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I.3 L A RILEVANZA DELLA SALUTE NEL DIRITTO DELL ’U NIONE

3.1 La tutela della salute nell’ordinamento UE

L’origine dell’Unione Europea viene individuata nella Dichiarazione Schuman che, nel 1950, propose di creare una comunità economica fra gli Stati del continente europeo attraverso la fusione delle produzioni di acciaio e carbone. Lo scopo di questa fusione, in realtà, andava al di là del mero interesse economico ma

77 Sulla problematicità del principio di precauzione e per un’opinione

decisamente contraria alla sua rigida applicazione si rimanda a BATTAGLIA F., ROSATI A., (a cura di), I costi della non-scienza: il principio di

dovendo essere annoverata fra quelle “realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto”78 per impedire il sorgere di nuovi conflitti armati. La tendenza a favorire lo sviluppo della cooperazione fra le nazioni si è sviluppata nella seconda metà del XX secolo, all’interno di tutta la Comunità internazionale, proprio in risposta a fenomeni negativi che avevano avuto rilevanza globale, quali i due conflitti mondiali. Perché la cooperazione potesse essere duratura era però necessario legare i vari Stati sul piano economico, nella convinzione che maggiori fossero stati gli interessi economici e finanziari in comune, minore sarebbe stata la tentazione di ricorrere allo strumento bellico per la risoluzione delle controversie79. L’attuale UE nasce, quindi, come comunità economica e, per questa ragione, non stupisce che i diritti sociali, e in particolare quello alla salute, abbiano tardato ad affermarsi. Un primo, indiretto, rifermento al bene salute è reperibile nel Trattato Euratom del 1957 che, nella sua versione originaria, prevedeva, all’art.1, che fra gli obiettivi del Trattato vi fosse l’ “elevazione del tenore di vita negli Stati membri” e, all’art. 2, che tale obiettivo dovesse essere raggiunto stabilendo “norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione dei lavoratori”. Riferimenti alla salute e al benessere sono presenti anche nel preambolo al Trattato. Nel 1990, poi, la Direttiva 496 sull’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari mise in relazione alimentazione e salute, ponendo l’accento sulla responsabilità dell’individuo rispetto alla propria salute e

78 La Dichiarazione di Schuman del 9 maggio 1950, che è considerata l’atto di

origine dell’attuale Unione Europea, puntava all’eliminazione dell’inimicizia fra Francia e Germania dato che, proprio lo sfruttamento dei giacimenti minerari delle regioni al confine fra i due Paesi, aveva portato allo scoppio di conflitti internazionali. Così in CALAMIA A., M., VIGIAK V., Diritto

dell’Unione Europea, Milano 2011, p.5. Il testo integrale della Dichiarazione

di Schuman è reperibile all’indirizzo http://europa.eu/about-eu/basic- information/symbols/europe-day/schuman-declaration/index_it.htm

79 BANI E., GIUSTI M., (a cura di), Complementi di diritto dell’economia,

sull’importanza della prevenzione. Nel 1992, all’interno del Trattato di Maastricht, furono introdotti diversi articoli relativi alla sanità, in particolare l’art. 152, attuale art. 168 del TFUE, che prevedeva la garanzia di un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell’attuazione delle politiche della Comunità e al comma 4, lettera a) che tale alto livello di protezione doveva essere garantito tramite “misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati”, e alla lettera d) “misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico”; inoltre nel Titolo dedicato alla protezione dei consumatori, l’art. 153, attuale art. 169 TFUE, si prevedeva che “al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.” Da tali disposizioni emergono gli obiettivi dell’Unione in materia di sanità pubblica: il miglioramento della salute pubblica, la prevenzione di malattie ed affezioni, l’eliminazione di fonti di pericolo per la salute umana. Il Trattato si curò, però, di specificare che non sarebbe stata la Comunità a garantire direttamente i servizi sanitari necessari al raggiungimento di tali obiettivi, trattandosi di un ambito per cui sono competenti gli Stati membri, nel rispetto dei principi di solidarietà e proporzionalità. La Comunità deve integrare gli sforzi degli Stati e coadiuvarli nell’affrontare questioni che non possono essere affrontate dai singoli ordinamenti, come nel caso della diffusione delle malattie infettive o dell’inquinamento. La Comunità non si proponeva, quindi, il compimento di azioni specifiche ma il raggiungimento di obiettivi generali che, infatti,

vengono perseguiti attraverso l’adozione di “programmi”: ad esempio piani d’azione contro il cancro; programmi di prevenzione dell’AIDS e di altre malattie trasmissibili; programmi in materia di prevenzione delle tossicodipendenze; in materia di monitoraggio sanitario e sulle malattie connesse all’inquinamento.80 Gli artt. 152 e 153 del Trattato istitutivo della Comunità Europea sono stati recepiti negli attuali artt. 168 e 169 del Trattato di Lisbona, che nel 2009 ha modificato il TCE. Ulteriore passaggio per una più forte affermazione del diritto alla salute, se non altro sul piano dei principi guida dell’Unione, è rappresentato dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea: questa prevede la tutela del diritto alla vita, all’art.2; del diritto all’integrità della persona, all’art.3; il divieto di tortura, all’art. 481; e il diritto alla protezione della salute, all’art.35, in cui si afferma che “Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana”. La conquistata centralità della salute per l’Unione è confermata dall’adozione di strategie globali per la salute82 alla cui base vengono posti proprio i valori condivisi degli europei83 riguardo alla salute e la convinzione che la salute sia “the

80 Si tratta dei programmi previsti dalle Decisioni n. 645/96/CE, n. 646/96/CE,

n. 647/96/CE, n. 102/97/CE, n. 1400/97/CE e n. 1296/1999/CE.

81 Gli artt. 2 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE sembrano

richiamare gli artt. 2 e 3 della Convenzione Europea sulla salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, che prevedono proprio la tutela del diritto alla vita e il divieto di torture. È interessante notare come la CEDU, a differenza della Carta di Nizza, non preveda espressamente la tutela del diritto alla salute e, per questo motivo, la corrispondente Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha spesso fatto leva proprio sugli artt. 2 e 3 della Convenzione per affermare tale diritto.

82 Si fa riferimento alla strategia del 2007 Together for Health: a strategic

approach for the EU 2008-2013, COM(2007) 630, che verrà sostituita da un terzo programma pluriennale per il 2014-2020.

83 Il White Paper cui ci si riferisce è stato preceduto dalle riflessioni del

Consiglio dei Ministri della Salute degli Stati membri sui valori condivisi nei sistemi sanitari dell’Unione, che ha portato all’approvazione di uno Statement

greatest wealth” anche dal punto di vista economico.84 I tre obiettivi principali dell’UE in materia di salute sono la promozione della buona salute in un’Europa in cui l’età media si innalza costantemente; la protezione dei cittadini dalle minacce alla salute; il sostegno ai sistemi sanitari che risultano più dinamici e alle nuove tecnologie.

3.2 L'affermazione del principio di precauzione nel diritto