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Sentenza n 139 del 1982 Corte Costituzionale e il bilanciamento tra cura e custodia

CUSTODIRE O CURARE?

3.3 Sentenza n 139 del 1982 Corte Costituzionale e il bilanciamento tra cura e custodia

Inizia con questa fondamentale sentenza, senza dubbio, il ventennio in cui ad occuparsi di folli-rei non è principalmente il legislatore, ma piuttosto i giudici costituzionali, in un quadro politico, sociale e culturale radicalmente mutato.

82 MANACORDA A., Il Manicomio giudiziario: cultura psichiatrica e scienza

giuridica, Bari, De Donato, 1988, pp. 121 e ss.

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La Consulta: “dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 222 primo comma, 204 secondo comma e 205 secondo comma del Codice Penale, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell’imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dall’infermità medesima al tempo dell’applicazione della misura”84.

Sebbene la sentenza sia importante e rilevante, bisogna placare gli animi, e sottolineare come la consulta non abbia dichiarato illegittima ex se la presunzione di pericolosità sociale, ma la presunzione relativa al perdurare dello stato patologico alla base della commissione del reato. Ripercorriamo le tappe della sentenza.

La prima ordinanza di remissione presentata alla Corte85 scaturì da un giudizio a quo nel quale si riscontrava la seguente situazione: un individuo prosciolto per vizio totale di mente, era stato sottoposto durante il processo a perizia per accertare la capacità di intendere e di volere. Il perito ritenne che il soggetto, al momento della commissione del reato, fosse incapace di intendere e volere, ma che non dovesse esser ritenuto pericoloso. Nonostante ciò il giudice avrebbe dovuto, in virtù della presunzione assoluta di pericolosità prevista dagli artt. 204 e 222 c.p., all’applicazione della misura di sicurezza, da ciò la sollevata questione di legittimità86.

84 CORTE COSTITUZIONALE 8-27 luglio 1982, n. 139, in Rivista Italiana Diritto

Processuale Penale, 1982, pag. 1584, con nota di Musco Ercole.

85 Ordinanza del giudice istruttore del Tribunale di Firenze del 21 aprile 1976, in

Giurisprudenza Costituzionale, 1976, II, pp. 1540 e ss.

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A questa seguirono altre ordinanze di rimessione. I giudici rimettenti lamentavano, il contrasto con l’art. 3 della Costituzione, in quanto essendo prevista la possibilità di disporre la revoca anticipata di una misura di sicurezza per cessata pericolosità del soggetto87, si regolavo situazioni differenti in modo analogo; il contrasto con l’art. 27 della Costituzione, che definisce la responsabilità penale come personale, dal momento che la misura di sicurezza non era frutto di un accertamento concreto ma di una presunzione ed infine il contrasto con l’art. 32 della Costituzione, in quanto la condanna rischiava di imporre un trattamento ad un soggetto sano con ripercussioni sul suo stato di salute88.

La Corte in via generale confermò la legittimità della tipizzazione delle fattispecie di pericolosità, ritendendola conforme al principio di legalità ex art. 25 della Costituzione, comunque intervenne sulle singole fattispecie presuntive, stante la duplice funzione della misura del ricovero in OPG, affermando che l’OPG, come misura “finalizzata” – orientata a risultati di sicurezza e terapia – appare ragionevolmente connessa al duplice presupposto tipico della commissione di un delitto non lieve e dell’infermità psichica quale condizione del delitto89.

La misura, essendo finalizzata sia alla terapia che alla custodia, legittimava la presunzione di pericolosità sociale qualora i reati commessi fossero di una certa gravità e fosse stata accertata la malattia psichica. Ciò che di fatto rendeva la disciplina irrazionale era la presunzione di persistenza di pericolosità sancita dall’art. 222 c.p.90, e su questa la Corte si era pronunciata a favore dei giudici rimettenti.

87 Sentenza n. 110 del 1974 Corte Costituzionale, in Giurisprudenza Costituzionale,

1974, pp. 779 e ss.

88 Giudice istruttore del Tribunale di Pisa, febbraio 1978.

89CORTE COSTITUZIONALE, 8-27 luglio 1982, cit., pp. 1223 e 1224. 90 CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 139/1982, in Giurisprudenza

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Nell’analisi del bilanciamento tra cura e custodia, si necessita di una premessa.

Come nel paragrafo precedente ho già esposto, la legge Basaglia aveva abrogato una normativa che basava il trattamento del malato psichico sull’assunto della sua pericolosità, facendo prevalere le istanze custodialistiche su quelle terapeutiche. Di conseguenza i giudici rimettenti lamentavano, il contrasto, dei nuovi principi in materia di assistenza psichiatrica con la misura del ricovero in OPG, nata in un periodo in cui la percezione del malato era quella di un soggetto pericoloso da arginare e contenere.

La Corte, si mantenne sul solco dei precedenti orientamenti (sentenza n. 68 del 196791), confermati anche da ordinanze e sentenze successive. Per quanto riguardava le eccezioni mosse alla mancanza di effettività della terapia e l’illegittima differenziazione rispetto alle condizioni del folle non autore di reato, la Corte, afferma che: “[…]presupposti e definizione dell’istituto pongono così in risalto dimensioni di sicurezza e dimensione terapeutica; il che è necessario a legittimare la misura, sia di fronte alla finalità di prevenzione speciale, “riabilitativa”, propria in genere delle misure di sicurezza, sia di fronte al principio, anche esso costituzionale, di tutela della salute (art. 32 della Costituzione)”. Inoltre le differenze di trattamento tra folli rei e folli non rei, erano giustificate dal diverso grado di pericolosità sociale delle due tipologie, non risultando il contrasto con l’art. 3 Costituzione.

La peculiare pericolosità del folle autore di reato, richiedeva specifiche soluzioni da parte dell’ordinamento, anche le istanze di sicurezza erano

91 Alla Corte era stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 204

co. 2 e 222 co. 1, in quanto contrastanti con gli artt. 13, 27 e 32 della Cost.. La Corte aveva risolto la questione del contrasto con l’art. 32 in senso negativo, in quanto la misura di sicurezza, rispondente a funzione terapeutica, ex se non potesse presentare profili di contrasto con il diritto alla salute.

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insite nella natura delle misure restrittive della libertà personale e giustificate da ragioni di difesa della collettività.

In conclusione, possiamo osservare, come i due approcci alla malattia psichica, quello dell’assistenza e della cura, e quello segregante, nel quale emergono con forza le istanze custodiali, continuavano a coesistere e convivere senza evidenti contrasti.