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DISOCCUPAZIONE DEL LAVORATORE AUTONOMO IN SPAGNA

4. I requisiti per la “nascita del diritto alla prestazione”

5.1. Regime generale

Ai sensi dell’articolo 5 della Ley 32/2010 de 5 de agosto, le cause che determinavano la “situazione legale di cessazione dell’ attività”, erano da ricondurre:

a. a motivi economici, tecnici, produttivi o organizzativi che determinano l’impossibilità della prosecuzione dell’ attività economica o professionale;

b. a forza maggiore515, la quale determini la cessazione temporanea o definitiva dell’ attività economica o professionale;

c. alla perdita della licenza amministrativa, qualora questa costituisca un requisito per l’esercizio dell’attività economica o professionale e non sia motivata da inadempienze contrattuali o per la commissione di infrazioni, errori amministrativi o delitti imputabili al lavoratore autonomo che ne fa richiesta516

; d. alla violenza di genere;

e. al divorzio o all’accordo di separazione matrimoniale, mediante risoluzione giudiziale, qualora il lavoratore autonomo divorziato o separato esercitasse funzioni di aiuto familiare nell’attività del suo ex coniuge o della persona da cui si è separato,

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L’ articolo 3 lettera d) del Real Decreto 1541/2011 definisce come forza maggiore “una

fuerza superior a todo control y previsión, ajena al trabajador autónomo o empresario y que queden fuera de su esfera de control, debida a acontecimientos de carácter extraordinario que no hayan podido preverse o que, previstos, no se hubiesen podido evitar”.

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Per un’analisi su tali due requisiti si vedano le specificazioni presenti in CERVILLA GARZÓN, M.J., La protección por cese de actividad..., op. cit., 2013, pp. 53-56. In particolare, con rispetto al secondo requisito, l’A. argomenta che “el alcance de esta situación protegida va a tener un

alcance muy restringido, puesto que van a ser escasos los supuestos en los que pueda producirse una pérdida de la licencia administrativa de forma involuntaria y, además, por circunstancia que no pueda ser imputable al autónomo. El fundamento objetivo para ello no puede ser otro que la intencionalidad de restringir el colectivo protegido frente al cese de actividad”, v. Ivi, p. 55.

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in funzione delle quali risultava incluso nel corrispondente Regime della Seguridad Social, e che tali funzioni siano cessate a seguito della separazione o del divorzio. Il Real Decreto 1541/2011, specifica in tale senso (art. 3.1, e) che il fatto causante dovrà prodursi nel termine dei sei mesi immediatamente successivi con rispetto alla risoluzione giudiziale ovvero all’accordo che stabilisce la separazione o il divorzio.

Per quanto attiene alla causa sub a), le difficoltà di natura tecnico-pratica relative all’individuazione e alla prova dell’esistenza di motivi economici, tecnici, produttivi e organizzativi hanno reso necessaria un’ulteriore specificazione. La legge originaria disponeva che tale ordine di motivi sussistesse quando concorressero alternativamente perdite derivanti dall’esercizio dell’attività, superiori, in un anno completo, al 30% dei redditi, o superiori al 20% in due anni consecutivi o completi, con esclusione del primo anno di inizio dell’attività; un’esecuzione forzata finalizzata alla riscossione dei debiti riconosciuti, che coinvolgesse almeno il 40% delle entrate derivanti dall’attività del lavoratore autonomo corrispondenti all’esercizio economico immediatamente anteriore; ovvero, da ultimo, la dichiarazione giudiziale di fallimento che impedisse la prosecuzione dell’attività, secondo quanto regolato dalla Ley 22/2003, de 9 de julio, denominata Ley Concursal.

La novella operata dalla legge 35/2014, ha ridotto la percentuale delle perdite richiesta ai fini della fruizione della prestazione al 10 per cento delle entrate in un anno completo (anziché del 20 per cento in due anni consecutivi ovvero del 30 per cento in un anno completo)517, e peraltro l’articolo 331 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre ha specificato la disciplina al ricorrere di motivi economici, tecnici, produttivi o organizzativi i quali determinano l’impossibilità della prosecuzione dell’attività economica o professionale, in caso di stabilimento aperto al pubblico,

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Cfr. GORELLI HERNÁNDEZ, J., “Novedades (y ausencias) en la reforma…”, op.cit., p. 758; PRESA GARCÍA-LÓPEZ, R., PANIZO ROBLES, J.A., “El nuevo régimen jurídico de las mutuas colaboradoras de la seguridad social...”, op.cit., p. 36; cfr. altresì, GORELLI HERNÁNDEZ, J., “La reforma de las prestaciones…” op.cit., p.43 : l’A. sostiene che “estos porcentajes, tal como ha destacado

la doctrina laboral, eran bastante elevados y poco realistas, siendo evidentes las dificultades para que un autónomo pueda sobrevivir durante uno o dos años con tan elevado nivel de pérdidas económicas; más aún, incluso podría darse la situación en la que la cuantía de la prestación no compensase en absoluto las pérdidas sufridas”.

