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La proposta di ammissione e il suo contenuto

4.5 Il sistema di protezione: i presuppost

4.5.1 La proposta di ammissione e il suo contenuto

L'articolo 4 della legge 45/2001 ha modificato l'originario articolo 11 della legge 82/1991, relativo alla proposta di ammissione alle misure di protezione. Però per

quanto riguarda i contenuti della proposta di ammissione alle speciali misure viene utilizzato il dettato dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione n. 487/1994 ancora vigente, che viene in parte riprodotto nella nuova legge.

Per quanto riguarda innanzitutto i soggetti legittimati a presentare alla Commissione una proposta di ammissione alle speciali misure o allo speciale programma di protezione sono il Procuratore della Repubblica che procede alle indagini o il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Nel caso di tratti di una proposta relativa ad una collaborazione su fatti di mafia e alla Direzione distrettuale antimafia non è preposto il Procuratore della Repubblica ma un suo delegato, sarà quest'ultimo che direttamente formulerà la proposta, come previsto dal comma I dell'articolo 11; questa soluzione si spiega con la 143

configurazione autonoma che assume la direzione distrettuale antimafia all'interno dell'ufficio della procura . 144

In relazione alla formulazione della proposta di ammissione possono sussistere vari casi a seconda del caso concreto:

A) quando, in relazione alle dichiarazioni del collaboratore o del testimone per alcuno dei delitti previsti nell'articolo 51 comma III bis c.p.p., procedono ad indagini collegate ex articolo 371 c.p.p. più uffici di procura, la proposta sarà formulata da uno degli uffici d'intesa con gli altri e dovrà essere necessariamente comunicata al procuratore nazionale antimafia; nel caso ci sia una mancata intesa tra gli uffici, sarà lo stesso procuratore nazionale a risolvere il contrasto.

B) quando invece le dichiarazioni di collaboratori o testimoni sono relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale e più uffici del P.M. procedono ad indagini collegate, la proposta deve essere formulata tra gli uffici interessati e i procuratori generali presso le corti d'appello interessate.

L. D'AMBROSIO, Testimoni e collaboratori di giustizia, CEDAM, 2001, p.85.

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V. Articolo 70 bis introdotto nel R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 - Ordinamento giudiziario -

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In questi due casi il Procuratore Generale presso la corte d'appello e il Procuratore Nazionale Antimafia hanno due ruoli diversi, infatti solo il primo partecipa fisiologicamente alla proposta di ammissione tramite l'intesa. Il Procuratore Nazionale, invece, è chiamato a partecipare al procedimento di formulazione della proposta solo in quelle ipotesi patologiche nelle quali non viene raggiunta l'intesa tra le procure che indagano. Nell'originaria formulazione del disegno di legge il ruolo dei due procuratori, generale e nazionale, era equiparato. Il Parlamento però ha adottato una formulazione diversa e più macchinosa , che si potrebbe 145

spiegare guardando ai poteri che sono rispettivamente attribuiti da una parte al Procuratore Generale, che ha il potere di sorveglianza sugli uffici di procura, dall'altra al Procuratore Nazionale Antimafia, che, ex articolo 371 bis c.p.p., ha solo un potere di impulso e coordinamento nelle indagini di mafia e quindi si deve ritenere sia corretto un suo intervento nella proposta di ammissione solo se c'è un contrasto, cioè se manca un coordinamento.

La formulazione dell'articolo 11 però, come rilevato dalla dottrina , mal si 146

coordina sia con le previsioni sulla collaborazione dei testimoni di giustizia in relazione ad ogni tipo di illecito sia con le norme che danno al solo Procuratore 147

della Repubblica Distrettuale il potere di indagare anche sui fatti di terrorismo oltre che su quelli di mafia . Infatti da un parte il Procuratore Generale non può 148

intervenire nella formulazione delle proposte, tramite l'intesa o componendo l'eventuale contrasto, quando il testimone-collaboratore rilascia dichiarazioni relative a fatti diversi da quelli terroristico-eversivi; dall'altra parte invece nel momento in cui non si è più di fronte ad indagini collegate su fatti di terrorismo commessi nello stesso distretto, il Procuratore Generale può intervenire d'intesa o componendo il contrasto, solo però se si è in presenza di indagini su fatti di

Così L. D'AMBROSIO, op. cit. p. 85 ss.

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L. D' AMBROSIO, op. cit. p. 85 ss.

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Si veda l'articolo 16 bis comma II L. 82/1991 come modificata dalla L. 45/2001

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Si vedano gli articoli 1 e 2 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito con

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terrorismo che riguardano più distretti. La macchinosità di questa norma è da addebitare sia alla necessità di distinguere il contributo dei Procuratori Generali da quello Nazionale Antimafia, sia alla stratificazione normativa e al mal coordinamento.

C) la proposta può essere formulata anche dal Capo della Polizia, come previsto dal comma III dell'articolo 11, dove si specifica però che la stessa deve essere formulata d'intesa con il Procuratore della Repubblica, e se le dichiarazioni del collaboratore riguardano più uffici di Procura, il parere va formulato d'intesa con le autorità giudiziarie legittimate a seconda delle situazioni previste dalle lettere A) o B) su menzionate.

