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La normativa dello stoccaggio di gas naturale

3.5. Il trattamento e la raffinazione

3.8.2. La normativa dello stoccaggio di gas naturale

Lo stoccaggio è un attività industriale che suscita diversi interessi economici e non poche preoccupazioni, specialmente da parte dell’opinione pubblica, che si allarma per i possibili effetti sulla salute e sull’ambiente, con riferimento particolare all’inquinamento acustico e atmosferico, e per la possibilità di deturpazione del suolo derivante dall’attività sismica suscitata363. Dato ciò il pubblico dei territori interessati dallo stoccaggio, sentendosi minacciato dalla costruzione di centrali apposite, manifesta interessi contrari opponendosi, tanto in sede politica quanto in sede giudiziaria, all’ampliamento di siffatte infrastrutture364.

In Italia lo stoccaggio di gas naturale è stato disciplinato per la prima volta dalla legge n. 170 del 26 aprile 1974 con la quale è stato sancito che l'attività in questione debba rientrare tra quelle minerarie365 e che, pertanto, debba essere

363 A. Maestroni; P. Brambilla, Pianificazione e infrastrutture di stoccaggio di gas e di CO 2 nel sottosuolo: aspetti controversi e prospettive di sviluppo, in M. De Focatiis; A. Mastroni (a cura

di), Il mercato del gas naturale tra scenari normativi e interventi di regolazione, Giuffrè Editore, Milano, 2013.

364 E. Bruti Liberati, Strategia Energetica Nazionale e Governance pubblica del settore del gas naturale, in M. De Focatiis; A. Mastroni (a cura di), Il mercato del gas naturale tra scenari normativi e interventi di regolazione, Giuffrè Editore, Milano, 2013.

365 D. lgs. N. 1443 del 29 luglio 1927, recante Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno. Sempre in materia si vedano la legge n. 613 del

21 luglio 1967 recante Norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel

mare territoriale e nella piattaforma continentale, nonché il D.P.R. n. 128 del 9 aprile 1959

recante Norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le successive modifiche ed

integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal D.P.R. n. 886 del 24 maggio 1979

recante Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e cave, contenute nel

decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, ed a quelle introdotte dall’art. 11 della legge n. 221 del 30 luglio 1990,

recante Nuove norme per l’attuazione della politica mineraria. A. Maestroni; P. Brambilla,

sottoposta al controllo stringente dell’autorità statale; di questa stessa normativa sono stati attuati i primi due articoli che decretano due principi basilari, ossia che lo Stato possiede il diritto di utilizzare i giacimenti per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale (art. 1) e che coloro che richiedono di operare in questo settore devono ottenere un'apposita concessione, stabilita con decreto del Ministro delle attività produttive.

La successiva direttiva 94/22/CEE, recepita nel nostro paese dal d.lgs. 625/1996, ha abolito il regime di esclusività dell’ENI per lo stoccaggio di gas naturale nei giacimenti sotterranei di idrocarburi366 e, inoltre, ha previsto la riduzione della durata delle concessioni a 20 anni367. Il d.lgs. 164/2000 aveva previsto che il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (attualmente Ministro dello Sviluppo Economico) approvasse con proprio decreto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e la Geotermia (BUIG), l’ammissione al mercato dello stoccaggio in pieno regime di libertà concorrenziale; ai concessionari della coltivazione che erano interessati anche alla concessione di stoccaggio si dava comunque la possibilità di procedere alla pubblicazione della relativa istanza, a solo titolo informativo, senza partecipare ad alcuna gara

prospettive di sviluppo, in M. De Focatiis; A. Mastroni (a cura di), Il mercato del gas naturale tra scenari normativi e interventi di regolazione, Giuffrè Editore, Milano, 2013.

366 Tale regime di esclusività era previsto all’art. 2 della legge n. 170 del 26 aprile 1974. 367 A. Maestroni; P. Brambilla, Pianificazione e infrastrutture di stoccaggio di gas e di CO

2 nel sottosuolo: aspetti controversi e prospettive di sviluppo, in M. De Focatiis; A. Mastroni (a cura

di), Il mercato del gas naturale tra scenari normativi e interventi di regolazione, Giuffrè Editore, Milano, 2013.

d’appalto368. Nel caso di strutture geologiche non utilizzate, come i giacimenti esauriti o per i quali le concessioni di coltivazione erano terminate, si dava il compito al Ministero di selezionare, tra tutte le istanze pervenute, entro tre mesi dalla pubblicazione della prima richiesta, quella meritevole di accoglimento in base al possesso congiunto di vari requisiti: completezza, razionalità del progetto, tempi ragionevoli di esecuzione dei lavori, economicità degli investimenti,

esecuzione dei lavori con riguardo alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale369.

