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III.3 L E PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ALL ’ IMMISSIONE IN COMMERCIO

3.4 Le problematiche delle procedure autorizzative

La complessità delle procedure autorizzative finora analizzate è elemento necessario per assicurare la qualità, l’efficacia e la sicurezza di un farmaco, ma non sufficiente. La trasparenza e l’indipendenza delle autorità regolatorie, in particolare dell’EMA, è da sempre un aspetto problematico della disciplina dell’AIC.228 Nel 2010 le perplessità riguardanti i benefici del Tamiflu, rivelatisi poi inconsistenti,229 hanno alimentato il dibattito riguardante la segretezza che circonda la documentazione presentata per ottenere l’AIC di nuovi medicinali. Infatti il segreto che circonda i dossier presentati dalle aziende farmaceutiche per ottenere l’AIC è stato

227 Art. 29 , Dir. 2001/83. Per la procedura di arbitrato presieduta dal CHMP in caso

di divergenze fra Stati membri, sia nell’ambito della procedura centralizzata che in quella di mutuo riconoscimento, si rimanda agli artt. 30, 31, 32, 33 e 34 della stessa Direttiva.

228 Per le riflessioni critiche riguardanti trasparenza e indipendenza delle procedure

di AIC riteniamo meritevoli di accoglimento le riflessioni di GARATTINI S., BERTELE’ V., Europe’s opportunity to open up drug regulation in BMJ 2010;340:c1578, e di GARATTINI S., CHALMERS I., Patients and the public

deserve big changes in evaluation of drugs in BMJ 2009;338:b1025. 229 Supra, Cap.II, par. II.3.3.1.

preso maggiormente in considerazione da quando il British Medical Journal ha iniziato la sua campagna per la trasparenza dei dati sperimentali proprio riguardo alla questione Tamiflu. In realtà i problemi attinenti al modus operandi delle aziende farmaceutiche sono molteplici e hanno creato alle aziende stesse un problema di immagine dinanzi all’opinione pubblica. Spesso le finalità scientifiche delle ricerche vengono dirottate verso le priorità dell’industria più che dei pazienti; le sperimentazioni vengono effettuate solo su soggetti sani, escludendo i soggetti che presentano quadri clinici più complicati e i bambini; i processi sperimentali risultano spesso non indicativi per valutare se i nuovi farmaci sono migliori delle opzioni terapeutiche già esistenti; infine, c’è una promozione commerciale dei prodotti farmaceutici che sfiora la mercificazione delle malattie stesse. Ciò non stupisce, in quanto i costi maggiori che l’industria affronta sono quelli necessari a collocare un nuovo farmaco sul marcato. Alla luce di tali dati e in un’ottica di tutela dei soggetti deboli, appaiono necessari grossi cambiamenti nel sistema di valutazione dei farmaci. In ogni Paese si assiste al tentativo di bilanciare gli interessi dei pazienti e dei servizi sanitari con quelli dell’industria e dell’economia nazionale. Per fare ciò è essenziale che le industrie interagiscano con le autorità che si occupano della tutela della salute, più che con quelle preposte all’economia e allo sviluppo. Non si tratta di un assunto pacifico: alla sua nascita l’EMA era stata posta all’interno della Direzione generale per l’industria, il mercato e le imprese. Più razionalmente era stata poi spostata presso la Direzione generale per la salute e i consumatori (Dg SANCO). Alla fine del 2014 il Presidente della Commissione Junker ha avanzato la proposta di ricollocare nuovamente l’EMA presso il DG Enterprise. Nonostante la proposta sia stata poi ritirata, anche a seguito delle proteste delle associazioni di pazienti e operatori

