Uno profilo molto critico della disciplina della collaborazione che emerse dal disegno di legge è quello sulla disciplina transitoria dettata dall'articolo 25 della L. 45/2001 . Questa norma, come messo in luce in una relazione del CSM , oltre 100 101
a non stabilire nulla sulle possibili interferenze tra il nuovo regime normativo e le collaborazioni che erano in corso nel momento dell'entrata in vigore della L. 45/2001, ha delle oggettive difficoltà interpretative che rischiano di portare a prassi applicative distorsive e quindi rischia di avere un'influenza negativa sui procedimenti e processi di criminalità organizzata nei quali sono state raccolte ed utilizzate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
In merito all'interpretazione dell'articolo 25 L. 45/2001 non si possono avere degli utili elementi di analisi dalla Relazione al disegno di legge n. 2207/1997 perché questo non aveva alcuna norma transitoria relativa alle collaborazioni che erano in atto nel momento in cui sarebbe entrata in vigore la nuova legge. Questa lacuna non è il frutto di una dimenticanza in quanto nella relazione al disegno di legge si afferma che «non si è ritenuto necessario inserire un'apposita norma transitoria relativa alle collaborazioni in atto». E questa mancanza è stata criticata dal CSM che, chiamato ad esprimere un parere sul disegno di legge n. 2207 aveva affermato: «ad avviso del Consiglio la mancata previsione di una norma transitoria che escluda, come si auspica, la applicabilità di tutta la nuova disciplina
L'articolo 25 L. 45/2001 recita così: «1. Le disposizioni di cui ai Capi II, II-bis e II-ter,
100
fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 16-quinquies, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, si applicano anche alle persone che hanno già manifestato la volontà di collaborare prima della data di entrata in vigore della presente legge. 2. Nei confronti delle persone di cui al comma I, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione ai sensi dell’articolo 16-quater del citato decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, introdotto dall’articolo 14 della presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi I e II si applicano anche se le condotte di collaborazione sono state tenute relativamente a delitti diversi da quelli commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale ovvero previsti dall’articolo 51, comma III-bis, del codice di procedura penale, ma rientranti fra quelli indicati nell’articolo 380 del medesimo codice».
S. LARI, Incontro di studi. Dal d.l. 15.1.1991 n.8 alla L. 13.2.2001 n.45. I problemi
101
alle collaborazioni in corso produrrebbe gravi effetti in termini di disincentivazione alle collaborazioni e di perdita di credibilità dell'intero sistema» . Pur non essendo contemplata nel disegno di legge, la norma 102
transitoria è stata inserita all'articolo 25 della L. 45/2001, ed è il risultato di un ripensamento positivo che ha scongiurato il rischio di una perdita di credibilità del sistema. Nonostante l'inserimento di questa norma, il profilo dei rapporti tra la vecchia e la nuova disciplina non è maturato a sufficienza, probabilmente per la tardività e la fretta con cui è stata elaborata questa disposizione e per il clima polemico intorno al tema del pentitismo. Sarebbe stata auspicabile una normativa transitoria che, non solo non fosse svantaggiosa per chi aveva già iniziato il percorso collaborativo sulla base della disciplina previgente, ma inoltre permettesse di risolve i casi di interferenza sulle collaborazioni; e questo perché chi valuta se collaborare o meno fa un calcolo costi-benefici che però presuppone delle regole certe. Se invece lo Stato desse la sensazione di violare gli accordi stipulati con i collaboratori allora non solo potrebbero derivare degli atteggiamenti di rifiuto della volontà di continuare la collaborazione già iniziata, ma potrebbero anche venire disincentivate le collaborazioni future.
Nonostante ciò la disciplina transitoria rappresentata dai tre commi dell'articolo 25 della L. 45/2001 non sembra aver raggiunto questo obiettivo.
