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Capitolo 3: La revocatoria ordinaria e fallimentare:

3.7 Le esenzioni secondo la nuova normativa :

Il decreto legge ha aggiunto un nuovo terzo comma all’art. 67 L. fallimentare introducendo numerose ipotesi di esenzione da revocatoria, che si aggiungono a quelle già previste dalla disciplina preesistente. Si tratta di un certo numero di atti eterogenei che però risultano di grande importanza al fine di limitare determinati effetti negativi e strumentali della revocatoria e realizzare l’obiettivo di maggiore certezza nei rapporti giuridici.

Non si tratta di semplici eccezioni alla sfera della revocabilità, ma di casi del tutto innovativi perché sono di contenuto così ampio da incidere sulla concreta portata della disciplina. Formalmente il legislatore ha mantenuto nei suoi tratti fondamentali la disciplina previgente, anche se poi in sostanza è stata svuotata dai suoi contenuti.

229La determinazione della qualifica del curatore,nei giudizi di revocatoria fallimentare, non è di

poco conto. Si cerca di determinare se questo sia parte o terzo. La dottrina e la giurisprudenza propendono entrambe per la qualifica di terzo.

230NUNZIO SANTI DI PAOLA, La revocatoria ordinaria e fallimentare nel decreto sulla competitività, Halley editore 2006 pag. 66

L’intento ricercato ha un duplice aspetto, da una parte attenuare la disciplina ritenuta da molti rigida e penalizzante per le imprese che, potenzialmente, sono le maggiori destinatarie della revoca e dall’altra rendere più facile il raggiungimento di accordi per la sistemazione della crisi, sia propedeutici per l’accesso alle procedure concorsuali minori, che a carattere stragiudiziale o tramite accordi di ristrutturazione di debiti.

Il nuovo 3° comma stabilisce che non sono soggetti all’azione revocatoria: 1. I pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa

nei termini d’uso;231

2. Le rimesse effettuate su conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca. Il chiaro intento della novella legislativa è

la massima valorizzazione dell’interesse economico alla prosecuzione dell’attività d’impresa. In quest’ottica la nuova previsione si presta certamente a tutelare gli interessi del ceto bancario e, indirettamente, dell’imprenditore. Viene infatti prevista un’espressa esenzione dalla revocatoria per le rimesse effettuate su conto corrente che esclude dagli atti revocabili i versamenti affluiti su conto corrente a meno che non riducano in modo consistente e durevole l’esposizione debitoria nei confronti dell’istituto di credito.232 Un esempio di questa fattispecie

231 Si fa riferimento ai pagamenti eseguiti per le prestazioni essenziali alla continuazione del

normale esercizio d’impresa che non sono, in nessun caso, soggetti a revocatoria. Ciò significa che non è ammessa neppure la prova della conoscenza dello stato d’insolvenza, come negli atti normali, affinché tale tipologia di pagamenti sia suscettibile di revocatoria. È evidente che anche in questo caso il legislatore sacrifichi il principio del par condicio creditorum in favore della prosecuzione dell’attività di impresa: in questo modo il fornitore di beni o servizi, anche se a conoscenza dello stato d’insolvenza, non sarà tenuto a restituire al fallimento i corrispettivi ricevuti per i pagamenti effettuati dal fallito nei normali termini commerciali.

232 FONDAZIONE LUCA PACIOLI, La nuova revocatoria fallimentare, documento n. 21 del

30 giugno 2005, pagg. 6 e segg. “[…]A tale proposito, infatti, la cassazione per un periodo non inferiore ai venti anni, partendo dalla sentenza n. 5413 del 18 ottobre 1982, ha mantenuto più o meno inalterato il proprio orientamento giurisprudenziale secondo cui le rimesse bancarie effettuate oltre certi limiti del fido concesso erano da considerare di “natura solutoria” e pertanto soggette a revocatoria. Questa considerazione ha reso per lungo tempo difficile il rapporto con le banche penalizzandole fortemente rendendo più rischiosa la concessione del

