III.3 L E PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ALL ’ IMMISSIONE IN COMMERCIO
3.2 La procedura centralizzata
La domanda di autorizzazione all’immissione in commercio può essere presentata all’autorità competente di uno degli Stati membri, in caso di procedura nazionale o di mutuo riconoscimento, oppure all’EMA, in caso si voglia ottenere un’autorizzazione valida in tutta l’area economica europea. Sia la procedura centralizzata che quella decentralizzata sono costituite da più fasi e possono durare, al massimo duecentodieci giorni.204 La domanda per ottenere un’AIC centralizzata è presentabile a determinate condizioni: il medicinale contiene una nuova sostanza attiva che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento non era autorizzata nella Comunità; il richiedente dimostra che il medicinale costituisce un'innovazione significativa sul piano terapeutico, scientifico o
203 TABUSSO G., op.cit., pp. 198-199. 204 Art. 6, comma 3, Reg.UE n.726/2004.
tecnico o che il rilascio di un'autorizzazione centralizzata è nell'interesse dei pazienti livello comunitario.205 La procedura centralizzata è invece obbligatoria per i medicinali ottenuti attraverso processi biotecnologici; quelli innovativi indicati per cancro, malattie neurodegenerative e autoimmuni, diabete, patologia da HIV e malattie virali; i medicinali orfani.206 Il richiedente deve notificare all’EMA la propria intenzione di presentare una richiesta. La notifica deve contenere: una bozza delle caratteristiche del prodotto, come dosaggi, forme farmaceutiche e confezionamento e la classificazione proposta per la fornitura ai cittadini (medicinale soggetto a prescrizione medica o SOP); il nome di fantasia proposto per la commercializzazione; le caratteristiche che giustificano la valutazione del medicinale attraverso la procedura centralizzata. Per ogni procedura attivata viene nominato un relatore e, se necessario un correlatore, scelto tra i membri del CHMP. Il relatore ha il ruolo di effettuare la valutazione scientifica e di preparare un rapporto di valutazione da presentare al CHMP, nei tempi stabiliti. Il correlatore deve preparare un rapporto di valutazione autonomo e indipendente o da quello del relatore o una critica al rapporto del relatore. Inoltre per ogni procedura attivata l’EMA crea un Product Team, coordinato da un Product Leader che, in collaborazione con il relatore ed il correlatore, si assicura che il produttore riceva tutte le informazioni relative alla sua richiesta. Per assicurare la qualità del lavoro altri membri del CHMP possono essere nominati come revisori del materiale della valutazione scientifica del relatore e del correlatore.207 L'agenzia informa immediatamente il richiedente quando dal parere del comitato per i medicinali per uso umano risulta quanto segue: la domanda non è conforme ai criteri di
205 Art. 3, comma 2, lett. a) e b), Reg.UE n.726/2004. 206 Allegato al Reg.Ue n.726/2004.
autorizzazione fissati dal presente regolamento; il riassunto delle caratteristiche del prodotto proposto dal richiedente deve essere modificato; l'etichettatura o il foglietto illustrativo del prodotto non è conforme a quanto richiesto.208 Per ogni AIC devono essere effettuate le ispezioni ai siti di produzione, entro i duecentodieci giorni stabiliti per la valutazione scientifica del dossier.209 Entro ottanta giorni l’EMA ed il CHMP ricevono dal relatore e dal correlatore il rapporto preliminare di valutazione. Entro centoventi giorni il CHMP, tenendo conto del rapporto, mette a punto una serie di domande, divise in “obiezioni maggiori” e “altri argomenti” che verrà inviata al richiedente, insieme alla discussione scientifica e alle raccomandazioni del CHMP. Il richiedente ha centottanta giorni di tempo per rispondere. Entro il duecentodecimo giorno, il CHMP redige il suo parere che può essere favorevole o contrario. Il Comitato cerca di raggiungere l’unanimità ma, qualora il consenso non sia unanime, il parere può essere redatto a maggioranza assoluta. In questi casi il numero di voti deve essere indicato nel parere e le posizioni divergenti vengono allegate al parere e sono accessibili al pubblico sul sito dell’EMA. Nel caso in cui non venga raggiunta una maggioranza assoluta, il parere del comitato è considerato contrario.210 In caso di parere contrario, l’EMA informa immediatamente il richiedente e produce i documenti che saranno allegati al parere: il rapporto di valutazione del comitato con i motivi dell’esito negativo e le posizioni divergenti dei membri del comitato con le loro motivazioni per non supportare il parere. Le informazioni su pareri contrari o sui rifiuti, incluse le posizioni divergenti e le ragioni del parere contrario devono essere rese pubbliche sul sito dell’EMA, anche se la richiesta è stata ritirata. In caso di parere favorevole
