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La scossa della “Commissione d’inchiesta Marino”

SUPERAMENTO DEGLI OPG E DE-ISTITUZIONALIZZAZIONE

4.2 La scossa della “Commissione d’inchiesta Marino”

Provvedimenti, decreti e leggi che porteranno alla soppressione degli OPG ed alla ideazione delle sostitutive REMS, prendono vita a seguito delle scioccanti e dure risultanze dell’inchiesta della cosiddetta

111 GROPPI T., La sentenza n. 253 del 2003: La Corte e il “diritto mite”, 29 luglio

2013, in Forum di Quaderni Costituzionali.

112 Corte Costituzionale, Sentenza n. 253 del 2003. 113 Per approfondimento vedi infra par. 4.3.1, capitolo IV.

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“Commissione Marino”, ovvero la Commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Sistema Sanitario Nazionale” del 2011, Presidente Ignazio Marino, dal quale prende il nome.

Tra giugno e luglio del 2010 la Commissione, ha attuato una serie di ispezioni nei sei OPG italiani, ex art. 82 della Costituzione, che conferisce alle commissioni parlamentari il potere di disporre inchieste su “materie di pubblico interesse”114.

Le ispezioni, effettuate a sorpresa, permisero di portare all’attenzione di tutti, le condizioni igieniche, strutturali, gestionali e trattamentali, in cui versavano gli OPG, in teoria strutture terapeutiche, ma di fatto solo contenitive.

Innanzitutto, ciò che emerse subito con chiarezza, fu il sovraffollamento, basta leggere i dati relativi alle presenze: 329 degenti a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), 289 a Castiglione delle Stiviere (Mantova), 320 ad Aversa (Caserta), 174 a Montelupo Fiorentino, 119 a Napoli e 274 a Reggio Emilia115.

Affiorarono gravi mancanze strutturali ed igienico-sanitarie, l’utilizzo di pratiche contentive senza un’opportuna documentazione delle stesse, abusi compiuti con riguardo alla durata dell’internamento e infine, l’assenza quasi totale di attività di recupero e di cure specifiche di cui gran parte degli internati necessitava.

114 art. 82, comma 1 e 2, Costituzione: “Ciascuna Camera può disporre inchieste su

materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria”.

115 Dati ricavati da Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza

del Sistema sanitario nazionale, istituita con delibera del Senato del 30 luglio 2008, Relazione sulle condizioni di vita e di cura all’interno degli ospedali psichiatrici giudiziari, Relatori sen. SACCOMANNO M., sen. BOSONE D., Doc. XXII-bis n. 4, Senato della Repubblica, XVI legislatura, 20 luglio 2011.

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Il bilancio della Commissione, fu molto simile, a quello della delegazione del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti (CPT), del 2008.

Il comitato dopo la visita all’OPG di Aversa, ne dava la seguente descrizione: “[…] un contesto che difficilmente assume un qualche valore terapeutico, combinato con una routine giornaliera piuttosto povera, che facilmente peggiorerà la condizione dei pazienti, la maggior parte dei quali ha seri problemi relativi proprio ai contatti e alle relazioni sociali”116, ed ancora, “[…] per la durata, le condizioni di semi-abbandono dei ristretti e la sporadicità del controllo medico, l’ampio uso dei farmaci e la frequente utilizzazione dei letti di contenzione, anche per nove, dieci giorni consecutivi, si riscontra la lesione pressoché sistematica dei diritti fondamentali della persona, attraverso la costante pratica di trattamenti inumani e degradanti”. Altro punto dolente, un’evidente mal funzionamento del procedimento del riesame della pericolosità. A causa della “carenza di un’adeguata offerta di strutture residenziali e riabilitative esterne”117 da parte dei dipartimenti di salute mentale, gran parte dei soggetti dimissibili continuavano (e continuano) a rimanere confinati in OPG. Significativo il caso, ricordato dal direttore dell’OPG di Napoli e documentato nell’allegato alla Relazione della Commissione Marino, di quel soggetto che, inizialmente internato per un periodo minimo di due anni, poi vittima di questo meccanismo alterato, vi si trovava ormai da venticinque118.

116 Report to the Italian Government on the visit to Italy carried out by the European

Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 14 - 26 settembre 2008, pag. 56.

117Relazione sulle condizioni di vita e di cura all’interno degli ospedali psichiatrici

giudiziari, cit.

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Su una popolazioni di 1.510 internati, ben 389 di essi avrebbero potuto essere dimessi e affidati ai Dipartimenti di salute mentale territoriali, tuttavia a causa della “carenza di un’adeguata offerta di strutture residenziali e riabilitative esterne”119 proprio da parte dei dipartimenti, molti soggetti non vennero dimessi.

L’attenzione della Commissione si concentrò anche, sulla materia del trattamento terapeutico, richiedendo l'elaborazione di una sistema di assistenza sanitaria maggiormente conforme ai Piani Regionali per la salute mentale e preventivando la costituzione di unità funzionali più piccole in cui raggiungere standard conformi a quelli esterni.

L’attività non sarebbe andata in controtendenza rispetto all'obiettivo del superamento degli OPG, anzi, secondo i relatori avrebbe assistito questo processo: difatti la previsione di aree con differente livello sia sanitario che sociale, avrebbe facilitato i progetti personalizzati di reinserimento. Altro aspetto problematico, era quello della cooperazione tra la magistratura di sorveglianza ed i servizi psichiatrici territoriali. Questa sarebbe dovuta essere incentivata e stimolata, così da garantire una prassi maggiormente conforme alle pronunce della Corte Costituzionale, favorendo l'adozione di misure non privative della libertà. Il potenziamento della collaborazione appariva essenziale sia per favorire un minore ricorso alla misura detentiva in fase di entrata, sia per evitare il succedersi di proroghe.

La Commissione, si spinge oltre l’osservazione e la critica delle condizioni strutturali ed organizzative, auspicando e sollecitando il legislatore ad un intervento in materia di assistenza psichiatrica e diritto penale.

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Rilevava la necessità di garantire effettivamente una rete di servizi territoriali, di modo che al sistema OPG-centrico, si andasse a sostituire un modello in grado di offrire risposte alternative a quella detentiva, diversificate, graduate e che rispondessero nel miglior modo al caso trattato. Modifiche che, d'altra parte apparivano come transitorie nella prospettiva di una revisione dell'imputabilità e delle sue conseguenze. Nel caso specifico dell’autore di reato infermo di mente, sottolineava come nei suoi confronti operasse una presunzione di presenza e persistenza della pericolosità sociale, e riteneva che su questo elemento dovesse intervenire la valutazione di un collegio di psichiatri, di modo da coadiuvare il giudice tramite un parere specialistico. Inoltre si suggeriva la creazione di comunità territoriali e protette, ove attuare i trattamenti sanitari terapeutici120.

4.3 Il superamento tra ritardi e proroghe – Le tappe