potrebbe essere qualsiasi versamento effettuato dal debitore fallito in vista del pagamento di un bonifico. Esso infatti non avrebbe valore di pagamento del debito nei confronti della banca ma il semplice ripristino della disponibilità in vista di successivi pagamenti ed operazioni quali bonifici giroconti ecc. Nel caso, invece, in cui il versamento effettuato abbia proprio lo scopo di ridurre il debito nei confronti della banca esse rimangono, giustamente, soggette a revocatoria. Tale tipologia di atti rientra nella categoria degli atti normali per la quale il periodo sospetto è passato da un anno a sei mesi. Per la determinazione della misura in cui tali rimesse risultano revocabili si rimanda al’art. 70.

3. Le vendite a giusto prezzo d’immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti o affini entro il terzo grado. Si tratta, in generale di alienazioni di beni immobili destinati ad uso abitativo in valore dell’acquirente o dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado, purché venduti al giusto prezzo.233 Di difficile determinazione risulta il limite che determina il giusto prezzo. La definizione del legislatore eccessivamente ampia ma con una elevata capacità di adattarsi alla situazione in oggetto. La determinazione di un prezzo comporta la valutazione del bene stesso in base alla quale verrà attribuito un valore. Il legislatore avrebbe potuto vincolare tale determinazione a parametri quantitativi specifici, come le rendite catastali ad esempio, ma essendo un valore medio si sarebbe discostato eccessivamente dal bene specifico eliminando fattori come, lo stato di conservazione dello stesso.234 Trattandosi di beni immobili difficilmente esisteranno dei listini e quindi sarà necessario valutare il prezzo attraverso

credito oltre i limiti del fido stabiliti inizialmente con la conseguente maggiore velocità di emersione dello stato d’insolvenza da parte degli imprenditori in stato di crisi anche lieve.

233 Le motivazioni vanno senza dubbio ricercate nella direzione, già perseguita dal Governo

(con il D. Lgs. 20 giugno 2005 n. 122 “ delega al governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire” che prevede tale esclusione espressamente all’art. 10 , 1° co) della predisposizione di misure di maggior tutela e salvaguardia nei confronti degli acquirenti degli immobili. Si osservi peraltro che la nuova disposizione non tutela solo l’acquirente in buona fede, ma anche l’acquirente che fosse a conoscenza dello stato d’insolvenza, sempre che, ovviamente, l’acquisto sia avvenuto dietro giusto corrispettivo.

l’utilizzo di pareri tecnici. Una possibile definizione potrebbe essere legata al valore di presumibile realizzo, ovvero al valore che il bene acquisterebbe in una transazione tra parti consapevoli in condizioni di libero mercato ma, il curatore, per valutarne la revocabilità o meno, dovrà analizzare il prezzo con riferimento al momento di conclusione del contratto, così come si impone per la valutazione dello squilibrio delle prestazioni.235

4. Gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell’art. 2501-bis236, 4° comma c.c. . Questo caso rappresenta un ulteriore fattispecie in cui il legislatore privilegia l’interesse alla soluzione ed alla gestione della crisi rispetto a qualsiasi ulteriore interesse del ceto creditorio. Si esclude infatti dalla revocatoria qualsiasi atto compiuto nell’attuazione di un piano di risanamento aziendale. L’unica condizione che il legislatore pone a questa esenzione, è la conformità all’art. 2501-bis in materia di fusione societaria, legando tali atti alle disposizioni contenute nel progetto di fusione.

5. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’art. 182-bis;

6. I pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati del fallito;

7. I pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e concordato preventivo.

235Cfr A. MAFFEI ALBERTI, Commentario breve alla legge fallimentare, Padova, 2000 pagg.

252-253

236 L’art. 2501-bis4° comma recita “ la relazione degli esperti di cui allì’art. 2501-sexies, attesta

la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.”