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La protezione sociale del lavoratore autonomo in Spagna

TUTELA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA

2. L’adattamento dello schema assicurativo al lavoro professionale e alla piccola impresa

2.4. La protezione sociale del lavoratore autonomo in Spagna

Nell’ordinamento spagnolo, come annoverato, la “tutela estatal, propia del Estado social, se ha centrado desde sus orígenes en los asalariados”306. L’ingresso del lavoro autonomo nel sistema pubblico della Seguridad Social per mezzo della regolazione di Régimenes Especiales (regimi previdenziali speciali) dei lavoratori autonomi risale agli anni ‘60 dello scorso secolo. Secondo una già richiamata dottrina, lo sviluppo di un regime previdenziale in tale ambito è dovuto precipuamente alla combinazione di due fattori: da un lato, ai cambiamenti dell’approccio nei confronti del lavoro indipendente e autonomo nel panorama internazionale, e, dall’altro, all’interesse del franchismo nei confronti della classe media, volto all’abbattimento delle “barreras «clasistas» entre asalariado y trabajador independiente”307, considerati entrambi fondamentali per il perseguimento dei comuni interessi della nazione. L’inclusione dei lavoratori autonomi nel sistema pubblico della Seguridad Social venne effettuata ufficialmente per mezzo della Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social308, mentre con Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos309, venne istituita una gestione speciale di natura pubblicistica, integrata nel sistema della Seguridad Social e parallela a quella relativa ai lavoratori subordinati (il Régimen General de la Seguridad Social, d’ora in avanti, RGSS). La scelta effettuata verso l’istituzione di un regime previdenziale “speciale” rifletteva la classica concezione della sicurezza sociale, plasmata sulla figura del lavoratore

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CRUZ VILLALÓN, J., “Trabajador autónomo económicamente dependiente”, in BAYLOS GRAU, A.P., FLORENCIO THOMÉ, C., GARCÍA SCHWARZ, R. (Coord.), CASAS BAAMONDE, M. E. (Pr.), Diccionario internacional de derecho del trabajo y de la seguridad social, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014, p. 2019.

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PÉREZ CAPITÁN, L., El concepto de trabajador autónomo…op.cit., p. 67. 308

BOE n. 312, de 30 de diciembre de 1963. Le “principali direttrici” della legge erano costituite dalla “tendencia a la unidad” (Preámbulo), dalla partecipazione dei lavoratori interessati al governo degli organi gestori e dalla soppressione dell’eventuale animo di lucro di questi.

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subordinato310. In effetti, secondo una dottrina “siendo el trabador por cuenta ajena el sujeto típico protegido por los seguros sociales, primero, y por el régimen general, después, es evidente que la incorporación del trabajador autónomo a la previsión social no se podia efectuar aplicando las mismas técnicas”311. Ai sensi dell’art. 1, il Real Decreto in parola specificava che agli effetti di tale gestione si intende come lavoratore autonomo “aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas”, introducendo nell’ordinamento una nozione di lavoratore autonomo. L’attività professionale svolta dal lavoratore autonomo ai fini del proprio inquadramento nel RETA avrebbe dovuto, pertanto, integrare i caratteri dell’abitualità (de forma habitual), della personalità e dell’impiego diretto delle proprie capacità professionali. In particolare, è da rimarcare come le numerose difficoltà riscontrate nella definizione della nozione di “abitualità” dell’attività di lavoro autonomo abbiano determinato l’emergere della questione relativa all’affiliazione al RETA, ovvero alla permanenza nello stesso, per i lavoratori autonomi i quali svolgono attività dalle quali ricavano un reddito annuo inferiore al SMI312,

310

Così, ex plurimis, SÁNCHEZ- URÁN AZAÑA, Y., El desempleo de los trabajadores

autόnomos..., op.cit., p. 20.

311

CAVAS MARTÍNEZ, F., CÁMARA BOTÍA, A., La acción protectora del Régimen

Especial de Seguridad Social de los Trabajadores por cuenta Propia o Autónomos, Aranzadi, Elcano,

2005, p. 25. 312

La STS del 29 ottobre 2009, (ric. n. 409/1997), la quale si esprime per “unificación de

doctrina” stabilisce, relativamente alla situazione di un “subagente de seguros”, che “El criterio del montante de la retribución es apto para apreciar el requisito de la habitualidad. Como ha señalado la jurisprudencia contencioso-administrativa ( STS 21-12-1987 y 2- 12-1988) tal requisito hace referencia a una práctica de la actividad profesional desarrollada no esporádicamente sino con una cierta frecuencia o continuidad”. La sentenza stabilisce inoltre che “A la afirmación anterior debe añadirse que la superación del umbral del salario mínimo percibido en un año natural puede ser un indicador adecuado de habitualidad”. A tale sentenza faranno riferimento, pertanto, numerose pronunce successive. Si veda,

