• Non ci sono risultati.

I testimoni di giustizia: tra critiche alla legge, proposte

Abbiamo già detto in precedenza che uno dei principali meriti della legge 45/2001 è stato introdurre la netta separazione concettuale e in parte trattamentale tra collaboratori di giustizia e testimoni di giustizia, in quanto gli uni sono ex membri di associazioni criminali mafioso-camorristiche o terroristico-eversive che autodenunciandosi decidono di collaborare con la giustizia, gli altri sono onesti cittadini che, rompendo il muro dell'omertà, decidono di “sacrificare” la loro vita denunciando alla giustizia uno o più membri di associazioni criminali, rischiando così di subire le ritorsioni da parte degli appartenenti al clan denunciato.

Nonostante questa grande conquista, i testimoni di giustizia, a più riprese, come si legge nella Relazione dei Testimoni di giustizia alla Commissione Antimafia Europea del 30 ottobre 2012 , si sono appellati al legislatore al fine di rimarcare 250

non soltanto le numerose criticità insite nel testo legislativo del 2001, ma sopratutto per mettere in luce i problemi che quotidianamente devono affrontare, una volta entrati nel programma di protezione.

Relazione dei Testimoni di Giustizia alla Commissione Antimafia Europea del 30

250

In questa Relazione si sottolinea anche che in passato, nell'inchiesta effettuata dalla Commissione Parlamentare Antimafia del 2008, era stata messa in evidenza la necessità di un intervento legislativo che risolvesse alcune problematiche relative ai testimoni di giustizia. E a tal proposito, anche l'ex Presidente del Consiglio, Romano Prodi, aveva affermato che «una democrazia “forte” non può dimenticare i Testimoni di Giustizia e non può lasciarli soli... Nella loro sicurezza e nella loro tranquillità si riflette il grado di efficienza di un paese che essi hanno inteso servire con collaborazioni volontarie e coraggiose spesso fondamentali nell'azione di contrasto alle mafie». A proposito della necessità di un intervento legislativo in materia, si pronunciò anche l'ex P.M. Antonio Ingroia, dicendo che «il sistema presenta gravi disfunzioni non solo per ragioni tecniche ma anche politiche...è necessario una modifica della legge in alcune sue disposizioni e meccanismi, mentre altri problemi possono essere risolti con una modifica del decreto ministeriale del 2004, che è il regolamento applicativo della legge...E’ indispensabile costituire al più presto una commissione di studio della materia, al quale vengano chiamati a partecipare ed a confrontarsi addetti ai lavori e testimoni di giustizia. Per realizzare due obiettivi principali: consentire al testimone di scegliere, al momento in cui viene sottoposto a protezione, se restare sul territorio o spostarsi; garantendo al testimone che spesso è anche vittima una attività lavorativa corrispondente a quella che egli faceva prima di diventare un testimone, e se ci sono problemi di risorse vanno reperite, magari a discapito di altri settori della spesa pubblica meno nevralgici...in questo modo forse, prendendo di petto la questione sui testimoni di giustizia si evita di affrontare l’eterna polemica sui collaboratori che se si riuscisse a migliorare sarebbe meglio» . 251

Però, dopo l'inchiesta della Commissione Parlamentare Antimafia non ci sono stati interventi da parte del legislatore, e proprio per questo, nella Relazione dei testimoni di giustizia alla Commissione Antimafia Europea, si denuncia il mancato intervento del legislatore, e ci si chiede, dunque, se sia «lecito (a fronte

Così A. INGROIA, in un intervento durante la prima edizione degli Stati Generali

251

dei mancati interventi del legislatore), che un cittadino si chieda perché rischiare la propria vita e quella dei familiari visto che lo Stato non è credibile».

Nella Relazione alla Commissione Antimafia Europea vengono elencate le problematiche, emergenti dal testo legislativo, che riguardano i testimoni di giustizia. Si specifica nella relazione che le problematiche evidenziate devono poter servire al legislatore per individuare gli interventi necessari a farvi fronte ed attivarsi al fine di porli in essere.

Le problematiche vengono divise in tre momenti, il momento dell'inserimento sotto protezione, durante la protezione e il momento dell'uscita dal programma. A) Per il primo momento viene sottolineata la necessità di informare in modo

preciso e puntuale il testimone di giustizia circa i diritti e doveri derivanti dal nuovo status; inoltre al testimone di giustizia deve essere data una copia del contratto sottoscritto al momento della entrata sotto protezione, che deve valere per entrambe le parti, e della delibera della Commissione centrale per poter conoscere in modo adeguato la propria situazione.

B) Durante la protezione, viene detto, è di fondamentale importanza che venga garantita al testimone la sicurezza nelle varie forme ; il testimone dopo un 252

breve e transitorio periodo deve avere un'abitazione adeguata alle sue esigenze; l'assegno erogato al testimone e ai suoi familiari deve essere concordato con lo stesso in base al «tenore di vita» in precedenza goduto ed in riferimento ai redditi di cui disponeva. Deve però essere meglio definito il concetto espresso dal termine «tenore di vita» quale punto di riferimento nella definizione delle misure di assistenza da erogare; qualora il testimone di giustizia resti in loco lo stato deve intervenire direttamente affinché il testimone possa continuare a svolgere l'attività fino a quel momento, e qualora ciò non avvenga deve essergli garantito un assegno in base al tenore di vita

Nella Relazione infatti, grazie all'audizione di alcuni testimoni di giustizia, viene

252

denunciato un calo di attenzione sulla qualità dei dispositivi di sicurezza nel caso in cui il testimone decida di rimanere nella località d'origine. Inoltre, nella denuncia all'Autorità Giudiziaria della testimone Piera Aiello, emerge, in merito al cambiamento delle

generalità, una violazione del segreto d'ufficio da parte del personale operante presso gli organi e/o strutture centrali e/o periferiche del Ministero degli Interni.

avuto fino a quel momento; per l'inserimento nella località protetta, ove è opportuno che il testimone lavori, deve essere coadiuvato da apposito personale; il testimone di giustizia ha diritto di tornare nella località di origine per esigenze personali e familiari; la permanenza nello speciale programma di protezione deve essere limitata a un periodo non superiore a tre anni.

