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Requisiti e caratteristiche della prestazione

LE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI IN ITALIA

2. L’indennizzo per la “cessazione definitiva dell’attività commerciale”

2.2. Requisiti e caratteristiche della prestazione

I requisiti soggettivi richiesti per la concessione dell’indennizzo consistevano in primo luogo in un’età vicina a quella prevista per il pensionamento (62 anni per gli uomini e 57 per le donne), e altresì nell’iscrizione alla Gestione previdenziale dei commercianti (in qualità di titolari ovvero di coadiutori), mentre i requisiti oggettivi o “condizioni”, erano rinvenibili:

1. nella cessazione definitiva dell’attività commerciale;

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Sentenza n. 354/2001, n. 357 del 7 novembre 2001, in Giuris. Cost., 2001, 3628, cit. in RAZZOLINI, O., “Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185…”, op. cit., p. 355.

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Cass. 11 marzo 2010, n. 5875, in merito all’obbligo di iscrizione del socio di SNC, cit. in RAZZOLINI, O., “Modifiche al decreto-legge…”, op. cit, p. 355. Con rispetto al socio accomandatario, cfr. peraltro Trib. Pesaro 25 ottobre 2013 n. 366, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, n. 3, 2014, p. 658, con nota di OLIVELLI, F., “Due casi di esclusione dell’obbligatorietà dell’iscrizione del lavoratore nella c.d. gestione commercianti (Nota a Trib. Pesaro 25 ottobre 2013, n. 366; Cass. sez. lav. 7 marzo 2014, n. 5322)”, ivi, pp. 665-671.

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2. nella riconsegna al Comune dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale e dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest’ultima sia esercitata congiuntamente all’attività di commercio al minuto;

3. nella cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La prestazione erogata, denominata “indennizzo”, consisteva in una cifra mensile ad importo fisso coincidente con l’importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali, mentre la durata massima era prevista in tre anni, stante il requisito previo dell’età e la possibilità della fruizione sino ai 65 anni di età per gli uomini e ai 60 anni per le donne. L’erogazione della prestazione avveniva a far data dal primo giorno del mese successivo con rispetto a quello di presentazione della domanda, mentre cessava in caso di ripresa di un’attività “lavorativa, dipendente o autonoma” (art. 4, comma 2). La finalità di accompagnamento alla pensione appariva pacifica se si tiene in conto il requisito dell’età, necessario tanto per l’accesso alla misura, quanto per la cessazione dalla fruizione della stessa. Per contro, tale finalità risultava edulcorata, in favore delle finalità di sostegno al reddito della categoria, laddove si considerasse, in primo luogo, che il periodo del fruizione dell’indennizzo era utile ai soli fini del conseguimento dei requisiti assicurativi e contributivi per il diritto alla pensione nell’ambito della medesima Gestione degli esercenti attività commerciali ed, in seconda istanza, la singolare mancanza di incompatibilità stabilita in una prima fase tra tale trattamento e quello pensionistico472. Gli adempimenti richiesti per la concessione dell’indennizzo risiedevano in primo luogo nella presentazione della domanda presso la Sede INPS territorialmente competente, nonché delle relative allegazioni. Parimenti

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Si veda in tal senso la Circolare INPS n. 111, del 25 maggio 1996, ove, con riferimento all’articolo 5 del decreto, si dispone che “Il decreto legislativo non prevede l’incompatibilità dell’indennizzo con i trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dagli interessati. Si ritiene pertanto che la titolarità di un trattamento pensionistico non precluda di per sè la possibilità di beneficiare dell’indennizzo, in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste”.

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veniva istituito in quella sede un “Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale”, il quale operava nell’ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali473. Ai fini del finanziamento del Fondo in parola, gli iscritti alla Gestione Commercio erano tenuti sino al 31 dicembre 2000 al versamento di un’aliquota contributiva aggiuntiva di tipo obbligatorio e del valore dello 0,09 per cento, da riscuotere unitamente alle quote previdenziali dovute disciplinate dalla legge 2 agosto 1990, n. 233 (articolo 5). La normativa è stata più volte prorogata, nel 2001 (l. n. 448/2001) e nel 2004 (legge finanziaria per il 2005). Più di recente, la prestazione era stata rifinanziata per mezzo della legge 28 gennaio 2009, n. 2, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”. Tale intervento legislativo presenta notevole importanza sistematica se si riflette in primo luogo sul carattere di urgenza che ne caratterizza le statuizioni in concomitanza con l’esplodere della crisi economica e finanziaria globale, e, in secondo luogo, giacché mediante tale articolato viene introdotta in via sperimentale la già richiamata una tantum in favore dei collaboratori coordinati e continuativi “di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335” (articolo 19, comma 2). Nell’ambito della materia in commento, l’art. 19-ter venne rubricato “Indennizzi per le aziende commerciali in crisi”, locuzione impropria nell’opinione di una dottrina, la quale rimarca come l’indennizzo sia rivolto in realtà al titolare dell’attività commerciale

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La gestione del suddetto Fondo era attribuita ad un Comitato nominato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, presieduto pertanto da un rappresentante dello stesso Ministero, e composto da un rappresentante dell’allora Ministero del Tesoro, da un rappresentante dell’allora Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da un rappresentante dell’INPS, ed infine da tre rappresentanti della categoria designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato era investito del compito della delineazione delle procedure per l’esame delle domande e per l’erogazione dell’indennizzo.

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ed ai sui coadiutori474. Tale disposizione previde che “l’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207” fosse concesso nelle medesime modalità ai soggetti in possesso dei requisiti “di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011”. Si prorogava pertanto la già esistente aliquota contributiva necessaria al finanziamento del Fondo sino al 31 dicembre 2013, con possibilità di presentare domanda per l’erogazione della prestazione entro il 31 dicembre 2012, mentre la durata dell’ “indennizzo” veniva modificata in ragione delle evidenti finalità esposte sopra, “fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia”.

Da ultimo, il c.d. “Collegato Lavoro” (legge 4 novembre 2010, n. 183) ha novellato la disciplina475 (articolo 35). La legge de qua ha prorogato anzitutto il trattamento per il triennio 1 gennaio 2009-31 dicembre 2011 (comma 1) e riconfermato la relativa e medesima aliquota contributiva dello 0,09 per cento, da versare sino al 31 dicembre 2014 (comma 2). Ha dunque disposto che “Per i soggetti che nel mese di compimento dell’età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima” (comma 1).

Tale vigenza è parimenti stata riconfermata dalla Legge di Stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 490), la quale estende la disciplina al 31 dicembre 2016, con possibilità di richiedere la prestazione entro il 31 dicembre 2017. Ai sensi di tale disposizione, inoltre, si stabilisce che gli indennizzi siano prorogati fino alla durata dell’intero mese nel quale i beneficiari compiano le età pensionabili, adeguate agli incrementi della speranza di vita, introdotte, dal 1° gennaio

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ZILIO GRANDI, G., SFERRAZZA, M., “Riforma degli ammortizzatori sociali e misure anticrisi”, in PERULLI, A., FIORILLO, G., Il nuovo diritto del lavoro. Rapporto individuale e processo

del lavoro, Volume II, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 580-582.

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RAZZOLINI, O., “Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185…” op.cit, 2012, pp. 352-358; FAVIA, M.R., “L’indennizzo per le aziende commerciali in crisi”, MISCIONE, M., GAROFALO, D., Il Collegato Lavoro 2010. Commentario alla legge n. 183/2010, Ipsoa, Milano, 2011, pp. 1031-1034.

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2012, dalla legge n. 214 del 2011476. L’aliquota contributiva è infine prorogata al 31 dicembre 2018.