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TUTELA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA

2. L’adattamento dello schema assicurativo al lavoro professionale e alla piccola impresa

2.1. Rischi sociali e lavoro autonomo

Dell’importanza dell’elemento archetipico del rischio nella previdenza sociale, messo in rilievo in primo luogo da F. Santoro Passarelli260, in Italia si occupano segnatamente tanto Persiani261 quanto, più avanti, Balandi, il quale annovera il rischio quale “elemento essenziale” nello sviluppo delle assicurazioni sociali e nel loro mantenimento nell’ambito del passaggio costituente262. In quella sede, di fronte alla possibilità di sganciare i concetti di rischio e bisogno, fondando giuridicamente il diritto alla previdenza sociale sullo stato di bisogno del cittadino/lavoratore, “Ciò che viceversa fece difetto fu una coerente ipotesi di revisione del rapporto giuridico

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PÉREZ CAPITÁN, L., El concepto de trabajador Autónomo…, op.cit., p. 4. 260

Il quale sottolineava, pur riconoscendo la struttura “profondamente diversa” del rapporto giuridico “secondo che si tratti di assicurazione sociale o di assicurazione privata”, che “nell’assicurazione sociale sussiste ugualmente ciò che è essenziale al procedimento assicurativo, la assunzione collegata di una molteplicità di rischi contro l’obbligazione al pagamento dei contributi necessari per sostenere l’onere delle prestazioni, mentre non rileva, come da chi il contributo provenga, che manchi nel caso singolo la corrispettività tra assunzione del rischio e contributo”, SANTORO PASSARELLI, F., “Rischio e bisogno…”, op. cit., pp. 177 ss., ripubblicato in ID., Saggi di diritto civile,

op. cit., spec. pp. 1153 e pp. 1168-1169.

261

PERSIANI, M., Il sistema giuridico della previdenza sociale, Cedam, Padova, 1960. 262

BALANDI, G.G., Tutela del reddito…, op.cit.; ID., “Attualità e problemi delle assicurazioni sociali”, in Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali, n. 31, 1986, pp. 523-543. ID., “Assicurazione Sociale”, in Digesto, Sez. Comm., I, Utet, Torino, 1987.

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complessivo, che restava nelle panie del sistema assicurativo”263. Essendo chiamato ad operare nel libero mercato, ed essendo il più delle volte proprietario dei mezzi di produzione, il professionista/lavoratore autonomo/piccolo imprenditore assume su di sè il rischio della propria attività economica, concludendo negozi giuridici nei modi e nei limiti stabiliti dalla disciplina civilistica e commerciale. Tale presupposto originario troverebbe riscontro, in Italia, nell’opera di Barassi. Una dottrina ricorda in particolare come “due diversi atteggiamenti economici, psicologici e culturali presiedono rispettivamente al lavoro autonomo con rischio proprio e al lavoro subordinato senza rischio ma con sorta di assicurazione quanto alla mercede”264

. A ben guardare, come annoverato in precedenza (v. retro, Cap. I, §2), anche allo stesso operaio della grande industria venne richiesto, in una prima fase della rivoluzione industriale, di provvedere ai rischi sociali sulla propria persona generati dal lavoro nell’industria, assicurandosi mediante l’apporto economico proprio265

, ovvero mediante la solidarietà categoriale. Solo in un secondo momento, sulla scorta del riconoscimento di una responsabilità dell’imprenditore nell’organizzazione della produzione e nell’espletamento del potere direttivo, tale secondo soggetto viene sempre più frequentemente chiamato in causa a rispondere della responsabilità civile dell’infortunio sul lavoro negli opifici e nella grande industria (v. retro, C.I, §2). Parimenti il legislatore statale risolse nel senso della pubblicizzazione delle assicurazioni sociali, dalle quali derivò una neutralizzazione (o socializzazione266) del rischio sociale267. La creazione delle assicurazioni sociali degli