208 Art. 9, Reg.UE n.726/2004.
209 Art. 8, comma 2, Reg.UE n.726/2004.
210 Art. 61, comma 7, Reg. UE n.726/2004 e art. 8, CHMP Rules of Procedure,
l'agenzia trasmette alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente il parere definitivo del Comitato entro 15 giorni dalla sua adozione. Il parere è accompagnato da una relazione che descrive la valutazione del medicinale da parte del comitato ed espone le ragioni che motivano le sue conclusioni.211 Tale relazione deve essere resa pubblica attraverso un report pubblico europeo di valutazione (EPAR), che include un riassunto scritto in maniera comprensibile al pubblico che contiene le condizioni d’uso del medicinale.212 Entro quindici giorni dalla ricezione del parere la Commissione elabora un progetto di decisione riguardante la domanda. Se il progetto di decisione non è conforme al parere dell'agenzia, la Commissione allega una spiegazione dettagliata delle ragioni delle differenze. Il progetto di decisione è trasmesso agli Stati membri e al richiedente. La Commissione adotta una decisione definitiva entro i quindici giorni successivi.213 La Commissione può rifiutare di concedere l’autorizzazione se il richiedente non ha dimostrato adeguatamente la qualità, la sicurezza o l’efficacia del farmaco. In questo caso, al richiedente è vietato commercializzare il prodotto nel territorio dell’area economica europea.214 In caso di concessione, invece, l’autorizzazione è valida in tutta la Comunità e conferisce, in ogni Stato membro, gli stessi diritti e obblighi derivanti da un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata da tale Stato membro. L’AIC vale per cinque anni e può essere rinnovata, almeno 6 mesi prima della scadenza, su domanda del richiedente. In seguito al rinnovo dell’AIC in base alla rivalutazione del rapporto rischio/beneficio del prodotto da parte dell’EMA e del comitato, l’AIC ha una durata illimitata nel tempo. Se la commercializzazione sul territorio comunitario non avviene entro
211 Art. 9, comma 3, Reg.UE n.726/2004. 212 Art. 13, comma 3, Reg. UE n.726/2004. 213 Art. 10, commi 1 e 2, Reg.UE n. 726/2004. 214 Artt. 12 e 14 Reg. UE n.726/2004.
