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Capitolo 2: L’operazione di Scissione Societaria

2.5 Le fasi del Procedimento:

2.5.2 La relazioni obbligatorie:

Per l’attuazione dell’operazione sono richiesti una serie di documenti obbligatori per la validità dell’operazione stessa. Tali documenti sono in sostanza due e sono redatti da soggetti interni ed esterni alla società. La prima, ma non per importanza, è la Relazione degli amministratori. Disciplinata dall’art. 2506-ter c.c. è considerata elemento portante dell’operazioni dal momento che in essa sono inseriti le motivazioni che hanno condotto alla scelta e le caratteristiche fondamentali dell’operazione116.

Il documento dovrà essere redatto dagli amministratori della società scissa in caso di scissione totale con società beneficiarie di nuova costituzione, oppure dagli amministratori della società scissa e delle società beneficiarie preesistenti.

116 AA.VV. “ Manuale di Tecnica Professionale” a cura di F. PODDIGHE, Cedam 2004,

La disciplina prende spunto anche in questo caso dalla disciplina in materia di fusione, attraverso l’esplicito richiamo degli artt. 2501-quater117 e 2501- sexies c.c.118.

La relazione ha contenuto simile al progetto. L’art. 2506-ter richiama infatti: • l’indicazione del valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle

società Beneficiarie e di quello che rimane alla società Scissa, in caso di scissione parziale. Questa tipologia di informazione ha sia valenza interna, dal momento che risulta necessaria per i soci per la valutazione del rapporto di cambio determinato dagli amministratori, sia valenza esterna. Il valore riportato rappresenta il limite entro il quale le società partecipanti all’operazione rispondono in via solidale e sussidiaria, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società stessa. I creditori infatti avranno così modo di valutare la consistenza patrimoniale della società a cui il loro credito è stato trasferito e di individuare il soggetto responsabile solidalmente. 119

• La descrizione delle motivazioni e giustificazioni economico giuridiche della Scissione

• L’esposizione dei metodi di valutazione utilizzati nella determinazione del rapporto di cambio, con l’indicazione delle difficoltà individuate

• Le modalità di assegnazione delle azioni o quote alle società beneficiarie.

Ad essa, a norma dell’art. 2501-quater deve essere affiancata una Situazione Patrimoniale che dia l’esatta descrizione delle condizioni aziendali. A norma del suddetto articolo, la relazione sulla situazione patrimoniale, che deve dare descrizione della situazione complessiva e non limitatamente alla parte di patrimonio che viene trasferita, deve risalire a non oltre cento venti giorni prima della data di deposito del progetto di fusione. Tale limite temporale viene costituito al fine di dare veridicità e concretezza alle informazioni in essa contenute. Tale termine è stato ripreso dalla disciplina dell’art. 2364 c.c. che

117 Art. 2501-quater: Situazione Patrimoniale.

118 Art. 2501-quinquies: Relazione dell’organo amministrativo.

prevede il termine di cento venti giorni per l’adunanza assembleare per l’approvazione del bilancio di esercizio120.

La seconda tipologia è rappresentata dalla Relazione degli esperti. Rappresenta una tipologia diversa di relazione con regole proprie. Regolata nel codice civile all’art. 2506-ter che al 3°comma rinvia all’art 2501-sexies in materia di Fusione. Da un punto di vista generale, la relazione non ha la funzione di correttivo per la relazione degli amministratori, non si presuppone quindi che vada a correggere o modificare elementi presenti nella relazione redatta dagli amministratori. Essa ha la funzione di dare un giudizio sulla “ Congruità del rapporto di cambio”121, individuando l’adeguatezza delle metodologie ed eventualmente le difficoltà riscontrate nella valutazione. La norma precisa che la relazione deve essere redatta in ogni caso ad eccezione della fattispecie di scissione mediante costituzione di società beneficiarie e che abbiano una ripartizione di azioni o quote di tipo proporzionale. Questa scelta del legislatore è giustificata dal fatto che questa fattispecie non rappresenta altro che una forma di “Riorganizzazione societaria”122.

Quindi mancando l’elemento del rischio in capo ai soci, determinato in misura maggiore dalla determinazione del rapporto di cambio, non si rende necessaria la relazione123.

120AA.VV. Manuale di tecnica professionale a cura di F. PODDIGHE Cedam, 2004, pag. 164

“… si deve rilevare come il legislatore abbia qui inteso riprendere, letteralmente, quanto statuito dal termine di adunanza assembleare per l’approvazione del bilancio d’esercizio.” La disciplina dell’art. 2364 c.c prima dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario statuiva al 2° comma: “ l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.” Con la riforma il testo del suddetto articolo è stato così modificato: “ l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a cento venti giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.” Tale termine è stato modificato per attribuire maggior precisione agli elementi indicati nella situazione patrimoniale.

121 AA.VV. Manuale di Tecnica Professionale, a cura di F. Poddighe , Cedam, Milano, 2004

pag. 167

122G. SAVIOLI, Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè Editore 2004, pag. 455

123 L’art. 2501- sexies al 1° comma specifica il contenuto che deve avere la relazione degli

esperti sulla scissione: “ uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote che indichi:

1. il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall’applicazione di ciascuno di essi.

Oltre a quello precedentemente illustrato esistono anche altri casi di esclusione dall’obbligo di relazione:

1. i casi di scissione parziale con trasferimento a società beneficiaria preesistente, che possiede la totalità del patrimonio della scissa o che è interamente posseduta dalla scissa. 124

2. l’ipotesi di scissione totale a favore di due o più società beneficiarie preesistenti, tutte interamente possedute dalla scissa.125

3. scissione parziale a favore di una società preesistente, nelle ipotesi in cui vi sia partecipazione incrociata da parte di un soggetto terzo. In questi casi si tratta di riorganizzazione di posizioni societarie all’interno di un gruppo per cui non costituiscono scambi con economie esterne o con soci.

Da analizzare in questo caso è la figura dell’Esperto. Il requisito per la nomina è l’iscrizione nel registro dei Revisori Contabili, e la stessa sarà di competenza del Presidente del tribunale in cui hanno sede i soggetti coinvolti se questi avranno la forma di Società per azioni o Società in accomandita per azioni. In presenza di Società a responsabilità limitata saranno le società stesse a nominarli. Caso particolare riguarda le società quotate nei mercati regolamentati per cui l’esperto è scelto fra le società di revisione iscritte nell’apposito albo. 126 Per gli esperti come per gli amministratori, sussiste una responsabilità prevista dallo stesso art. 2501-sexies. Al 6° comma infatti disciplina che “(…) l’esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti(…)ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell’art. 64 c.p.c.”

la relazione deve contenere inoltre un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull’importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.”

124 Questo caso è riconducibile alla fattispecie di incorporazione di società interamente

posseduta disciplinata all’art. 2505, 1° comma, in materia di fusione, considerato sia in caso di fusione diretta che inversa.

125Vedi il caso precedente di cui rappresenta l’ipotesi di fusione inversa.

126 Art. 2501- sexies 3° comma rimanda all’art. 2409-bis c.c. in materia di controllo contabile,