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Capitolo 2: L’operazione di Scissione Societaria

2.5 Le fasi del Procedimento:

2.5.1 Il Progetto di Scissione:

Il Progetto di Scissione rappresenta il documento centrale del procedimento di Scissione. In esso sono infatti riassunti tutti gli elementi essenziali dell’operazione, tanto che la Scissione è deliberata sulla base di tale progetto.101 Tale documento è disciplinato all’art. 2506-bis102 del c.c. che dispone che sia solamente l’organo amministrativo della società scissa a redigere tale documento, in caso di scissione con costituzione delle beneficiarie oppure in

101G. SAVIOLI: “Le operazioni di gestione straordinaria” GIUFFRÈ Editore, 2005 pag. 258

102 Art. 2506-bis c.c. recita: “ progetto di scissione: l’organo amministrativo delle società

partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati all’art. 2506-ter ed inoltre l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dekk’eventuale conguaglio in denaro.”

collaborazione con gli organi amministrativi delle beneficiarie se preesistenti. Si tratta infatti di un documento unico dal momento che rappresenta la formalizzazione degli accordi raggiunti tra le parti da sottoporre, in un secondo momento, all’approvazione da parte dell’assemblea. Il progetto ha inoltre la funzione di informazione esterna a favore dei terzi e dei soci, circa le concrete modalità attuative dell’operazione. 103

Infatti in esso, devono essere contenute tutte le informazioni necessarie a conoscere i dettagli dell’operazione. In merito a tale composizione si esprime l’art. 2501- ter104 in materia di operazione di Fusione ed al documento deve essere data idonea pubblicità attraverso il deposito presso il Registro delle

103 G. SAVIOLI: “ Le operazioni di gestione straordinaria” GIUFFRÈ Editore 2004, pag. 259 104 Seguendo il dettato normativo dell’art. 2501-ter c.c. : Progetto di scissione: l’organo

amministrativo delle società partecipanti alla Scissione redige un progetto di Scissione dal quale devono in ogni caso risultare:

1. il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla scissione;

2. l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla scissione o di quello delle società beneficiarie preesistenti, e della società scissa ( se rimane in vita) con le eventuali modifiche derivanti dall’operazione di scissione;

3. il rapporto di cambio delle azioni o quote delle società beneficiarie; 4. le modalità di assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie; 5. la data dalla quale tali azioni o quote parteciperanno agli utili;

6. la data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa sono imputate al bilancio delle società beneficiarie;

7. il trattamento eventuale riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni;

8. i vantaggi particolari eventualmente proposti a soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti alla scissione;

La valutazione nel suo complesso ci porta quindi a desumere che per effetto del rinvio al suddetto articolo il progetto di scissione abbia contenuto identico rispetto al progetto di fusione con l’aggiunta di ulteriori punti:

9. ex art. 2506-bis, 1° comma: l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie;

10. ex art. 2506-bis, 3° comma: la previsione; nel caso di scissione non proporzionale, del diritto dei soci che non approvino la scissione da far acquisire la proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso; indicando coloro che a cui carico è posto l’obbligo di acquisto.

11. ex art. 2506-bis, 2°comma: in caso di scissione totale se la destinazione di un elemento dell’attivo non è desumibile dal progetto, esso verrà ripartito fra le società beneficiarie in base alla quota di patrimonio netto trasferita, così come valutato ai fini del rapporto di con cambio. Ex art. 2506-bis, 3°comma, se dal progetto non è desumibile la destinazione di un elemento passivo, di esso rispondono in solido le società beneficiarie con la scissa.

12. in caso di scissione parziale: se la destinazione di un elemento dell’attivo non è desumibile dal progetto tale elemento rimane in capo alla società scissa o trasferente.

Imprese almeno trenta giorni prima della data fissata per l’assemblea straordinaria. In tale sede si avrà la decisione in merito alla scissione, salvo che i soci vi rinuncino con decisione unanime.