tre anni dal rilascio, allora l’autorizzazione decade. Lo stesso avviene quando un prodotto precedentemente commercializzato nella comunità non è più effettivamente presente sul mercato per tre anni consecutivi.215 Un medicinale che ha ottenuto l’AIC ha la copertura brevettuale nella area economica europea per dieci anni. Il periodo di protezione può essere prolungato di un anno qualora venga autorizzata una nuova indicazione terapeutica che rappresenta un beneficio clinicamente significativo, in confronto alle esistenti terapie. Dopo dieci anni il produttore perde la copertura brevettuale del mercato e possono essere messi in commercio i farmaci generici.216 Vi sono poi alcune varianti della procedura centralizzata. La prima è una procedura di AIC “condizionata”217 che può essere richiesta dall’azienda produttrice o dallo stesso CHMP. Riguarda i medicinali orfani, quelli da utilizzare in situazioni di emergenza per contrastare minacce alla salute pubblica, medicinali necessari per prevenire o trattare malattie gravemente invalidanti o potenzialmente letali.218 Si tratta di un’autorizzazione basta su dati meno completi rispetto a quelli presentati per la procedura standard: di solito sono i dati clinici a mancare. Il rilascio dell’AIC è condizionato, appunto, dalla presenza di determinati elementi: un rapporto rischio-beneficio del medicinale positivo; la probabilità che il richiedente possa in seguito fornire dati clinici completi; il fatto che il medicinale risponde ad esigenze mediche insoddisfatte; la previsione che i benefici per la salute pubblica derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superino il rischio. In situazioni di emergenza, in risposta a minacce per la salute pubblica, riconosciute dall’OMS oppure dalla Comunità UE, può essere rilasciata un’AIC condizionata anche in assenza di dati
215 Art. 14, commi 1,2,3,4,5 Reg.UE n. 726/2004. 216 Art. 14, comma 11, Reg.UE n.726/2004.
217 Art. 14, comma 7, Reg.UE n. 726/2004 e Reg.UE n.507/2006. 218 Art.2, Reg.UE n.507/2006.
farmaceutici o preclinici completi, purché il rapporto rischio- beneficio sia positivo.219 L’AIC condizionata ha validità di un anno, durante il quale il titolare ha l’obbligo di completare gli studi in corso per fornire i dati clinici e di soddisfare gli altri obblighi che possono essere stati imposti al momento del rilascio dell’autorizzazione. È tenuto, inoltre, a presentare reports periodici, su richiesta o al ogni sei mesi. Trascorso l’anno di validità, l’AIC può essere rinnovata per un altro anno. Nel momento in cui gli obblighi specifici sono stati adempiuti e i restanti studi scientifici siano stati completati, il CHMP può rilasciare automaticamente l’AIC. Un’altra variante dell’AIC centralizzata è quella rilasciata “in circostanze eccezionali”. Questo tipo di autorizzazione viene rilasciata per i medicinali innovativi nei casi in cui il richiedente può dimostrare di non essere in grado di fornire informazioni complete sulla qualità, l’efficacia e la non nocività del medicinale nelle normali condizioni di impiego in quanto i casi per i quali sono indicati i medicinali di cui trattasi sono tanto rari che il richiedente non può essere ragionevolmente obbligato a fornire informazioni complete; il grado di sviluppo della scienza non consente di dare le informazioni complete; i principi di deontologia medica generalmente ammessi vietano di raccogliere tali dati informativi. In tali circostanze, e previa consultazione del richiedente, l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che il richiedente istituisca meccanismi specifici concernenti la sicurezza del medicinale e l'informazione alle autorità competenti in merito a qualsiasi incidente collegato all'impiego del medicinale e alle misure da adottare. Tale autorizzazione può essere rilasciata solamente per ragioni obiettive e verificabili. La conferma dell'autorizzazione è legata al riesame annuale di tali condizioni
219 Art. 4, Reg.UE n. 507/2006.
che include una nuova valutazione del rapporto rischio-beneficio.220 La differenza fra un’AIC “condizionata” ed una rilasciata “in circostanze eccezionali” è che la prima viene rilasciata in previsione del completamento del dossier, così da poter divenire un’AIC standard. Invece nel caso di AIC “eccezionale” è probabile che il fascicolo non potrà mai essere costituito in maniera completa. Infine il richiedente può riuscire ad ottenere anche una procedura di AIC “accelerata” per medicinali di elevato interesse per la salute pubblica, in particolare sotto il profilo dell’innovazione terapeutica, o laddove non esista alternativa terapeutica sul mercato. La domanda deve essere debitamente motivata e, in caso di parere favorevole del CHMP, la durata della procedura di valutazione si riduce da duecentodieci a centocinquanta giorni.221
3.3 La procedura nazionale, la procedura di mutuo