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Capitolo 2: L’operazione di Scissione Societaria

2.6 Le variazioni del capitale :

Il Capitale della società scissa: La problematica principale che emerge dall’operazione di Scissione e che non si presenta in caso di operazione di Fusione, è la Riduzione del capitale che in alcune fattispecie dell’operazione, deve essere deliberato.

Il problema si articola su due ordini di valutazioni: da una parte la necessità di ridurre il patrimonio della società scindenda e le modalità di svolgimento di tale riduzione in caso di scissione parziale, dall’altro le modalità di iscrizione delle poste, oggetto di trasferimento, nei bilanci delle società beneficiarie.

A fronte di un trasferimento di patrimonio la società scindenda, dovrà ridurre il proprio capitale netto contabile di un importo equivalente. In questo caso sarà necessario valutare se sarà possibile utilizzare solamente le riserve di utili disponibili, se capienti, oppure se sarà necessario andare a ridurre il capitale sociale. Tali riserve anche al di fuori dell’operazione stessa potrebbero essere utilizzate per distribuzione di utili, imputazione a capitale oppure per la copertura di perdite. Conseguentemente l’ipotesi che si ritiene più plausibile è che se vi sono riserve libere di utili, queste possano essere utilizzate dalla società in qualsiasi momento anche per andare a determinare una riduzione del patrimonio societario a fronte di un’operazione societaria.

137 Art. 2506-quater 2° comma: “ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del

valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”.

Civilisticamente quindi, sarebbe consentito, ma il problema si amplia da un punto di vista fiscale dal momento che art. 173 del D.P.R. n. 917/1986 detta regole specifiche per la riduzione del capitale netto.138 Nonostante la disciplina di tipo tributario, si predilige, come soluzione, la riduzione delle riserve. Questa però, potrà essere utilizzata solamente in tre casi:

1. per la scissione parziale

2. in caso di scissione proporzionale, per cui le quote di partecipazione non siano modificate

3. quando a patrimonio netto vi siano riserve capienti in grado di supportare la riduzione. 139

Al di fuori di questi casi sarà necessario operare una riduzione del capitale sociale. 140

Le scritture contabili:

le scritture di registrazione dell’operazione cambiano a seconda che si tratti di Scissione Totale o Scissione Parziale. Valutiamo la prima tipologia: la società scissa si estingue per effetto del trasferimento complessivo del suo patrimonio. In questo caso sarà necessario procedere alla chiusura di tutte le poste patrimoniali contenute nel bilancio della società scissa per poi riprenderele nei bilanci delle società beneficiarie. Nei casi di scissione parziale invece la società scissa rimane in vita anche se con un patrimonio ridotto, ma la

138 La disciplina tributaria è stata citata in riferimento alle riserve in sospensione d’imposta di

cui si tratta al suddetto articolo. Esso infatti cita che: “ …Le riserve in sospensione d’imposta iscritte nell’ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostituite dalle società beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al 4° comma. In caso di scissione parziale, le riserve della società scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d’imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve devono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi.”

139 G. SAVIOLI, Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè Editore 2004, pag. 459

140 La problematica relativa alla riduzione del capitale sociale in caso di scissione è stata a lungo

oggetto di discussione. La dottrina ha cercato a lungo di far rientrare questa fattispecie di riduzione dei capitale sociale tra le fattispecie tipizzate già individuate di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. per il caso di riduzione del capitale per perdite ed all’art. 2445 c.c. per il caso di riduzione del capitale per esuberanza. La difficoltà incontrata nella valutazione è rappresentata da una serie di discordanze fra le ipotesi esaminate, una delle quali è rappresentata dal termine di opposizione per la tutela dei diritti garantita ai creditori che in questa fattispecie è di sessanta giorni, come previsto dall’art. 2503 c.c. . A questo proposito, cfr. G. SAVIOLI, Le operazioni di

predisposizione è meno complessa dal momento che sarà necessario predisporre un bilancio di esercizio relativo al periodo in cui viene effettuata la Scissione.

Occorrerà porre in essere una serie di rettifiche per la determinazione dei valori di competenza delle beneficiarie come ad esempio:

• calcolare gli ammortamenti pro quota e ed effettuare la rettifiche relative ai rami da trasferire alle società beneficiarie,

• determinare il reddito imputabile alla scissa e alle società beneficiarie, • predisporre “ situazioni contabili sezionali”141 per determinare i singoli

elementi patrimoniali da attribuire a ciascuna delle beneficiarie ed i relativi valori contabili degli stessi.