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allorché si esige la chiusura dell’attività durante la percezione del sussidio ovvero la sua trasmissione a terzi. Pertanto, si intenderà che esistono motivi economici, tecnici, organizzativi o produttivi qualorasi verifichino:

a. Perdite derivanti dall’esercizio dell’attività, superiori, in un anno completo, al 10% delle entrate, con esclusione del primo anno di inizio dell’attività;

b. Un’esecuzione forzata finalizzata alla riscossione dei debiti riconosciuti, che coinvolga almeno il 30% delle entrate derivanti dall’attività del lavoratore autonomo corrispondenti all’esercizio economico immediatamente anteriore;

c. La dichiarazione giudiziale di fallimento che impedisca la prosecuzione dell’ attività, secondo la Ley 22/2003, de 9 de julio, denominata Ley Concursal.

Non saranno in ogni caso considerati in situazione legale di cessazione dell’attività i lavoratori autonomi i quali interrompano tale attività in modo volontario, eccettuati i TRADE nel caso di inadempimento grave da parte del cliente principale (articolo 333.1, b) e altresì, per quanto concerne gli stessi TRADE, nel caso in cui questi tornino a stipulare un contratto per la prestazione della propria attività di lavoro autonomo con il medesimo cliente nel termine di un anno dall’estinzione della prestazione, nel qual caso questi dovranno restituire la prestazione percepita. Le ulteriori cause di cessazione dell’attività permangono, per contro, sostanzialmente invariate.

L’accreditamento di tali cause, il quale era disciplinato dall’articolo 4 del Real Decreto 1541/2011, è stato regolato all’interno della nuovo Texto Refundido della LGSS all’articolo 332518

. La documentazione da allegare alla richiesta viene suddivisa a seconda del motivo della cessazione dell’attività, ed è ravvisabile, nella causa sub a), nei documenti contabili, professionali, fiscali, amministrativi e giudiziali i quali accreditino la cessazione dell’attività, la chiusura dell’attività commerciale, la cancellazione

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Ai sensi di tale articolo di legge si prescrive una dichiarazione giurata da parte del richiedente, nell’ambito della quale dovranno essere indicate le motivazioni che hanno determinato la cessazione dell’attività di lavoro autonomo e la data a partire dalla quale si producono gli effetti della cessazione dell’attività.

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(“baja”) dal regime previdenziale da un lato, e dalle dichiarazioni fiscali pertinenti519

relative ai redditi da attività imprenditoriale o da lavoro autonomo dall’altro; la documentazione che accrediti la perdita della licenza amministrativa; la dichiarazione scritta della lavoratrice in caso di violenza di genere, ovvero la relazione del Ministerio Fiscal che indichi la sussistenza di indizi integranti la fattispecie penale della violenza di genere; la risoluzione giudiziale relativa all’accordo di separazione matrimoniale o al divorzio. Ogni altro mezzo di prova ammesso dalla legge potrà peraltro essere apportato dal lavoratore autonomo. Appare chiaro, prima facie, che si tratta in questo caso di motivazioni connesse alle attività di lavoro autonomo svolte in forma non societaria, senza che si produca una situazione di dipendenza economica da un cliente principale che comporti l’eventuale riconoscimento della situazione legale di TRADE: si fa riferimento all’attività di piccoli imprenditori, commercianti, professionisti iscritti al RETA, anche con lavoratori alle proprie dipendenze. Risulta pertanto lapalissiano che il legislatore, nell’evoluzione legislativa descritta, abbia risolto per una suddivisione tra gruppi specifici di lavoratori autonomi (denominati “supuestos especiales”, letteralmente “casi speciali”, e disciplinati nel Capítulo II del V Titolo del nuovo Texto Refundido della LGSS), cui sono dedicate specifiche previsioni per quanto attiene alle cause di cessazione dell’attività e all’accreditamento delle stesse.

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“…declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, del Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas y demá documentos que, a su vez, justifiquen las partidas correspondientes consignadas en las cuentas aportadas. En todo caso, las partidas que se consignen corresponderán a conceptos admitidos en las normas que regulan la contabilidad” (articolo 332.1, lettera a), terzo alinea)

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