IV.2. L’ ATTIVITÀ DI FARMACOVIGILANZA
2.1. La segnalazione di reazioni avverse a farmaco
La farmacovigilanza si attiva nel momento in cui nasce il sospetto che un evento indesiderato sia in realtà una reazione avversa ad un medicinale. Questo sospetto iniziale va successivamente corroborato ricostruendo il nesso causale fra assunzione del farmaco ed evento indesiderato. Ciò può avvenire attraverso l’utilizzo di varie metodiche il cui scopo può essere sia quello di generare ipotesi e quindi emettere segnali di attenzione, sia quello di confermare la relazione causa-effetto necessaria perché si possa parlare di ADR.241 Per quanto riguarda le metodiche del primo tipo, la semplice descrizione del fenomeno non permette di attribuirlo al farmaco, ma può richiamare comunque l’attenzione su una certa patologia e dare l’avvio a studi che ne dimostrino la correlazione con la somministrazione del principio farmacologicamente attivo.242 Il successo dell’attività di farmacovigilanza, infatti, si basa sulla quantità di dati raccolti rispetto al verificarsi di reazioni avverse a farmaci. Il metodo migliore per poter raccogliere grandi quantità di questi dati è sicuramente rappresentato dalla
241 Ci si riferisce agli studi prospettici di coorte, fra cui il Prescription Event Monitoring e i monitoraggi ospedalieri intensivi, e agli studi retrospettivi di “caso-
controllo”.
segnalazione spontanea. Un segnale si definisce come “un’informazione proveniente da una o più fonti, osservazioni ed esperimenti compresi, che lascia supporre l’esistenza di una nuova associazione potenzialmente causale, o di un nuovo aspetto di un’associazione nota, tra un intervento e un evento o una serie di eventi collegati, avversi o benefici, ritenuta sufficientemente probabile da giustificare una verifica”.243 La segnalazione spontanea non ha costi perché le informazioni arrivano direttamente da medici, farmacisti e pazienti e ha il pregio di portare a conoscenza dei responsabili tutte le tipologie di eventi indesiderati e, di conseguenza, consente l’osservazione di tutti i farmaci senza distinzione ed è orientata a tutti i pazienti. La segnalazione spontanea può essere “aneddotica” o “volontaria/organizzata”. La prima consiste nella comunicazione ad una rivista scientifica, da parte di un medico, di un evento indesiderato subito da un suo paziente, nella forma di lettera o di report (ciò è avvenuto proprio riguardo al talidomide: nel 1961 la rivista The Lancet pubblicò la lettera del pediatra Mc Bride che, con un’osservazione spontanea, pose il sospetto che la focomelia nei neonati potesse essere causata dall’assunzione del talidomide da parte delle madri).244 La segnalazione “volontaria/organizzata” è quella attraverso cui si richiede ai medici di compilare un’apposita scheda ogni volta in cui abbiano il sospetto di trovarsi di fronte ad una reazione avversa e di inviarla all’autorità nazionale competente. L’efficacia del sistema di segnalazione spontanea sta nella possibilità di riconoscere in un paziente trattato farmacologicamente un evento avverso, di poter ipotizzare una correlazione fra l’evento e uno o più dei farmaci assunti, ma soprattutto nel fatto che l’evento venga segnalato. Il problema di tale metodica sta proprio nella “sottosegnalazione”
243 Art. 19, Reg. UE n.520/2012, esecutivo del Reg. 726/2004 per il capo riguardante
la vigilanza.