Il progetto di scissione può essere modificato, entro limiti ristretti, anche dopo il deposito dello stesso presso il registro delle imprese. Il legislatore conferisce tale potere all’assemblea ma la modifica non può riguardare la posizione soggettiva dei soci, dei terzi o dei creditori, limitandosi ai soli aspetti formali. Le modifiche sostanziali portano alla ripetizione dell’iter burocratico.105

Per la valutazione del contenuto di tale documento è necessario soffermarsi su alcune voci obbligatorie:

Il rapporto di cambio e l’eventuale conguaglio in denaro: l’art. 2506-bis c.c. che prevede gli elementi da indicare nel progetto rimanda all’art. 2501–ter c.c. in materia di Fusione. Nelle Scissioni come nelle Fusioni esiste uno scambio di azioni o quote della società Scissa con azioni o quote della Beneficiaria.

La base sulla quale tale scambio viene effettuato è il Rapporto di Cambio. La dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato diverse definizioni del rapporto di cambio, da una parte si ritiene che sia frutto di contrattazione fra le parti, dall’altra che derivi da un semplice calcolo matematico. Tale controversia viene meno se si considera l’esistenza di tre diverse grandezze del rapporto di cambio:

1. il “concambio concordato”: che risulta dalla negoziazione fra le parti 2. il “concambio teorico assoluto” che confronta i valori astratti dei

patrimoni delle società interessate

3. il “concambio teorico relativo”: che misura il prezzo massimo che i soci della società, per la quale esso viene determinato, sono disposti a pagare.106 Questi tre elementi non sono altro che tre sfaccettature di uno stesso concetto da considerarsi quindi di elevata complessità. Dalla valutazione d’insieme di essi emerge che il prezzo delle azioni corrisponde

105 G. BUFFELLI, M. SIRTOLI : “ Le operazioni straordinarie delle società” GIUFFRÈ

Editore, 2004, pag. 176.

106G. BUFFELLI, M. SIRTOLI : “ Le operazioni straordinarie delle società” GIUFFRÈ

al concambio concordato, il valore assoluto rappresenta il valore matematico ed il valore relativo rappresenta il limite di convenienza dell’operazione.

Questo elemento informativo riveste, quindi, una grande importanza per i soci perché consentirà loro di sapere quante azioni della/e società beneficiaria/e riceveranno a fronte di quelle della scissa che già possiedono.107 L’informazione sul “concambio” non si esaurisce nella semplice indicazione del rapporto di cambio (come mera esplicitazione di un dato numerico), che pure deve essere evidenziato, ma è integrata ed ampliata dalle previste relazioni degli amministratori, che devono indicare i criteri adottati per determinarlo, nonché le difficoltà di valutazione eventualmente incontrate, e la relazione degli esperti, i quali devono esprimersi sulla sua congruità.

A differenza della disciplina della fusione tale rapporto va determinato solamente in due casi:

• operazioni di scissione per incorporazione: caso in cui si trasferisce in tutto o in parte il patrimonio della scissa ad una o più società preesistenti • operazioni di scissione non proporzionale: caso in cui si prevede una

diversa ripartizione delle azioni o quote in capo ai soci.

Nei casi di scissione proporzionale non si può parlare di rapporto di cambio.108 Nel primo caso sarà necessario effettuare un raffronto tra il capitale economico della Beneficiaria, valutato ad una data anteriore rispetto a quella della scissione, ed il capitale economico dell’azienda o del ramo d’azienda della scissa da trasferire nella beneficiaria. Calcolato tale rapporto, la beneficiaria dovrà deliberare l’aumento di capitale sociale, limitato al valore calcolato, emettendo nuove azioni da assegnare ai nuovi soci.

Nel secondo caso, la determinazione del rapporto di cambio, presuppone il raffronto del valore del capitale economico dell’azienda o del ramo d’azienda

107AA.VV. “ Manuale di tecnica Professionale” a cura di F. PODDIGHE, CEDAM 2004 pag.