medici, si tratta di un elemento indicativo della forte tensione esistente fra la natura di bene essenziale per la salute e quella di prodotto commerciale del farmaco. Perplessità solleva anche il fatto che le attività dell’EMA siano finanziate dalle aziende farmaceutiche che, al momento di presentare la domanda di AIC, devono versare le tasse dovute per la valutazione del medicinale.230 Inoltre l’assoluta riservatezza che circonda le attività dell’EMA impedisce una revisione delle stesse da parte di un osservatore esterno. Questo punto è fondamentale perché un’AIC rilasciata dall’EMA ha validità in tutta l’UE senza necessità di ulteriori valutazioni. Effettivamente, fra i vari documenti che l’EMA rilascia a seguito dell’elaborazione di un parere favorevole all’immissione in commercio di farmaco, solo il comunicato stampa non è redatto in collaborazione con l’azienda produttrice. Invece il riassunto delle caratteristiche del prodotto, che contiene informazioni utili ai medici, il foglietto illustrativo e il rapporto pubblico europeo di valutazione (EPAR) vedono la partecipazione del produttore. Dovrebbero essere rese invece accessibili al pubblico altre informazioni essenziali. In primo luogo, nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, non si menziona se il farmaco sia stato approvato all’unanimità o a maggioranza e questo potrebbe essere utile per il medico che prescrive il nuovo farmaco. Nell’EPAR non vengono indicate, poi, le motivazioni delle opinioni divergenti sull’AIC del farmaco discusso e non vengono resi noti i temi critici che il CHMP ha esaminato e discusso durante la fase di valutazione. Inoltre, non viene riportata la valutazione iniziale del Relatore e del Correlatore né le risposte del produttore alla lista di domande del CHMP. I soggetti pubblici sono diventati progressivamente consapevoli che i risultati sfavorevoli all’immissione in commercio di un farmaco e quelli significativi

230 Art.6, comma 1, Reg.UE n. 726/2004: “La domanda è accompagnata dalla tassa

per valutare i benefici dei destinatari rimangono inaccessibili anche ai medici che si occupano di prescrivere poi il farmaco. Dopo quasi due decenni di pressione da parte di gruppi di accademici, l’industria ha spontaneamente compiuto importanti passi in avanti verso una maggiore trasparenza. Deve però essere la legge a richiedere la pubblicazione dei dossier e ad eliminare la segretezza che circonda la ricerca e la valutazione clinica. Sarebbe inoltre necessario coinvolgere maggiormente i pazienti nella definizione degli obiettivi di ricerca. Dopotutto, sono loro a contribuire alla raccolta dei dati per le sperimentazioni cliniche e sembrerebbe scontato che tali dati fossero resi pubblicamente disponibili a protezione degli interessi del paziente e che il paziente stesso non giocasse un ruolo puramente passivo nella ricerca. La pubblicità degli studi e dei rapporti di valutazione sui rischi e sui benefici di un nuovo farmaco favorirebbe, inoltre, la possibilità di effettuare studi indipendenti maggiormente affidabili, coinvolgendo le aziende stesse nel loro finanziamento. Una soluzione simile è stata adottata in Italia: si richiede a tutte le aziende farmaceutiche che operano in Italia di versare all’AIFA il 5% delle spese per la promozione del prodotto, per finanziare studi clinici indipendenti sull’efficacia dei farmaci orfani, sulla comparazione di farmaci con le stesse indicazioni terapeutiche, sulla farmacovigilanza.231 Altro elemento problematico è quello riguardante l’effettiva innovatività di un farmaco. Attualmente l’EMA non è tenuta a dimostrare che un nuovo farmaco rappresenta una reale innovazione: non sono richiesti studi comparativi con farmaci già esistenti oppure con altre forme di trattamento non farmacologiche. L’immissione in commercio di medicinali meno efficaci o più tossici (o entrambi) rispetto a trattamenti già disponibili rappresenta un beneficio per le imprese, ma non per i pazienti. Rendendo obbligatoria la

231 Art. 48, comma 18, l.326/2003.

dimostrazione di un valore aggiunto per ogni nuovo farmaco che si decide di immettere in commercio, le autorità statali si mostrerebbero preparate a fronteggiare eventuali conflitti di interesse nell’interesse della salute dei pazienti e degli operatori sanitari. Per ottenere una maggiore trasparenza nel processo di valutazione di un farmaco da parte dell’EMA, in conclusione, il legislatore europeo dovrebbe prevedere che i risultati degli studi post-marketing siano affidati alla valutazione di un organismo diverso da quello che ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio, che potrebbe sentirsi vincolato dalla sua precedente decisione; la Commissione Europea dovrebbe finanziare studi indipendenti per supportare i dati prodotti dalle aziende farmaceutiche e esplorare ulteriormente il potenziale clinico dei farmaci senza valore commerciale ma di pubblica utilità; per garantire una maggiore indipendenza dovrebbe essere la Commissione a coprire il bilancio di EMA, invece questa è finanziata per la maggior parte dalle tasse versate dalle industrie farmaceutiche.

CAPITOLO IV LA FARMACOVIGILANZA

SOMMARIO: IV.1. Gli obiettivi e il campo di azione della