263

BALANDI, G.G., Tutela del reddito…, op.cit., p. 19. 264

PEDRAZZOLI, M., “Consensi e dissensi sui recenti progetti…”, op. cit., p. 15, nota 7. 265

Secondo EWALD, il quale descrive le assicurazioni nei termini di tecnologie del rischio, l’espressione “assumere il rischio” caratterizza l’imprenditorialità, giacché applica tale tipo di calcolo, di previsione, alle attività economiche e finanziarie, EWALD, F., “La società «assurancielle»”, in Diritto ed

Economia dell’Assicurazione, n. 4, 1992, pp. 811-812; V. altresì l’ampia analisi rinvenibile in ID., L’ État providence, op.cit., 1986, passim.

266

Cfr. MONEREO PÉREZ, J. L., “Los (pre)supuestos de la seguridad social…”, op.cit., 2012, pp. 210 e ss., il quale sottolinea che «El tratamiento de las cuestiones sociales como “riesgos sociales”

objeto de cobertura aseguradora pública no solo permitía introducir la previsibilidad y calculabilidad en la ocurrencia de los mismos, sino también propició la objetivación de la situación, pues, el riesgo asegurado atiende a la concurrencia del evento temido y no requiere necesariamente el elemento de la imputabilidad subjetiva de las conductas individuales». In relazione al passaggio all’assicurazione sociale

in materia di infortunio sul lavoro, CINELLI si esprime nei termini di una “socializzazione del danno”, Cfr. CINELLI, Il rapporto previdenziale, op.cit., 2010, p. 16.

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operai si fondava in un primo momento sulla volontà di ridurre un crescente contenzioso, di attribuire una tutela certa, e di neutralizzare gli eccessivi oneri derivanti dal riconoscimento di una responsabilità imprenditoriale nel verificarsi dei rischi sociali, e in particolare dell’infortunio sul lavoro. Lo stesso Barassi, in un’altra sua opera268

, riporta come i “datori di lavoro, gravati dal sempre più oneroso dovere assistenziale, pensarono bene di rendere meno gravoso l’onere per ciascuno accollando tali oneri: al complesso dei datori di lavoro” per mezzo dell’ “assunzione collettiva degli oneri derivanti dai rischi di cui erano vittima i lavoratori”269

. Come richiamato, per ragioni di indole sociale e economica, alle assicurazioni di natura privatistica va gradualmente sostituendosi l’assicurazione sociale di natura pubblicistica, secondo un principio che contempla la ripartizione dei rischi sociali tra datore di lavoro e lavoratore, di cui lo Stato si fa “garante […] ma mai per spostare tutto o parte di quell’onere su soggetti diversi”270

. Il Codice Civile italiano del 1942 rispecchierà tale ripartizione dell’onere contributivo all’interno di quel rapporto plurilaterale che vede interessato il datore di lavoro quale attore dell’obbligazione contributiva: a questi, invero, spetta la responsabilità del versamento della contribuzione previdenziale per la parte propria e del lavoratore (articolo 2115 c.c.). A tale rapporto si assomma il terzo attore, rappresentato dallo Stato, in virtù dell’art. 2116 c.c., mentre, mediante il passaggio costituzionale, dalla “semplice redistribuzione tra capitale e lavoro”271

si approda alla presa in carico collettiva delle situazioni di bisogno (v. retro, Cap. II, §1)272. Cinelli sottolinea in tal senso come “la duttilità propria della struttura «assicurativa»” consenta “di fa sì che l’onere finanziario complessivo possa esser distribuito, in via di principio,

267

Cfr. in proposito LOY, G., “L’obbligo di sicurezza in L. Barassi tra "ardita innovazione" e ripensamenti”, in NAPOLI, M. (a cura di), La nascita del diritto del lavoro. Il «contratto di lavoro» di

Lodovico Barassi cent’anni dopo. Novità, influssi, distanze, Vita&Pensiero, Milano, 2003, pp. 455-486;

GAETA, L., Infortuni sul lavoro…op.cit., 1986, passim. 268

BARASSI, L., Previdenza sociale e lavoro subordinato, Giuffré, Milano, 1954, vol. I, pp. 25 ss.