160.

108 G. BUFFELLI, M. SIRTOLI : “ Le operazioni straordinarie delle società” GIUFFRÈ

scisso con il valore economico delle altre attività e passività che rimangono nella scissa.

A differenza della Fusione, il processo di valutazione non riveste rilevanza diretta solo per i rapporti interni, ma assume rilevanza anche esterna. L’art. 2506- ter 109c.c. prescrive infatti che l’organo amministrativo indichi nella relazione il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle società beneficiarie e di quello eventualmente rimasto alla società scissa.110

Il conguaglio in denaro: a seguito delle modificazioni introdotte dal D. Lgs n. 6/2003 l’art. 2056 c.c. prevede espressamente che, in caso vi fossero dei problemi dovuti all’esistenza di valori frazionari, si possano effettuare conguagli in denaro che non possono superare il limite del 10% del valore nominale delle azioni o quote attribuite. Tale possibilità è stata introdotta dal legislatore con la riforma al fine di supplire ad un errore di coordinamento tra le due discipline della fusione e della scissione. La precedente normativa, infatti, prevedeva la possibilità di effettuare conguagli in denaro solamente per le operazioni di Fusione.

Le azioni o quote: un altro punto importante del progetto di scissione è rappresentato dalla modalità di assegnazione delle azioni o quote e dalla previsione di eventuali vantaggi per gli amministratori. Le modalità di assegnazione delle azioni o quote è elemento informativo di indubbio rilievo a causa del fatto che uno dei tratti caratteristici della scissione è rappresentato proprio dall’assegnazione ai soci della scissa di azioni o quote della società beneficiaria.

109Art. 2506- ter, 2° comma:”… La relazione dell’organo amministrativo deve inoltre illustrare i

criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.”

110 Si rende a questo punto necessario soffermarci sulle modalità di calcolo del rapporto di

cambio.Il metodo utilizzato è il seguente:

1. In caso di fusione per incorporazione: il rapporto di cambio sarà determinato rapportando il numero delle azioni dalla società incorporante da assegnare ai soci della società incorporata, con il numero delle azioni possedute dai soci della società incorporata. Sarà poi necessario calcolare il valore economico della società incorporante e rapportarlo con il valore economico della società incorporata. Il prodotto di questi due rapporti darà il rapporto di cambio ( CEa/ CEb x Nb / Na).

2. per determinare poi il valore dell’aumento di capitale necessario basterà moltiplicare il numero di azioni oggetto di annullamento N (A) per il Rapporto di Cambio.

Tale descrizione è contenuta sia nel progetto di scissione che nella relazione degli amministratori, di cui tratteremo più avanti.

Si deve quindi indicare nello specifico se la ripartizione avviene su base proporzionale o non proporzionale, dal momento che la non proporzionalità dell’assegnazione e la conseguente ripartizione della compagine sociale potrebbe essere il motivo principale dell’attuazione dell’operazione stessa. A tale proposito il legislatore ha introdotto con la riforma della disciplina societaria un elemento di protezione ulteriore per i soci in caso di scissione non proporzionale. L’art. 2506-bis 111c.c. attribuisce il diritto ai soci dissenzienti di far acquistare le proprie azioni o quote per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. Si deve indicare inoltre i soggetti sui quali ricade l’obbligo di acquisto. Tale diritto deve essere inserito all’interno del progetto di scissione in caso di scissione non proporzionale.

L’altro aspetto di importanza fondamentale, dato il carattere di tutela dei diritti dei soci, è la “emendabilità del progetto”112da parte dell’assemblea dei soci. Il legislatore ha posto in essere tale forma di tutela per consentire ai soci di limitare l’autonomia degli amministratori, dal momento che sono gli autori unici del progetto stesso. L’art. 2506- ter c.c. richiama espressamente l’articolo 2502 c.c.113 che attribuisce ai soci tale diritto, limitatamente alle modifiche che non incidono sui diritti di terzi. Essendo, gli amministratori, esclusi da entrambe le categorie evidenziate dall’articolo in questione, si considera che eventuali trattamenti di favore che vadano a ledere diritti di soci o terzi possono essere modificati dai soci in sede di approvazione del progetto di scissione.