C) Al momento dell'uscita la capitalizzazione deve essere concordata in modo effettivo con il testimone di giustizia, e deve tenere conto del «mancato guadagno» e del «tenore di vita»; il testimone di giustizia, anche dopo l'uscita dallo speciale programma, resta tale ed ha diritto alla sicurezza.

La Relazione dei Testimoni, infine, sottolinea come sia importante in questa materia «promuovere la realizzazione di una normativa europea omogenea...per consentire una più efficace azione di contrasto contro le organizzazioni criminali... Occorre superare la logica dei confini nazionali...Perché troppe volte e troppo spesso gli interventi legislativi nazionali hanno prodotto politiche di contrasto alle mafie di dubbia efficacia».

Sempre a proposito dei testimoni di giustizia, recentemente, grazie all'impegno, la “lotta” e i sacrifici fatti da alcuni testimoni di giustizia ci sono stati alcuni sviluppi positivi.

Innanzitutto è stata istituita, l'Associazione Nazionale Testimoni di Giustizia , 253

che ha il compito di mettere in collegamento, e non lasciare soli, tutti quei cittadini onesti che hanno avuto il coraggio di denunciare testimoniando nelle aule dei tribunali o nelle altre sedi competenti i misfatti delle mafie e i reati commessi dalle varie forme di criminalità organizzata.

Poi il 29 ottobre 2013, con grande soddisfazione dell'Associazione Nazionale Testimoni di giustizia e del suo presidente Ignazio Cutrò, è stato approvato il decreto legge 31 agosto 2013, n.101 che consente di potenziare e armonizzare significativamente la legislazione in materia di protezione dei testimoni di

Nel febbraio 2013 è stata istituita l'Associazione Nazionale Testimoni di Giustizia.

253

Come presidente dell’Associazione è stato eletto Ignazio Cutrò (testimone di giustizia), mentre faranno parte dell’organismo direttivo numerosi testimoni di giustizia, i

giustizia. La nuova legge consentirà ai testimoni di giustizia di accedere al mondo del lavoro non solo in forza di esigenze solidaristiche ma anche del principio di valorizzazione dei testimoni che spesso sono soggetti a fenomeni di vera e propria vittimizzazione "secondaria".

Infine è stata ideata dalla Associazione Nazionale Testimoni di giustizia e accettata, nel maggio 2014, dal viceministro dell'Interno Bubbico, la “Carta per i diritti dei testimoni di giustizia”, con l’obiettivo di aggiornare e rendere eque le normative a favore dei testimoni di giustizia che negli anni sono sfilati di fronte ai Tribunali per accusare le cosche mafiose. Per questo il Viminale ha creato una commissione ad hoc, un gruppo composto da sociologi, avvocati, magistrati e funzionari del Servizio centrale di Protezione, che nei prossimi sei mesi avrà il compito di studiare le normative vigenti e proporre le modifiche necessarie. In un'intervista, il viceministro Bubbico ha chiarito lo scopo della Carta dei diritti, dicendo che «i testimoni inseriti nei programmi di protezione non hanno ben chiari i propri obblighi e propri diritti. Così, è necessario per lo Stato rivalutare misure e strumenti, garantire condizioni di sicurezza e risarcire questi cittadini esemplari per i disagi che vivono. Ecco, la Carta dei diritti del testimone di giustizia dovrà creare un quadro di certezze giuridiche ed operative» . Inoltre il 254

Viceministro ha chiarito anche il contenuto degli interventi «Bisogna lavorare - dice - su più fronti. In primis, si deve garantire la sicurezza e il benessere psicofisico dei testimoni di giustizia. Abbiamo monitorato la situazione e non posso nascondere che sono tante le persone che soffrono. Poi, si deve puntare a ricostruire la vita economica e sociale di questi cittadini modello, con misure economiche che siano eguali per tutti. Sino ad oggi esistono due linee di ristoro economico: il fondo nazionale antiracket e quello della commissione centrale per la protezione. E’ successo che casi analoghi siano stati trattati in maniera diversi per aspetti puramente formali. Brutalmente, c’è chi ha preso di più e chi meno. E questo non è giusto. Ma ci saranno altre novità sul piano legislativo. E’ in dirittura

P. MESSINA, Testimoni di giustizia, arriva la Carta dei diritti, in «L'Espresso», 16

254

d’arrivo la norma che consente l’assunzione nella pubblica amministrazione dei testimoni di giustizia. Il decreto attuativo è frutto di uno studio congiunto tra il Ministero dell’Interno e la Funzione pubblica. Abbiamo dovuto superare scogli giuridici non indifferenti: da una parte sancire il diritto all’assunzione, dall’altra la necessità di non svelare i nomi di chi ha assunto una nuova identità. Ostacoli superati».

5.3 Le prospettive di unificazione europea sulle misure di protezione di