ad esempio, la STS del 20 marzo 2007 (ric. n. 5006/2005), sull’obbligo di affiliazione al RETA di un venditore ambulante con redditi annuali inferiori al 75 per cento del salario minimo interprofessionale, la quale conferma la sentenza del TSJ di Castilla-La Mancha del 26 settembre 2005 che dichiarò valida la cancellazione dal RETA del lavoratore con effetto dal 31 dicembre 1997. Si consideri al contempo che “El criterio de la habitualidad, aplicable en exclusiva a los subagentes de seguros, precisa de una

determinación para la que se ha establecido jurisprudencialmente el importe del salario mínimo interprofesional como determinante de dicha habitualidad, lo que no quiere decir que deba establecerse una equiparación conceptual entre la habitualidad y un determinado nivel de ingresos, sino que estos últimos constituyen un indicio de que se viene trabajando con regularidad en el ejercicio de la función de subagente de seguros” (STS de 19 novembre 2002, ric. n. 895/2002).

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ovvero attività occasionali (letteralmente, “marginales”313). In secondo luogo, l’attività

di lavoro autonomo, economica o professionale dovrà essere svolta a scopo di lucro, escludendo conseguentemente le prestazioni a titolo gratuito, benefico o volontario. Un terzo elemento identificativo del lavoro autonomo agli effetti della legislazione previdenziale spagnola è la mancanza di soggezione ad un “contratto di lavoro”. Uno degli elementi più significativi di tale nozione di lavoratore autonomo è infine senza dubbio l’inclusione dei lavoratori autonomi i quali impiegano lavoratori subordinati alle proprie dipendenze (“aunque utilice el servicio remunerado de otras personas”)314. Nonostante l’utilizzo del termine “aunque” suggerisca prudenza e attribuisca alla disposizione il tono di una concessione, si tratta in verità di un parametro di cruciale importanza, il quale segnerà profondamente le sorti di tale regime, giacché determinerà l’ingresso a pieno titolo del lavoratore autonomo che è al contempo datore di lavoro nel RETA315. Tra le prestazioni originariamente erogate dalla gestione previdenziale316, emerge la mancanza di una tutela contro la disoccupazione involontaria: con una

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In tal senso, il legislatore ha stabilito basi contributive specifiche per particolari attività quali la vendita ambulante. Si veda, al riguardo, LÓPEZ GANDÍA, J., TOSCANI GIMÉNEZ, D., El régimen

profesional y de seguridad social de los Trabajadores Autónomos, El Derecho, Madrid, 2010, pp.122 ss.

314

Così GUTIÉRREZ-SOLAR CALVO, B., LAHERA FORTEZA, J., “Ambito y fuentes de regulación del trabajo autónomo”, CRUZ VILLALÓN, J., VALDÉS DAL-RÉ, F., El Estatuto del

Trabajo Autónomo, La Ley, Madrid, 2008, spec. p. 66 e ss; Cfr. altresì le interessanti riflessioni di

RODRÍGUEZ RAMOS, M.J., “La controversa riforma del lavoro autonomo nell’ordinamento giuridico spagnolo”, in Diritto delle Relazioni Industriali, n. 4, 2008, p. 914, la quale sostiene che “non è possibile una disciplina unitaria del lavoro autonomo se non si differenziano le ipotesi in cui ci sono dipendenti da quelle in cui non ci sono”.

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Ai sensi dell’articolo 3, che concerne i soggetti inclusi nel RETA e viene redatto ex novo dall’articolo unico del Real Decreto 2504/1980, de 24 octubre, vengono ricompresi nel Regime Speciale in esame:

“a) Los trabajadores por cuenta propia o autónomos, sean o no titulares de empresas individuales o familiares.

b) El cónyuge y los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive de los trabajadores determinados en el número anterior que, de forma habitual, personal y directa, colaboren con ellos mediante la realización de trabajos en la actividad de que se trate, siempre que no tengan la condición de asalariados respecto a aquéllos.

c) Los socios de las Compañías regulares colectivas y los socios colectivos de las Compañías comanditarias que trabajan en el negocio con tal carácter, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa.”

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Capítulo V (Acción Protectora), suddivise in: prestazione per invalidità (Sezione 2), prestazione per vecchiaia (Sezione 3), prestazione per morte e sopravvivenza (Sezione 4), Prestazione di protezione per la famiglia (Sezione 5), Assistenza sanitaria a titolari di pensioni (Sezione 7), Assistenza sociale (Sezione 8) e Servizi sociali (Sezione 9). La prestazione di aiuto economico in caso d’intervento chirurgico (Sezione 6) è stata abrogata dall’articolo unico del Real Decreto 43/1984, de 4 de enero.

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dottrina, “se ha entendido que para los autónomos la intervención debería ser mínima, en cuanto que se presuponía que éstos podían defender por sí mismos sus intereses profesionales y sociales”317.

3. Le trasformazioni del lavoro autonomo: “vecchi” e “nuovi”