Il capitale delle società beneficiarie:

Per valutare al meglio gli effetti che il trasferimento di patrimonio attuato dalla società scissa ha sul patrimonio delle società beneficiarie, è necessario ripartire l’analisi fra le società Beneficiarie di nuova costituzione e quelle di preesistenti.

Le società Beneficiarie di nuova costituzione:

In questo caso la quota di patrimonio netto contabile di competenza di ciascuna beneficiaria costituirà il “ Fondo di dotazione iniziale”142. Il problema a questo proposito sarà l’imputazione di tale valore a capitale, ovvero se sarà necessario imputarlo per intero a capitale sociale oppure se sarà possibile ripartirlo fra capitale e riserve. A questo proposito vi sono varie teorie, tutte riconducibili in un modo o nell’altro ad un’unica soluzione: la libertà d’azione. Secondo Savioli, ad esempio, questa operazione può essere paragonata all’aumento di capitale con imputazione di riserve che, essendo un’operazione attuabile senza vincoli, determina la libertà di scelta anche in quest’altro caso.143

141DIRITTO E PRATICA DELLE SOCIETÀ, M. CONFALONIERI, Trasformazione, Fusione, Conferimento, Scissione e Liquidazione delle società, Il Sole 24 Ore 2005, pag. 510.

142 G. SAVIOLI, Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè Editore, 2004 op. cit. pag. 459

143G. SAVIOLI, Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè Editore, 2004 op. cit “ Se si

considera che l’imputazione al capitale sociale delle società beneficiarie dell’intero netto ricevuto corrisponde all’ipotesi di aumento di capitale mediante imputazione di riserve, operazione che la società scissa avrebbe potuto eseguire, senza alcun vincolo, indipendentemente dalla scissione, ne consegue un’ampia libertà d’azione in tema di determinazione del netto delle società beneficiarie …”

A questa valutazione comunque si aggiunge un unico limite, ritenuto valido da tutti gli autori, imposto dall’art. 2445 c.c. . Esso si compone nell’obbligo di ricostituire in capo alla società Beneficiaria, un capitale sociale almeno pari al valore dello stesso che è stato ridotto in capo alla società Scissa.

Le società beneficiarie preesistenti:

Questa fattispecie rappresenta problemi diversi dal momento che l’aumento di capitale da deliberare è del tutto indipendente rispetto al valore del patrimonio netto trasferito. Esso infatti viene determinato sulla base del rapporto di concambio e può accadere che il valore del netto trasferito sia inferiore o superiore rispetto al valore del patrimonio netto della beneficiaria.144

Le scritture contabili:

Anche in questo caso sarebbe adeguato effettuare la distinzione fra le due fattispecie: in caso di Scissione con costituzione di società Beneficiarie avremo le scritture di costituzione con l’emissione delle azioni che andranno a costituire il capitale sociale delle società. In caso di Scissione con trasferimento a società Beneficiarie preesistenti avremo le scritture di aumento di capitale con l’emissione di nuove azioni per l’importo considerato.

Confrontando il valore del Patrimonio netto trasferito dalla società scissa con il valore dell’aumento di capital effettuato dalla società beneficiaria sarà possibile determinare 4 differenze:

• Avanzo da Concambio : quando il Patrimonio Netto Contabile trasferito dalla scissa è maggiore dell’aumento di capitale effettuato della beneficiaria

• Disavanzo da Concambio :

quando il Patrimonio Netto Contabile trasferito dalla scissa è minore dell’aumento di capitale della beneficiaria • Avanzo da annullamento:

quando la quota parte del Patrimonio Netto

Contabile trasferito dalla scissa è maggiore del valore contabile della partecipazione che la beneficiaria deteneva nella scissa

144 Gli effetti di questa fattispecie sono la rilevazione di un avanzo o di un disavanzo di cui

• Disavanzo da annullamento: quando la quota parte del Patrimonio Netto Contabile trasferito dalla scissa è minore del valore contabile della partecipazione che la beneficiaria deteneva nella scissa.

Tali differenze rappresentano delle poste di pareggio contabile aventi natura di parti del netto.