D) nell'ultimo caso, quando la proposta non riguardi dichiarazioni in indagini collegate per fatti di terrorismo o di mafia, e non siano necessarie le predette intese, ex articolo 11 comma IV, la proposta può essere formulata sempre dal Procuratore della Repubblica o dal Capo della Polizia che possono comunque chiedere il parere del procuratore nazionale antimafia o dei procuratori generali interessati, se li ritengono in possesso di dati, notizie o informazioni utili alla successiva deliberazione da parte della Commissione . 149

Nel comma VI dell'articolo 11 il legislatore ha introdotto una disposizione che, da più parti, viene ritenuta pleonastica . Infatti la norma prevede che sia i 150

Procuratori Generali sia il Procuratore Nazionale Antimafia, prima di emettere il parere che gli è richiesto e prima di esprimere determinazione sulle richieste da avanzare congiuntamente ai Procuratori della Repubblica o ai Procuratori Distrettuali, debbano acquisire informazioni e atti dagli altri Procuratori interessati

L. D'AMBROSIO, op.cit. p. 85 ss, ritiene che «nel silenzio della norma, siccome il

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parere è richiesto per ottenere dati utili per la futura deliberazione da parte della

Commissione...vada richiesto prima della formulazione della proposta o, contestualmente ad essa. L'autorità che ha formulato la proposta può richiedere il parere anche

successivamente quando la Commissione non lo fa in via autonoma o quando l'utilità del parere emerge dopo la formulazione della proposta».

M. FUMO, Delazione collaborativa, "pentimento" e trattamento sanzionatorio, Simone,

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Napoli, 2001, p. 151 ss. Nello stesso senso F. ROBERTI, Nella netta distinzione tra

premio e tutela un contributo al superamento delle distorsioni, in «Guida al diritto» n. 11

dalle dichiarazioni fornite dal collaboratore. Ma in verità questa facoltà è tipica del potere di coordinamento e impulso, compito fondamentale di questi due organi, e quindi non si capisce perché il legislatore abbia voluto precisare in questo comma ciò che prevedono le altre norme e lo stesso spirito del sistema. I commi VII e VIII dell'articolo 11 della L. 82/1991, come modificato dall'articolo 4 della L. 45/2001, specificano quali devono essere i contenuti della proposta di ammissione e dei pareri eventualmente richiesti. Si chiarisce che il proponente deve indicare nella proposta, con chiarezza, i caratteri della collaborazione prestata, e deve illustrare la sua attendibilità, novità e completezza per il procedimento o per le indagini che saranno avviate. Solo in relazione al “pentito”, e non per il testimone di giustizia, si devono indicare le caratteristiche del contributo conoscitivo offerto. A tal proposito, una dottrina 151 ha osservato che «nella interpretazione di questa disposizione (comma VIII), deve tenersi conto delle indicazioni offerte dalla sentenza della Consulta 420/95 e, in particolare, dell'esigenza di riconoscere ai Procuratori della Repubblica un certo margine di discrezionalità in ordine alla comunicazione di notizie su atti coperti da segreto, intendendosi per tale il segreto investigativo, il cui grado di riservatezza è più alto rispetto al segreto di ufficio, cui la commissione è vincolata».

Inoltre deve essere chiarito in cosa consista la situazione di pericolo, che deve presentarsi come grave ed attuale, nella quale il collaboratore si trova o si verrà a trovare per il fatto di aver collaborato con la giustizia; si devono quindi non solo fornire degli elementi valutativi circa la gravità e l'attualità del pericolo, ma anche fornire degli elementi che attestino la non idoneità delle misure «ordinarie» a fronteggiarlo, e le ragioni per le quali le eventuali misure di tutela adottate si ritengano inadeguate.

Alla proposta di ammissione deve essere allegata, inoltre, la dichiarazione con la quale la persona da ammettere alle speciali misure di protezione attesta il proprio stato civile, sia di famiglia che patrimoniale, in maniera completa, gli obblighi che

F. ROBERTI, Nella netta distinzione tra premio e tutela un contributo al superamento

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sussistono a suo carico e i procedimenti penali, amministrativi e civili pendenti oltre alle indicazioni contenute nell'articolo 12 comma I della L. 82/1991 modificata dalla L. 45/2001, come i titoli di studio e professionali, autorizzazioni, concessioni, licenze e ogni altro titolo abilitativo di cui sia titolare.

Infine la proposta deve contenere anche l'indicazione che il soggetto proposto ha redatto o sta redigendo il «verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione». Nel caso in cui il verbale non sia ancora stato redatto al momento della proposta, la comunicazione della redazione deve essere poi recapitata alla Commissione. A parere di parte della dottrina , la Commissione Centrale non sarebbe poi 152

obbligata ad adottare le misure che gli sono state proposte dal soggetto proponente, ma sarebbe libera di deliberare le misure che ritiene più adeguate al caso concreto; potrebbe deliberare in melius rispetto a quanto chiesto, magari adottando un programma speciale in luogo di speciali misure di protezione, ovvero in pejus nel caso contrario.