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La legge n 92/2012 e l’indennità per i collaboratori coordinati e continuat

LE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI IN ITALIA

1. Le misure approvate nel prisma della crisi per i collaboratori coordinati e continuat

1.3. La legge n 92/2012 e l’indennità per i collaboratori coordinati e continuat

Orbene, la legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali (c.d. “riforma del lavoro Fornero”), istituisce, ai sensi dell’articolo 2 “Ammortizzatori sociali” (commi 51-56) una nuova “indennità” di disoccupazione a beneficio degli stessi collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Risultano esclusi altresì “tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata a vario titolo, ma non inquadrabili nell’ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto di cui al citato articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003” (Circolare INPS 14.03.2013, n. 38). Tale Circolare dell’Istituto specifica che restano esclusi, in virtù del requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata, “i soggetti assicurati presso altre casse previdenziali, che siano già titolari di pensione ovvero assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie”.

Con rispetto alla misura precedente, la cui disciplina viene abrogata, la nuova prestazione, oltre ad assumere una nuova dicitura (“indennità” invece di “somma”),

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presenta nuove condizioni e requisiti per l’erogazione della stessa. In particolare, ai requisiti contributivi viene associato quello del limite reddituale dei 20.000 euro lordi annui, rivalutato annualmente sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nell’anno precedente. Si tratta di un limite il quale viene a determinare una misura, ancora una volta, ibrida, collocabile a cavallo tra le prestazioni puramente contributive e quelle propriamente assistenziali, basate sul reddito individuale o familiare (laddove si è soliti fare riferimento all’indicatore ISEE)450

. Il requisito contributivo viene modificato, essendo richiesto, a regime, l’accreditamento di almeno una mensilità contributiva nell’anno di riferimento, e di almeno quattro mensilità nell’anno precedente con rispetto a quello nel quale si sia verificato l’evento della disoccupazione involontaria. Il comma 56 diminuisce (da quattro a tre) i mesi di contribuzione richiesti per gli anni 2013, 2014 e 2015. Infine, il requisito della disoccupazione involontaria viene definitivamente esplicitato nel nuovo articolato, maggiormente chiarificatorio con rispetto alla generica formulazione (“non risultino accreditati nell’anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata”) fornita dalla legge n. 2/2009: in tal senso, si fa riferimento allo stato di disoccupazione, la cui nozione è definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni451, stabilendosi un periodo ininterrotto di almeno due mesi ai fini della fruizione dell’indennità in parola. Tale prestazione, la quale potrebbe apparire prima facie volta a “stabilizzare” la tutela prevista dalla precedente somma una tantum, è nondimeno erogata nei limiti delle medesime risorse di cui al comma 1 dell’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre

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OLIVELLI sottolinea lo sganciamento, con rispetto alla precedente una tantum, dai redditi percepiti durante l’anno precedente nell’ambito della determinazione della somma fruibile, sottolineando in tal senso che, “se la ratio dell’intera riforma è tutelare quei lavoratori che svolgono la propria attività in regime di monocommittenza poiché maggiormente esposti al rischio disoccupazione, forse, come avviene per i lavoratori subordinati sarebbe più ragionevole parametrare l’indennità di disoccupazione al reddito percepito”, v. OLIVELLI, F., “Indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi disoccupati”, in PERSIANI, M., LIEBMAN, S., Il nuovo diritto del mercato del lavoro. La legge n. 92

del 2012 (c.d. “riforma Fornero”) dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 99 del 2013, UTET,

Torino, 2013, p. 539. 451

Quale “condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”.

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2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

Al contempo, le modalità d’individuazione dell’importo della prestazione vengono modificate, essendo rapportate al cinque per cento (il sette per cento ai sensi del comma 56, per gli anni 2013, 2014 e 2015) del minimale annuo del reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione452.

Parimenti vengono parzialmente modificate le modalità di erogazione della prestazione, essendo questa erogata in un’unica soluzione solo qualora il suo ammontare sia pari o inferiore ai 1.000 auro annui. Laddove questa superiori i 1.000 euro, per contro, essa verrà erogata in importi mensili pari o inferiori ai 1.000 euro. In tal senso, è possibile affermare che per mezzo di tale legislazione si avanza gradualmente verso l’abolizione del carattere di una tantum della prestazione e l’instaurazione di una misura sostitutiva del reddito da lavoro. La continuità con la legislazione precedente è rappresentata tanto dall’attribuzione delle fonti di finanziamento precedenti (purtuttavia integrate ex comma 56 nella misura di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015453), quanto dall’esplicito richiamo operato dal comma 54454.

L’impressione ricavabile dall’analisi di tale legislazione è quella del mantenimento di una prestazione specifica per una parte della composita area del lavoro

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Con rispetto al moltiplicatore, una dottrina ritiene che si tratti di un “criterio irragionevole”, giacché equiparerebbe “coloro che nell’anno precedente hanno lavorato di meno (e per i quali, quindi, il numero quattro indica le mensilità accreditate e quanti, sempre nell’anno precedente, hanno lavorato di più, se non per un tempo addirittura doppio”, essendo richiesti almeno 4 mesi di contribuzione per l’accesso alla tutela ai sensi dell’art. 2, comma 51, lett. e) della l. n. 92/2012, v. EMILIANI, S.P., “L’indennità di disoccupazione per i collaboratori”, in CINELLI, M., FERRARO, G., MAZZOTTA, O. (a cura di), Il nuovo mercato del lavoro. Dalla riforma Fornero alla legge di stabilità 2013, Giappichelli, Torino, 2013, p. 466.

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“al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

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Laddove si stabilisce che “restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni”.

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non subordinato, e concepita, pertanto, nel prisma del lavoro autonomo. Nondimeno, si è ancora una volta di fronte ad una misura che presenta più il carattere della specialità, afferente alla specificità del gruppo di lavoratori tutelato, che quello di tutela della parte più “debole” del lavoro autonomo: invero, in ragione dell’introduzione del criterio del reddito, appare sempre più vistosa l’assenza di una prestazione contro la disoccupazione degli ulteriori professionisti e lavoratori iscritti alla Gestione Separata i quali non raggiungano alti livelli reddituali annui. Ne risulta un percorso analogo a quello della prestazione di disoccupazione a requisiti ridotti dei lavoratori stagionali, concepita dapprima come una tantum, e, in una seconda fase, disciplinata come prestazione erogata a cadenza mensile, mediante la graduale definizione di criteri vieppiù analoghi a quelli degli altri lavoratori subordinati, sino alla completa ed attuale unificazione dei due trattamenti a requisiti “ordinari” e “ridotti”. La più recente decretazione che si illustrerà di seguito in materia di prestazioni contro la disoccupazione dei collaboratori coordinati e continuativi sembra ripercorrere tale tracciato. Con riferimento agli standard di tutela, una dottrina si esprime nei termini di una “penalizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi”, riscontrabile in relazione ai criteri stringenti e della finitezza delle risorse predisposte455.

1.4. La DIS-COLL, alla luce delle modifiche in materia di