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2. LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA ALLA LUCE DELLA LEGGE ANTICORRUZIONE

2.5 LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA NELLA LEGGE ANTICORRUZIONE

L'articolo 1 della legge 190/2012 dedica ampio spazio alla 27 ANAC, Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale

trasparenza amministrativa, intesa come principale mezzo di contrasto alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni. Il comma 15 dell'articolo 1 della legge, infatti, qualifica la

trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, ribadendo quanto già disposto dall'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009. Con la legge 190/2012, però, si è ampliata la disciplina attraverso disposizioni operative.

Come successivamente previsto dalla estesa normativa sulla

trasparenza amministrativa, elaborata dal decreto legislativo 33/2013, il legislatore ha indicato la possibilità per i cittadini di conoscere senza limitazioni le attività delle pubbliche amministrazioni attraverso la pubblicazione, nei siti web istituzionali, « delle

informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali ».

A completamento dei dati e delle informazioni basilari per la trasparenza, il comma 15 impone anche di pubblicare nei siti web istituzionali i bilanci, i conti consuntivi ed i costi unitari di

realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.

A ben guardare, già la normativa del 2012, pur innovando la

disciplina, ampliando la trasparenza amministrativa nell'ottica di un più ampio accesso dei cittadini alle informazioni riguardanti le attività svolte dalle pubbliche amministrazioni che li governano, ha posto gli stessi problemi rilevati successivamente con il decreto legislativo 33/2013. Ossia, attraverso queste previsioni è richiesto uno sforzo organizzativo ed un investimento in risorse informatiche

elevato e complesso, che contrasta con il concetto di riforma senza nuovi oneri previsto nella legge anticorruzione, così come, ad esempio, è mancata la precisazione di inserire una chiave di lettura ed interpretazione dei documenti contabili, che la norma impone di pubblicare, altrimenti complessi da comprendere e decifrare. Ecco perché, in questo secondo caso, lo stesso comma 15 rinvia tale pubblicazione ad uno schema redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come standard per tutte le amministrazioni, che a sua volta lo pubblica sul proprio sito web istituzionale per consentire una comparazione. In realtà

servirebbe più che altro un sistema comune di rilevazione dei costi, e una esposizione semplice e chiara, in modo da renderla

comprensibile al comune cittadino.

Il comma 16, dell'articolo 1, precisa che le pubbliche

amministrazioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni, secondo quanto previsto dal precedente comma 15, con particolare riferimento, come già detto nel precedente paragrafo 2.3, a quei procedimenti amministrativi che riguardano attività più

probabilmente esposte a rischi corruttivi.

Inoltre, al comma 26, viene specificato che le disposizioni dei commi 15 e 16 si applicano anche ai procedimenti che derogano alle

procedure ordinarie, dunque, anche laddove un'amministrazione assumesse un dipendente senza prova concorsuale, ma attraverso prove selettive di natura privatistica (se ammesse), dovrebbe in ogni caso pubblicare le modalità seguite e gli esisti, così da renderli noti ai cittadini in modo appunto trasparente.

Ai sensi del comma 27 dell'articolo 1, le informazioni da pubblicare secondo i commi 15 e 16, vanno trasmesse per via telematica alla Commissione (all'ANAC dopo la riforma). Però, per evitare caos nella gestione di tutte le informazioni, con il comma 31 il legislatore

ha stabilito che con successivi decreti il Ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione avrebbe dovuto definire delle modalità standard per il caricamento dei dati da pubblicare. Infine, il comma 29 ha stabilito che tramite il proprio sito web istituzionale, le pubbliche amministrazioni devono rendere noto almeno un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimento che lo riguardano, ed il successivo comma 30 ha chiarito che le amministrazioni hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati le informazioni, tramite strumenti di identificazione informatica.

Tutto ciò è stato ripreso e modificato dai successivi decreti legislativi 33/2013 e 97/2016, come già esposto nel precedente capitolo in tema di trasparenza amministrativa.

La trasparenza amministrativa è lo strumento principale di lotta alla corruzione, ma rappresenta pur sempre un ramo di essa, come dimostrato anche dalla soppressione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, e la conseguente inclusione di tale normativa nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Infatti, alla luce di quanto riformato, da ultimo, dal decreto legislativo 97/2016, l'Autorità nazionale anticorruzione specifica, nell'Aggiornamento del 3 agosto 2016, che si riserva di intervenire sulla legge anticorruzione con appositi atti di regolazione, adottando Linee Guida, sempre integrative del PNA, con le quali operare una generale riorganizzazione dell'ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed il tema del “accesso civico generalizzato”. L'adozione di dette specifiche Linee Guida è prevista entro dicembre 2016.

Nel frattempo, l'11 novembre 2016, ANAC ha pubblicato nella sezione “Consultazioni on line” del proprio sito web, lo schema di “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”. Detto schema ha ad oggetto indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti previsti dalla legge all'accesso, da parte di chiunque, ai dati, documenti ed

informazioni detenuti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (c.d. accesso civico

generalizzato), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 6, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016. Viene precisato che alla predisposizione di tale documento ha partecipato il Garante per la protezione dei dati personali e che lo stesso viene posto in consultazione pur in presenza di alcune riserve che dovranno essere sciolte, proprio alla luce delle risultanze della stessa consultazione, al fine di perfezionare l'intesa prevista dalla legge.

Lo schema sottolinea come la disciplina della trasparenza appena riformata viene a creare, nella pratica, tre tipologie di accesso: l'accesso ai documenti amministrativi, l'accesso civico per i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e l'accesso civico generalizzato per i dati ulteriori.

Le Linee Guida richiamano successivamente tutte le eccezioni assolute e relative elencate dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 33/2013.

Inoltre, tale documento prevede che a partire dal 23 dicembre 2016 deve essere data immediata applicazione all'istituto dell'accesso generalizzato, con la valutazione caso per caso delle richieste presentate. Quindi ANAC ritiene opportuno che:

auspicabilmente con operatività a partire dal 23 dicembre 2016, soluzioni organizzative come, ad esempio, la concentrazione della competenza a decidere sulle istanze di accesso in un unico ufficio dotato di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo accumulando esperienza, e che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti;

b) le amministrazioni adottino, entro il 23 giugno 2017, una disciplina sulle tre tipologie di accesso organica e coordinata,

preferibilmente attraverso un proprio regolamento, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza e, soprattutto, di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare

attuazione;

c) sia istituito presso ogni amministrazione un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso).

A partire da tali termini, l'Autorità vigilerà sull'adeguamento delle pubbliche amministrazioni rispetto ai predetti aggiornamenti.

2.6 GLI ADEMPIMENTI DA PARTE DEGLI ENTI