Con il Decreto Letta è stata legiferata la separazione societaria e gestionale dell’attività di stoccaggio da tutte le altre della filiera industriale pertanto, in esecuzione di tale delibera, la società Eni ha creato la Stoccaggi Gas Italia S.p.A. (Stogit), attualmente controllata da Snam Rete Gas S.p.A., mentre il gruppo Edison ha fondato la Edison Stoccaggio S.p.A..

La falla principale in tutta la gestione del processo risiede nel fatto che la prima raccolta di dati tecnici, volti a comprendere se il sito, oggetto di futura concessione di stoccaggio, che sta per giungere alla fine del suo sfruttamento, sia o meno adatto per tale attività, è eseguita dall’impresa titolare della concessione di coltivazione per cui il Ministero e le imprese concorrenti dispongono di dati di seconda mano, ai quali devono attenersi nonostante la consapevolezza che

368 A. Maestroni; P. Brambilla, Pianificazione e infrastrutture di stoccaggio di gas e di CO 2 nel sottosuolo: aspetti controversi e prospettive di sviluppo, in M. De Focatiis; A. Mastroni (a cura

di), Il mercato del gas naturale tra scenari normativi e interventi di regolazione, Giuffrè Editore, Milano, 2013.

369 A. Maestroni; P. Brambilla, Pianificazione e infrastrutture di stoccaggio di gas e di CO 2 nel sottosuolo: aspetti controversi e prospettive di sviluppo, in M. De Focatiis; A. Mastroni (a cura

di), Il mercato del gas naturale tra scenari normativi e interventi di regolazione, Giuffrè Editore, Milano, 2013.

l’impresa produttrice non ha interesse a fornire i dati in modo completo e che ha il diritto di impedire alle imprese concorrenti l'accesso al sito per effettuare rilievi370; tale problema non è stato risolto nemmeno con il Third Party Access che ha sancito l’obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio ai terzi richiedenti. L’art. 13, co. 9, del Decreto Letta ha sancito che l’accesso per lo stoccaggio nei giacimenti in fase avanzata di coltivazione potesse essere rilasciata ai terzi previa corresponsione da parte di essi al titolare estrattore di un adeguato corrispettivo. Il D.M. del 21 gennaio 2011 stabilisce che l’attività di stoccaggio in giacimenti sia di competenza dell'MSE d’intesa con la Regione interessata e che, per il rispetto delle norme di protezione ambientale, debba essere acquisito un apposito decreto emanato dal Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministero dei beni culturali.

Ad oggi lo stoccaggio continua ad essere considerato come un'attività mineraria soggetta a concessione statale371.

Una critica alla disciplina attuale risiede nella procedura di nulla osta, rilasciata dai Comandanti generali dei vigili del fuoco, e della V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale), che viaggiano in parallelo condizionandosi a vicenda; per ovviare al problema dei dati possibilmente poco attendibili forniti dall’estrattore non è stato

370 A. Maestroni; P. Brambilla, Pianificazione e infrastrutture di stoccaggio di gas e di CO 2 nel sottosuolo: aspetti controversi e prospettive di sviluppo, in M. De Focatiis; A. Mastroni (a cura

di), Il mercato del gas naturale tra scenari normativi e interventi di regolazione, Giuffrè Editore, Milano, 2013.

371 A. Maestroni; P. Brambilla, Pianificazione e infrastrutture di stoccaggio di gas e di CO 2 nel sottosuolo: aspetti controversi e prospettive di sviluppo, in M. De Focatiis; A. Mastroni (a cura

di), Il mercato del gas naturale tra scenari normativi e interventi di regolazione, Giuffrè Editore, Milano, 2013.

ancora fatto nessun passo in avanti, nemmeno la costituzione del CIRM372, organo con poteri tecnico-consultivi attualmente esistente presso il MSE, ha permesso di trovare una soluzione per questo problema, soprattutto perché esso si occupa solamente della gestione dei dati forniti dai terzi. Una possibile soluzione potrebbe invece essere quella di aumentare la credibilità dei dati tramite le informazioni ricavate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), specialmente per quanto riguarda i fattori sismici373.

Nonostante l’attività di stoccaggio sia stata definita strategica nella SEN occorre dire che, a causa del complesso sistema autorizzatorio e concessorio, del coinvolgimento di vari organi locali, dell’eccessiva lunghezza dei tempi e dell’opposizione della popolazione spesso mal informata, la realtà dei fatti non sembra combaciare con l’obiettivo di rendere l’Italia un importante polo di scambio e di transito di gas naturale374.