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Principali novità della Legge n 81 del

SUPERAMENTO DEGLI OPG E DE-ISTITUZIONALIZZAZIONE

4.3 Il superamento tra ritardi e proroghe – Le tappe legislative

4.3.1 Principali novità della Legge n 81 del

Il provvedimento legislativo del quale mi accingo a parlare, rappresenta molto più che un semplice decreto di proroga, nasce come tale, ma assumerà strada facendo i contenuti di una rilevantissima riforma della disciplina della misura di sicurezza del ricovero in OPG.

La Legge 81/2014, è legge di conversione del Decreto Legge n. 52 del 2014.

Un primo gruppo di disposizioni, si occupa di elementi amministrativi, tesi ad evitare ulteriori proroghe: viene previsto un sistema di monitoraggio dell’attività delle regioni nel processo di superamento degli OPG e delle CCC e la creazione delle REMS, per le regioni viene

125 DI NICOLA P., La chiusura degli OPG: un’occasione mancata, in Diritto Penale

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prescritto l’obbligo di comunicare entro sei mesi lo stato di avanzamento dei lavori, in caso contrario il Ministero della Salute agisce in via sostitutiva ex art. 1, secondo comma; entro 45 giorni dall’approvazione del decreto, devono esser realizzati e comunicati al Ministero della Salute ed alla autorità giudiziaria competente i programmi di dimissione dei soggetti presenti in OPG; viene concesso alle regioni un termine (15 giugno 2014), per rivedere i programmi e spostare i finanziamenti statali per la conversione degli OPG e la creazione delle nuove strutture, a beneficio delle strutture pubbliche già presenti sul territorio ed alla loro riqualificazione funzionale allo scopo da perseguire; la previsione di corsi di formazione per gli operatori del settore, organizzati dalle regioni, sulla progettazione e organizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi.

Un secondo gruppo di previsioni, apporta rilevanti modifiche alla disciplina delle misure di sicurezza detentive, volte nel complesso a limitarne l’utilizzo.

Prima fra tutti, la positivizzazione del principio di sussidiarietà (o di residualità), dell’applicazione della misura del ricovero in OPG o CCC, la regola prevede questo venga previsto solo quando ogni altra misura risulti inadeguata in rapporto alle esigenze di cura e di controllo della pericolosità sociale.

L’art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. n. 52 del 2014, stabilisce che il magistrato di sorveglianza, al momento dell’esecuzione, “dispone nei confronti dell’infermo di mente e del seminfermo l’applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in OPG o in CCC, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale”. La legge compie un passo importante, nel superamento dell’automatismo applicativo delle misure

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di sicurezza detentive, che diventano utilizzabili sono come extrema ratio126.

Altra novità importante riguarda i criteri di accertamento della pericolosità sociale, ai fini dell’applicazione della misura del ricovero. Viene previsto che la valutazione sia effettuata sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tener presente delle condizioni di cui al n. 4 dell’art. 133, secondo comma, ovverosia “delle condizioni di vita individuale e sociale del reo”, evitando che l’indigenza, il disagio familiare e sociale, possano essere determinanti per la decisione del giudice127; inoltre prevede che, “non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità la sola mancanza di programmi terapeutici individuali”, evitando che alla base della misura dell’internamento, siano poste disfunzioni organizzative e strutturali, non dipendenti dal reo128, ad una prima lettura, la norma potrebbe stupire perché esclude elementi determinanti per la valutazione.

Tuttavia il senso si comprende una volta preso atto che si tratta di prescrizioni reattive, che il legislatore ha ritenuto opportune sulla scorta delle risultanze della Commissione Marino, denuncianti la forte incidenza di situazioni di svantaggio sociale nella selezione dei soggetti rimasti internati in esito alle verifiche di perdurante pericolosità, e discriminazioni fondate sulle differenti capacità delle strutture sanitarie

126 CALCATERRA A., La riforma delle misure di sicurezza e il necessario

ripensamento del percorso di cura, in Questione Giustizia, rivista trim., fascicolo 2/2015, pag. 4.

127 Per un approfondimento delle modifiche dei criteri, di cui all’art. 133, comma 2,

c.p., vedi capitolo V.

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regionali, nell’elaborazione di efficienti piani terapeutici individuali per i ricoverati129.

Ultima, ma non per importanza, l’introduzione dell’art. 1, primo comma quater del Decreto Legge n. 52 del 2014130, inserito in sede di conversione, prevede che tutte le misure di sicurezza, non possano superare la durata massima della pena detentiva comminata per il reato commesso, mettendo di fatto fine al fenomeno degli “ergastoli bianchi”. Fenomeno spesso dimenticato negli anni, che ha comportato per autori di reati più o meno bagatellari, la permanenza per molti anni in OPG o nelle CCC, e che per la mancanza di cure e prognosi favorevoli di recidiva, hanno rischiato di restarvi per sempre.

La legge in questione, tra tante polemiche e unti critici, ha comunque portato con se un discreto numero di dimissioni grazie ai progetti terapeutici individuali ed ha risvegliato l’attenzione di molti servizi territoriali di riferimento. Le Relazioni ministeriali del settembre 2014 e maggio 2015 ne sono una testimonianza, da 847 internati al maggio 2014 a 698 al marzo 2015.

129 LASAGNI G., La consulta chiarisce l’attuale disciplina della valutazione di

pericolosità sociale per i soggetti ad imputabilità ridotta o esclusa, reperibile in

www.penalecontemporaneo.it , rivista trimestrale, 24 luglio 2015, pag. 1

130 Art. 1, comma 1 quater:“Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive,

compreso il ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali effetti si applica l’art. 278 c.p.p.. Per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo non si applica la disposizione di cui al primo periodo”.

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