degli eventi che può avere diverse ragioni: il medico potrebbe essere intimamente convinto che tutti i farmaci che hanno ottenuto l’AIC siano per definizione sicuri e potrebbe avere il timore di essere chiamato a rispondere sul piano penale e civile. Il medico, inoltre, potrebbe sentirsi in colpa per aver prescritto al paziente un trattamento che si è rivelato dannoso o, al contrario, potrebbe voler raccogliere dati personalmente senza condividerli; potrebbe non essere a conoscenza delle procedure di segnalazione o avere il timore di segnalare sospetti in realtà infondati. Più banalmente, il medico potrebbe disinteressarsi o rimandare la segnalazione.245 In Italia già dalla metà degli anni ’60 si invitavano i medici ospedalieri a segnalare eventuali reazioni avverse, con particolare attenzione ai principi attivi di nuova creazione. Con il D.M. 23 giugno 1981 si dispone l’utilizzo di apposite schede per effettuare la segnalazione e i dati da riportare. Oggi è previsto che i medici, i farmacisti e gli altri operatori sanitari siano tenuti a segnalare tutte le sospette ADR gravi o inattese di cui vengono a conoscenza nell'ambito della propria attività. Devono comunque segnalare tutte le sospette reazioni avverse osservate, gravi, non gravi, attese ed inattese da tutti i vaccini e medicinali. Devono trasmettere tempestivamente le segnalazioni di sospette reazioni avverse al responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza, attraverso un’apposita scheda. I medici e gli operatori sanitari operanti in strutture sanitarie private devono trasmettere le segnalazioni di sospette ADR al responsabile di farmacovigilanza della ASL competente per territorio, direttamente o tramite la Direzione sanitaria. I responsabili di farmacovigilanza verificano la completezza e la congruità dei dati ed entro sette giorni provvedono ad inserirli nella Rete Nazionale di
245 Si tratta di quelli che INMAN W.H. in Attitudes to adverse drug-reaction reporting in Br J Clin Pharmacol 1996, 41:433-435, definisce come i “sette peccati
Farmacovigilanza. Comunicano l’inserimento nella RNF alla Regione e all’azienda farmaceutica interessate. Le schede originali di segnalazione devono essere conservate presso la struttura sanitaria che le ha ricevute ed inoltrate all'AIFA, alla regione di appartenenza o al Centro di farmacovigilanza regionale. L'AIFA fa sì che tutte le segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi da medicinali verificatesi sul territorio nazionale e le informazioni successivamente acquisite a tal riguardo siano messe a disposizione del titolare dell'AIC e dell’EMA immediatamente e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. L'AIFA deve comunicare anche al pubblico il contenuto delle segnalazioni, pubblicandolo sul suo sito internet.246 In attesa del recepimento della Direttiva 2010/84, che prevede che gli Stati membri debbano facilitare le segnalazioni dei pazienti offrendo loro formati alternativi di segnalazione oltre a quelli via Internet e adottare tutte le misure adeguate per ottenere dati esatti e verificabili ai fini della valutazione scientifica dei rapporti sui sospetti effetti collaterali negativi,247 è possibile effettuare una segnalazione spontanea di sospetta ADR attraverso due modalità. Sia i medici che i cittadini possono compilare una scheda cartacea di segnalazione che può essere scaricata agevolmente dal sito internet dell’AIFA; la scheda va poi inviata al Responsabile di Farmacovigilanza competente per la struttura di appartenenza del medico o del cittadino. In alternativa, è possibile effettuare la segnalazione di sospetta reazione avversa direttamente on-line ed inviarla per e-mail al Responsabile di Farmacovigilanza; sarà poi il Responsabile di Farmacovigilanza ad inserire le schede di
246 Art.132, commi 2,3,4,5,8,9, d.lgs. 219/2006. È bene precisare che ci rifacciamo
agli artt. dal 129 al 134 del d.lgs. 219/2006 consapevoli che il Titolo IX del d.lgs. 219/2006, riguardante la Farmacovigilanza, è stato abrogato dal comma 345 della L.228/2012. Si attende un decreto di natura non regolamentare che si occupi di disciplinare le procedure operative e le soluzioni tecniche per un’efficiente azione di farmacovigilanza.
segnalazione nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza. Anche i titolari AIC sono tenuti a trasmettere al Responsabile di Farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore tutte le segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi e non gravi che si sono verificate nel territorio nazionale e che sono state comunicate loro direttamente dal segnalatore o che provengono da screening di internet o ricerche di mercato, o comunicazioni telefoniche o altro. I Responsabili di Farmacovigilanza delle strutture sanitarie sono tenuti alla registrazione di tali casi nella RNF.