111Art. 2506-bis c.c. recita al 4° comma: “… dal progetto di fusione devono risultare i criteri di

distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l’obbligo di acquisto.”

112AA.VV. “ Manuale di tecnica professionale” a cura di F. PODDIGHE , CEDAM 2004, pag

162

113 Art. 2502 c.c. recita al 2° comma: “… la decisione di fusione può apportare al progetto di cui

all’art. 2501-ter c.c. solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.” Come abbiamo già descritto gran parte della disciplina dell’operazione di Scissione, effettua rinvii espliciti alle norme in materia di Fusione. Tale articolo ne è un chiaro esempio.

Il contenuto contabile del progetto: il progetto di scissione così come descritto dall’art. 2501- ter c.c. si compone anche di una parte strettamente contabile. In essa sono inserite le descrizioni degli elementi patrimoniali che saranno oggetto di trasferimento.

A norma dell’art. 2506- bis c.c. infatti il legislatore della riforma ha previsto espressamente che il progetto riporti “… l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società Beneficiarie e dell’eventuale conguaglio in denaro …”.114 Il concetto di “esatta descrizione” va valutato, dal momento che gli elementi che compongono il patrimonio aziendale sono di fattispecie diverse. Se fosse costituito solamente da beni materiali, la valutazione degli stessi non porterebbe a problematiche di variazione del valore. Ma la realtà aziendale risulta assai più complessa, ed in essa sono ricompresi elementi attivi e passivi che tendono a modificarsi costantemente nel tempo. Un esempio di tali poste è rappresentato da crediti commerciali, debiti commerciali e rimanenze di magazzino, tutti elementi che rappresentano il Capitale Circolante di un’azienda.

Da questo punto di vista è necessario dare una diversa interpretazione al concetto di “ esatta descrizione”. Il legislatore ritiene necessario che all’interno del progetto di scissione, vi siano elencati i criteri di individuazione, adottati dagli amministratori per la determinazione delle singole poste che compongono il patrimonio. Tali informazioni consentiranno, a chiunque ne abbia interesse, di poter ottenere dal progetto tutte le informazioni ricercate. Un caso particolare di tale fattispecie è rappresentato dall’art. 2506-bis, commi 2 e 3115.

114 Art. 2506-bis al 1° comma recita: “ l’organo amministrativo delle società partecipanti alla

scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell’art. 2501-ter c.c. ed inoltre l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell’eventuale conguaglio in denaro.”

115 Art. 2506-bis 2° comma dispone che: “ se la destinazione di un elemento dell’attivo non è

desumibile dal progetto, esso, nell’ipotesi di assegnazione dell’intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l’assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.” Il 3° comma invece recita: “ degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie,nel secondo la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.

La regola dettata dal suddetto articolo, da indicazione in merito alla destinazione di elementi attivi e passivi che non risulti desumibile dal progetto.

La norma dispone che, nell’ipotesi di mancata descrizione di elementi attivi nel progetto, questi dovrebbero essere ripartiti pro quota in capo alle società beneficiarie in caso di scissione totale, se la scissione fosse parziale l’elemento rimarrebbe per intero in capo alla società scissa.

Il terzo comma del suddetto articolo disciplina gli elementi passivi indicando le modalità di ripartizione della responsabilità in capo ai soggetti. Dispone infatti che degli elementi passivi che non risultano descritti nel progetto sono responsabili in solido la società Scissa e le società Beneficiarie in caso di Scissione parziale e le società beneficiarie in caso di Scissione totale. La responsabilità, in ogni caso, è da considerarsi limitata alla quota di patrimonio attribuita in sede di trasferimento.