L'articolo 25 nei primi due commi stabilisce che le disposizioni riguardanti la protezione e il trattamento sanzionatorio, previste ai capi II, II bis e II ter sulla protezione dei testimoni di giustizia e dei collaboratori, tranne la previsione dell'articolo 16 quinquies sulle circostanze attenuanti in caso di collaborazione, si applicano anche «alle persone che hanno già manifestato la volontà di collaborare prima dell'entrata in vigore della nuova legge» qualora però venga redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione ex articolo 16 quater d.l. 8/1991, come modificato dalla L. 45/2001, nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. Nel III comma invece si estende la disciplina dei primi due
Parere reso dal C.S.M. nella seduta pomeridiana del 9 luglio 1997 sul disegno di
102
commi anche a chi ha tenuto condotte di collaborazione in relazione a reati diversi da quelli commessi per finalità di terrorismo o eversione dell'ordine costituzionale o previsti dall'articolo 51 comma III bis c.p.p. purché rientranti tra le fattispecie previste dall'articolo 380 c.p.p.. Con questa disposizione il legislatore, siccome la nuova normativa ha un ambito di reati oggetto della collaborazione più ridotto di quello attuale, non ha voluto penalizzare chi aveva già collaborato facendo affidamento sulla possibilità che gli venissero concesse misure di protezione e benefici previsti nella vecchia normativa in relazione ai reati ex articolo 380 c.p.p., cosa che dopo l'entrata in vigore della legge 45/2001 invece non sarebbe più possibile sulla base del comma II dell'articolo 9 L. 82/1991, come novellato dall'articolo 2 L. 45/2001. Come rilevato però dalla dottrina , nel comma III il 103
legislatore ha fatto una scelta di dubbia costituzionalità, in quanto nell'intento di perseguire una maggiore selettività delle collaborazioni, ha probabilmente creato una disparità di trattamento tra due categorie di soggetti. Infatti nel terzo comma si prevede l'estensione della normativa prevista nei primi due commi dell'articolo 25 per coloro che hanno manifestato la volontà di collaborare, prima dell'entrata in vigore della legge ed hanno avviato una condotta di collaborazione, mentre non possono essergli applicate le disposizioni sulla protezione e il trattamento sanzionatorio previste nei capi II, II bis e II ter per coloro che, prima dell'entrata in vigore della legge, pur avendo manifestato la volontà di collaborare non hanno, benché incolpevolmente, avviato una vera condotta di collaborazione.
Naturalmente l'articolo 25 I, II e III comma, facendo riferimento a coloro che hanno manifestato la volontà di collaborare o hanno tenuto una condotta di collaborazione, si applica solo a quei soggetti che non hanno ancora ottenuto misure di protezione definitive; si tratta quindi di soggetti che non hanno ancora acquisito lo status di “collaboratore” che, secondo molti articoli della L. 45/2001, si acquisisce con la sottoscrizione del verbale illustrativo della collaborazione. Per quanto riguarda invece quei soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge 45/2001, abbiano già collaborato con la giustizia, e ai quali sia stata già
S. LARI, op. cit. pagina 57.
concessa una speciale misura di protezione ed abbiano in sostanza assunto, a seguito dell'approvazione dello speciale programma di protezione previsto dalla vecchia normativa, lo status di collaboratore di giustizia, non si applica retroattivamente il regime normativo previsto dall'articolo 25. Questa interpretazione oltre ad essere logica, in quanto non avrebbero senso né la redazione di un verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione né la rinnovazione parziale delle dichiarazioni, è coerente con i principi riguardanti la successione nel tempo di leggi processuali diverse, c.d. tempus regit actum, perché la legittimità e l'utilizzabilità in processo di atti che si sono formati sotto la legge previgente si valutano sulla base della legge previgente. A questa conclusione sono giunte anche alcune pronunce giurisprudenziali tra le quali l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, nei confronti di La Marca Francesco, nell'udienza del 17 aprile 2001 e l'ordinanza del Tribunale di Termini Imerese, emessa in data 13 febbraio 2002, in accoglimento di una memoria depositata dalla Procura della Repubblica di Palermo nell'ambito del dibattimento penale a carico di alcuni soggetti imputati per violazione dell'articolo 416 bis c.p. Quindi in conclusione le funzioni della norma transitoria dell'articolo 25 L. 45/2001 sono:
1) in generale, di estendere la nuova disciplina prevista per chi ha iniziato la collaborazione dopo l'entrata in vigore il 25 marzo 2001 della L. 45/2001 anche a coloro che avevano manifestato la volontà di collaborare o hanno tenuto condotte di collaborazione prima di questa data senza che gli sia però stato riconosciuto lo status di collaboratore;
2) in particolare, di far decorrere il termine di 180 giorni per redigere il verbale illustrativo della collaborazione non dalla manifestazione della volontà di collaborare, ma dal giorno di entrata in vigore della legge in quanto, in caso contrario, quel termine potrebbe essere già trascorso.
Ai soggetti previsti nell'articolo 25 L. 45/2001, una volta che hanno sottoscritto il verbale illustrativo, possono essere applicate, se ricorrono le condizioni di legge, sia le disposizioni del capo II e II bis che regolano la protezione dei testimoni di
giustizia, sia le disposizioni sul trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia previste nel capo II ter. Di quest'ultimo capo non viene però applicato l'articolo 16 quinquies che condiziona la possibilità di concedere circostanze attenuanti nel caso della collaborazione alla avvenuta e tempestiva redazione del verbale illustrativo.