269

Ibidem. Cfr. altresì BALANDI, G.G., “L. Barassi e l’origine della sicurezza sociale”, in NAPOLI, M. (a cura di), La nascita del diritto del lavoro. Il «contratto di lavoro» di Lodovico Barassi

cent’anni dopo. Novità, influssi, distanze, Vita&Pensiero, Milano, 2003, pp. 295-308.

270

BALANDI, G.G., “Un caso di archeologia giuridica...”, op.cit, p. 106. 271

Ivi, p. 107. 272

Per cui, nel caso dell’infortunio sul lavoro, “il contributo-premio pagato dal datore si configura in termini di imposizione”, Ibidem.

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tra le varie categorie direttamente interessate; salvo il dosaggio, di volta in volta, da parte del legislatore, a seconda delle esigenze e delle circostanze, del sussidiario intervento della solidarietà generale”273

.

Nel periodo della genesi delle prime assicurazioni sociali, nell’ambito del lavoro autonomo, notoriamente, tale originario transito dal rapporto bilaterale tra lavoratore ed assicurazione sociale di natura privatistica, ad un rapporto plurilaterale, che comportasse la neutralizzazione dello stesso attraverso il coinvolgimento di ulteriori soggetti nell’obbligazione previdenziale, non avvenne. Pur ammettendo che una parte del variegato gruppo dei lavoratori autonomi palesasse la volontà di una protezione in relazione ai rischi di natura sociale, a questa si frapponevano problematiche di vario ordine. In primo luogo, la dottrina sottolinea che la stessa costruzione dei primi schemi previdenziali sulla figura social-tipica del lavoratore subordinato dell’industria manifatturiera, rendeva difficile concepire un’obbligazione previdenziale in assenza del terzo e fondamentale attore rappresentato dal “datore di lavoro”274

: la problematica emergente era pertanto in primo luogo quella dell’impossibilità tecnica della distribuzione dei rischi sociali tra diversi attori i quali assumessero la responsabilità contributiva. Peraltro, anche quando la situazione storica della prima metà del Novecento determina una incertezza generalizzata verso il futuro ed il mantenimento del livello di vita raggiunto, generando una prima richiesta di tutela sociale anche nell’ambito del lavoro autonomo, in un primo momento questa trova riscontro nella mera predisposizione di schemi secondo i quali tale onerosità viene a gravare sugli

273

CINELLI, M., Il rapporto previdenziale, op. cit., p. 16. 274

Nell’ordinamento spagnolo, cfr. PÉREZ CAPITÁN, L., El concepto de trabajador Autónomo…, op.cit., pp. 7-8, ove l’A. sottolinea “La dificultad de adaptar el esquema de Seguros Sociales, estructurado sobre la base de la relación laboral, la dicotomía empresario-trabajador, a la unidad que significa el trabajador autónomo”. Tale ragionamento è ripreso, più di recente, in

considerazione dell’attuale sistema della protezione sociale dei lavoratori autonomi in Spagna, da BLASCO LAHOZ, J. F., “Protección por cese de actividad en el RETA: los requisitos necesarios”, in ROQUETA BUJ, R. (Dir.), TATAY PUCHADES, C., (Coord.), Puntos Críticos en la protección por

desempleo y el cese de la actividad autónoma, Aranzadi, Navarra, 2015, p. 162, v. infra, Cap. V;

MONEREO PÉREZ J.L., FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A., Los derechos de protección social…, op.cit., 2009, p. 87; DE LA CASA QUESADA, S., La protección por desempleo en España…op.cit., 2008, p. 194.

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stessi lavoratori autonomi. A tale univoca previsione, come esaminato, fanno talvolta da contraltare le resistenze dei lavoratori autonomi di taluni paesi.