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Capitolo 3: La revocatoria ordinaria e fallimentare:

3.2 La Revocatoria Fallimentare:

La crisi aziendale ha, necessariamente, un periodo di incubazione nel quale l’attività dell’impresa si svolge in modo più o meno anormale, e può trasformarsi in stato d’insolvenza non dichiarata dall’imprenditore. È in questo lasso di tempo che l’imprenditore-debitore tenta di attuare accorgimenti per ottenere credito, esternando una capacità di assolvere alle obbligazioni che in realtà non esiste. Per ottenere la liquidità che manca, il debitore effettua vendite sotto costo, concede ai creditori trattamenti di favore ed atti similari, fino ad arrivare, in alcuni casi, all’occultazione dell’attivo.

Successivamente alla dichiarazione di fallimento, all’attivo fallimentare dovranno essere ricondotti, ad opera del curatore, non soltanto i beni appartenenti al debitore al momento della dichiarazione, ma anche i beni che hanno cessato di appartenere a lui direttamente, anteriormente alla stessa e che la legge, ricorrendone i presupposti, ha ritenuto opportuno ricomprendere tra i beni soggetti all’esecuzione collettiva. Uno dei rimedi più efficaci per la ricostituzione dell’attivo fallimentare è l’azione revocatoria fallimentare di cui all’art. 67197 L. Fallimentare n. 276/42.

197 Art. 67 L. Fall. titolato “ Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie” sostituito dall’art. 2,

comma1 lett.a) , D. L. 14 marzo 2005, n. 35, conv, con modif, in L. 14 maggio 2005 n. 80 “ Sono revocati, salvo che l’altra parte non provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:

1. gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;

2. gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;

3. i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per i debiti preesistenti non scaduti;

4. i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per i debiti scaduti. […].

Finalità dell’azione è, infatti, quella di ricostituire il patrimonio dell’imprenditore fallito, richiamando in esso beni che ne siano usciti o eliminando da esso i debiti o garanzie che siano venuti a farne parte illegittimamente, con pregiudizio per i creditori. A differenza dell’azione revocatoria ordinaria, l’azione fallimentare è preordinata alla salvaguardia del principio della par condicio creditorum198 e si fonda sul presupposto che il patrimonio del debitore è destinato a soddisfare alla pari tutti i creditori.

Gli stessi, il cui credito risulta anteriore rispetto alla data di dichiarazione di fallimento ed la cui garanzia patrimoniale viene pregiudicata dai suddetti comportamenti del debitore, hanno, infatti, tutti il pari diritto di soddisfarsi sui beni del debitore. L’azione è quindi diretta a tutelare non il singolo creditore, ma tutta la massa dei creditori e come tale può essere promossa solo dal curatore fallimentare e nell’interesse della massa.

L’art. 2, 2° comma, del D.L. 35/2005199 stabilisce le nuove disposizioni in tema di azione revocatoria di cui agli artt. 67, 70 e 71 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267. Con la nuova normativa, il legislatore non muta i principi fondamentali della disciplina dell’azione revocatoria, improntando le innovazioni su due linee fondamentali: la prima a carattere sanzionatorio e la seconda a carattere limitativo del suo campo di applicazione.

Per definizione, l’azione revocatoria fallimentare è quell’azione che può essere esperita dal curatore, al fine di rendere inefficaci determinati atti compiuti dal debitore nel cosiddetto periodo “sospetto legale”200; atti che, per le loro caratteristiche, rientrano nella categoria degli atti pregiudizievoli ai creditori.

198 Art. 2741 c.c. recita “ i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del

debiotre. Salve le cause legittime di prelazione”.

199 Con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 62 del 16

marzo 2005 ( data in cui ricorreva il sessantatreesimo anniversario della legge fallimentare del 1942), il Governo ha innestato nel corpo del r.d. 16 marzo 1942, n 267 la modifica della legge fallimentare. Prima di giungere alla “ miniriforma”, introduttiva delle modifiche in materia di azione revocatoria e di concordato preventivo, nell’ano 2000 sono stati redatti tre disegni di legge delega, di riforma della legge fallimentare. Essi, riflettevano “l’esigenza di implementare una riforma di sistema per ovviare l’inadeguatezza dell’impianto normativo alle mutate esigenze dell’impresa e delle ragioni dell’economia nel suo complesso”. Cfr. M. Fabiani L’alfabeto della nuova revocatoria fallimentare pubblicano ne IL FALLIMENTO fascicolo n. 5/2005 pag. 573

La disciplina previgente all’art. 67, individuava 4 categorie di atti che potevano essere ad oggetto dell’azione revocatoria:

- Gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

- gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;

- i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per i debiti preesistenti non scaduti;

- i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per i debiti scaduti.”201

In tale articolo era comunque ricompresa una clausola generale per l’individuazione di tutti quegli atti che non rientravano nelle ipotesi tipizzate ma che avevano comunque la caratteristica di recare un pregiudizio ai creditori. Per cui se il curatore provava che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, gli atti erano revocabili perché pregiudizievoli ai creditori e compiuti non oltre l’anno anteriore alla dichiarazione. 202

Gli effetti dell’azione revocatoria, esperita dal curatore, ricadevano sull’atto rendendolo inefficacie ed obbligando il creditore a ripetere la prestazione. Al creditore, a norma dell’art. 71 c.c.203, era data la facoltà di presentare domanda di insinuazione al passivo fallimentare per l’intero ammontare del suo credito. Una parte della disciplina faceva riferimento ad una categoria di atti particolari: gli atti compiuti dal coniuge del fallito. L’art. 70 c.c. considera revocabili gli atti compiuti dal coniuge del fallito nei cinque anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

201 Cfr. art. 67 R.D. 16 marzo 1942 n. 267

202 Art. 67, 2° comma: “ sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo

stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione.

203 Art. 71 c.c. recita: “ Colui che per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti

ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimento per il suo eventuale credito.”

Il periodo sospetto, è molto più ampio per questa tipologia di atti perchè si partiva dalla presunzione che gli atti compiuti dal coniuge fossero effettuati con denaro del fallito. Essi quindi provocheranno una riduzione del patrimonio del fallito che determinerà un pregiudizio ai creditori.204 La disciplina ha subito dei cambiamenti, dovuti in parte, anche alla necessità di adeguamento alla disciplina internazionale.

Con la miniriforma introdotta nel 2005 la struttura dell’art. 67 legge fallimentare è rimasta apparentemente immutata. Sostanzialmente invece, si assiste ad un depotenziamento della revocatoria concorsuale, non solo in relazione alla revocatoria dei pagamenti ma anche di quella relativa alle prestazioni normali/contestuali/corrispettive205.