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Valutazione dello stato di attuazione del superamento

SUPERAMENTO DEGLI OPG E DE-ISTITUZIONALIZZAZIONE

4.4 Le REMS Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza

4.4.1 Valutazione dello stato di attuazione del superamento

Nel corso del successivo anno dell’emanazione della Legge n. 81 del 2014, il Ministero della Salute e della Giustizia, ha realizzato una serie di “Relazioni trimestrali sullo stato di attuazione dei programmi regionali relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”, che consente, nonostante lo scarto temporale tra la realizzazione e la pubblicazione, di avere comunque un metro per valutare il superamento. In breve le osservazioni del Ministero142, che conferma gli aspetti problematici già evidenziati nella relazione precedente, ovvero, invii fuori regione; ricorso a strutture private; difficoltà nell’individuazione di REMS provvisorie dove inviare i pazienti delle Regioni che, gravemente, non hanno ancora fornito alcuna indicazione circa le soluzioni da adottare in merito al programma di superamento; una diminuzione delle presenze in OPG ma un aumento degli ingressi. La Relazione conclude auspicando:” […] ha infine proposto di adottare, su base territoriale, un modello di amministrazione compartecipata, costituendo in ciascun ambito regionale un centro operativo inter-

142 Terza relazione trimestrale sullo stato di attuazione dei programmi regionali

relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, aprile 2015, Ministero della Salute e della Giustizia, reperibile in www.camera.it.

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istituzionale composta dai rappresentanti delle diverse amministrazioni interessate e con la partecipazione della magistratura di sorveglianza, con la funzione di coordinare e monitorare il compiuto svolgimento delle attività connesse all’avvio delle nuove strutture sanitarie previste”143.

Appare evidente che, nonostante i buoni propositi del Ministero riportati nella Relazione, il processo di chiusura non è stato adeguatamente governato, i progetti delle strutture di accoglienza risultano aleatori ed incerti nei tempi di realizzazione; i finanziamenti vengono destinati a pagare strutture private transitorie; inoltre accanto ad un atteggiamento restio degli operatori dei DSM, a farsi carico di soggetti autori di reati, si registra una “magistratura difensiva” restia ad applicare gli aspetti innovativi della Legge n. 81 in materia di misure di sicurezza, ricorrendo invece al vecchio ricovero in OPG, a ciò si aggiunga lo scarso numero di posti disponibili nelle REMS provvisorie144.

Al momento dello spirare del termine per la chiusura, si osserva come il sistema risulti ambiguo, poiché scompaiono gli OPG, ma rimane prevista dal codice penale, la misura di sicurezza del ricovero in essi; nelle REMS la polizia penitenziaria non dovrebbe esserci, ma è prevista seppur perimetrale, trattandosi di fatto di una misura di sicurezza fondata sul logoro binomio infermità di mente/pericolosità sociale. C’è chi ha messo in allerta, circa il rischio che tutto si risolva in un’operazione di immagine, trovandoci alla fine di fronte a tanti piccoli

143 Terza Relazione su OPG del 2015, cit., pag. 16.

144 LUPO E., BONDIOLI C., Chiudere gli OPG, superare le REMS: le proposte di

Psichiatria Democratica, reperibile in www.psichiatriademocratica.com , 23 maggio 2015, pag. 2.

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OPG a più marcata collocazione territoriale, passibili di esser definiti come “strutture neo-manicomiali”145.

Nonostante nell’allegato A della legge, troviamo indicazioni dettagliate circa i requisiti strutturali e organizzativi che dovrebbero configurare le REMS, in un paese come il nostro, il tutto è molto accattivante ma decisamente di improbabile realizzazione146.

Va infatti segnalato che, nel febbraio del 2016, di fronte alle inadempienze ed ai silenzi delle regioni, su decisione del Consiglio dei Ministri, è stata nominato il Commissario Unico per il superamento degli ex OPG. Franco Corleone, questo il nome del Commissario, dovrà occuparsi della chiusura definitiva del capitolo degli ex manicomi criminali in Piemonte, Toscana, Veneto, Abruzzo, Calabria e Puglia. La nomina, ciò nonostante, non deve essere considerata un atto punitivo verso i comportamenti delle regioni commissariate, quanto piuttosto un sostegno nel processo di superamento degli OPG.

Il mandato che è stato affidato al Commissario è più ampio, riguarda tutto il territorio nazionale, per la piena e corretta applicazione della legge n. 81 del 2014, che privilegia decisamente misure di sicurezza alternative alla detenzione con progetti di cura e riabilitazione individuale. Decisivo affinché ciò si realizzi è il ruolo della magistratura ed il rapporto di collaborazione con le Regioni e le Asl147.

Il ruolo delle REMS e quindi la detenzione, può e deve diventare residuale rispetto a cure che devono svolgersi nei servizi di salute

145 CECCONI S., DEL GIUDICE G., GONNELLA P., Chiusura OPG: superare

ritardi e incongruenze, reperibile in www.stopopg.it

146 BALBI G., Infermità di mente e pericolosità sociale tra OPG e REMS, in Diritto

Penale Contemporaneo, 2015, pag. 17.

147 Commissario unico per il superamento degli OPG, l'incarico a Franco Corleone,

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mentale e socio sanitari del territorio. Servizi che vanno sostenuti e ai quali vanno subito assegnate le risorse finanziarie e umane necessarie. In ultimo da segnalare, la trasformazione in enti autonomi tramite DPCM n. 84 del 2015 degli UEPE (Uffici locali per l'Esecuzione Penale Esterna), uffici periferici del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, in precedenza facenti capo al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia e la cui organizzazione è disciplinata con regolamento adottato dal Ministro della Giustizia.

Tali enti si occupa del “trattamento socio-educativo” delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, favorendone il reinserimento sociale. Il loro lavoro, assegnatogli dall’Ordinamento Penitenziario, si svolge lungo due vie, quella degli interventi sviluppati sul territorio nell'ambito dell'esecuzione penale esterna, e quella degli interventi svolti in favore di soggetti ristretti negli istituti di pena.

Nello specifico: effettuare su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza; proporre all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare; svolgere indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati; ed ancora, accertare l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, riferendone all'autorità giudiziaria e proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca.

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CAPITOLO V

IL CAMBIO DI PROSPETTIVA NELLA