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CAPITOLO II: LE POLITICHE AGRICOLE

2. Il primo pilastro e il secondo pilastro

2.3 La riforma di Fischler: regolamento (CE) n.1783/

La revisione di medio termine di Agenda 2000 ha rappresentato una delle riforme più importanti che la politica agricola comunitaria ha vissuto, il quadro normativo definito dalla riforma Fischler ha proposto un nuovo modello della politica agricola comunitaria.

I punti cardine della riforma Fischler sono stati il riorientamento della produzione al mercato, il disaccoppiamento degli aiuti alla produzione, il parziale riequilibrio della spesa destinata al primo pilastro con il rafforzamento finanziario delle politiche di sviluppo rurale attraverso lo strumento della modulazione, la promozione di un’agricoltura sostenibile applicando il principio della condizionalità, la semplificazione del regime di sostegno attraverso il pagamento unico e l’adozione di idonei strumenti volti alla stabilizzazione dei mercati e l’introduzione dello strumento della consulenza aziendale.

Pertanto, con il reg. 1782/03 relativo al primo pilastro della PAC, di cui vi parlerò sotto, e con il reg. 1783/03, relativo alle politiche di sviluppo rurale, è stato definito un nuovo quadro di riferimento della politica agricola comunitaria inteso a promuovere un’agricoltura sostenibile tesa alla multifunzionalità e in grado di rispondere alle esigenze diversificate dei territori rurali.

La riforma decisa nel giugno 2003 ha confermato che lo sviluppo rurale era uno degli assi fondamentali della PAC e, di conseguenza, il Consiglio ha contemplato le seguenti misure legislative intese al suo rafforzamento mediante un aumento della dotazione finanziaria e l’ampliamento del campo d’applicazione del secondo pilastro.

Un trasferimento dei fondi dal primo pilastro della PAC verso il secondo pilastro è stato deciso grazie alla riduzione progressiva (modulazione) dei pagamenti diretti alle grandi aziende.

L’applicazione di un tasso progressivo del 3% nel 2005, del 4% nel 2006 e del 5% dal 2007 ha consentito di rendere disponibile un volume globale supplementare di 1,2 miliardi di euro a partire dal 2007 e di assegnarlo agli Stati membri, al fine di consentire il finanziamento delle nuove misure di accompagnamento.

A prescindere dalla modulazione, la riforma del 2003 ha posto maggiormente l’accento sul contenuto del secondo pilastro, estendendo il campo d’applicazione degli strumenti del regolamento (CE) n.1257/1999.

Sei categorie di misure sono state pertanto introdotte o migliorate nell'ambito del nuovo regolamento (CE) n. 1783/2003.

a. Qualità alimentare

La prima delle misure previste riguarda il miglioramento della qualità alimentare, senza dubbio fortemente incoraggiata dall’Unione europea, ma che non beneficiava fino a quel momento di alcun regime di aiuti specifici.

Gli agricoltori che partecipano a programmi volti a migliorare la qualità dei prodotti e i processi di produzione beneficeranno, a condizione che diano determinate

garanzie ai consumatori, di aiuti «qualità» per un importo massimo annuo di 3000 euro per azienda. Le campagne di informazione e di promozione realizzate da gruppi di produttori potranno essere finanziate fino a concorrenza del 70% dei costi ammissibili.

b. Rispetto delle norme

Agli agricoltori viene accordato un sostegno temporaneo e digressivo al fine di aiutarli ad adeguarsi alle rigorose norme comunitarie in materia di ambiente, salute pubblica, salute degli animali, settore fitosanitario, benessere degli animali e

sicurezza sul luogo di lavoro. Gli aiuti possono essere erogati su un arco di cinque anni per un massimale annuo di 10000 euro per azienda.

c. Sevizio di consulenza agricola

Gli agricoltori potranno beneficiare di un sostegno dell’ordine dell’80% del costo di questo tipo di servizio, con un massimale di 1500 euro.

d. Benessere degli animali

Gli aiuti sono concessi agli agricoltori che si impegnano a migliorare il benessere dei propri animali da allevamento, oltre il livello richiesto dalle normali buone prassi del settore agricolo, sulla base dei costi aggiuntivi sopportati e del mancato

guadagno. Gli aiuti sono soggetti a un massimale pari a 500 euro l’anno per capo di allevamento.

e. Regioni soggette a vincoli ambientali

Il regolamento (CE) n.1783/2003 prevede la concessione di aiuti a favore delle zone soggette a vincoli ambientali nell’ambito del programma Natura2000 per la protezione degli uccelli e dei rispettivi habitat.

L’importo degli aiuti a favore dell’insediamento dei giovani agricoltori, così come l’intensità del sostegno vengono sensibilmente aumentati.

La riforma del 2003 non ha fatto che confermare il suo ruolo essenziale nel quadro della nuova PAC.

Il suo obiettivo principale è di creare un quadro coerente e sostenibile salvaguardando il futuro delle aree rurali, basato, in particolare, sulla multifunzionalità dell’agricoltura, ossia la sua capacità di fornire una gamma di servizi che trascendono la semplice produzione di prodotti alimentari, e sulla capacità dell’economia rurale di creare nuove fonti di reddito e di occupazione proteggendo la cultura, l’ambiente e l’eredità del mondo rurale.

Quello che si verifica con la riforma del 2003 è una perdita di importanza del concetto di multifunzionalità quale elemento guida della PAC a favore di quello di sostenibilità, e conseguentemente, gli strumenti da applicare diventano legati al monitoraggio della compatibilità ambientale piuttosto che ai pagamenti mirati per la produzione di esternalità positive.

Tutto il tema della valorizzazione delle funzioni non di mercato dell’agricoltura viene affidato al secondo pilastro della PAC che però, pur assumendo crescente importanza, è tuttora dotato di risorse finanziarie molto inferiori.

2.3.1 Regolamento CE n. 1698/2005

Gli ultimi allargamenti dell'Unione europea hanno aumentato la diversità territoriale e ambientale delle zone rurali e quindi accentuato l'importanza delle misure di sviluppo rurale.

Di fronte a queste nuove sfide, nel 2005, nell'ambito dei lavori preparatori in vista delle nuove prospettive finanziarie 2007-2013, le istituzioni europee hanno creato un fondo unico a favore del secondo pilastro della PAC, il FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), riunendo tutte le misure precedenti.

Il regolamento fondamentale diviene pertanto quello sullo sviluppo rurale (Reg. CE n. 1698/2005) a cui è sostanzialmente demandato il compito di prevedere possibili strumenti per la gestione della multifunzionalità.

Nei paragrafi successivi, quando affronterò l'argomento del PSR 2007-2013 entrerò più nel dettaglio nella descrizione di questo Regolamento.32

32 PSR 2007-2013 E BIODIVERSITà: valutazione del ruolo del PSR nel raggiungimento dell'obiettivo di fermare il declino della biodiversità entro il 2010.

2.4 Recenti misure della Politica Agricola Comunitaria: Il