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2. LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA ALLA LUCE DELLA LEGGE ANTICORRUZIONE

2.4 IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE: LA DELIBERA ANAC NUMERO 831 DEL 3 AGOSTO

2016

La legge 190/2012 introdusse nel nostro ordinamento giuridico uno strumento innovativo: il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). Tale documento era stato concepito come uno strumento duttile e snello, in cui recepire a livello nazionale gli indirizzi e gli strumenti più efficaci per la prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni. Fu approvato per la prima volta con la delibera CIVIT 11 settembre 2013, numero 72, e ancora oggi costituisce il punto di partenza che le singole amministrazioni utilizzano per la redazione e l'attuazione del proprio Piano anticorruzione, che deve

essere concepito e calibrato in base allo specifico contesto funzionale ed operativo dell'ente ed aggiornato sulla base di un costante

monitoraggio dell'efficacia e dei risultati dello stesso.

Con la Delibera numero 831 del 3 agosto 2016, ANAC ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, il primo predisposto ed adottato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge 90/2014, che ha trasferito interamente all'Autorità nazionale anticorruzione le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Quest'ultimo Piano è in linea con le rilevanti modifiche legislative più recenti, ed anzi, in molti casi dà attuazione alle nuove discipline di cui le amministrazioni dovranno tener conto nella fase di

attuazione all'interno dei loro Piani triennali, soprattutto a partire dal triennio 2017-2019.

Il PNA non è più un documento di sintesi della rilevazione dei dati sulla corruzione raccolti dalle diverse amministrazioni pubbliche, ma costituisce un documento di forte indirizzo, da aggiornare

annualmente, al fine di prefigurare i contenuti essenziali e minimi delle misure di prevenzione che le singole amministrazioni a cui si rivolge devono predisporre.

In particolare, il decreto legislativo 97/2016 chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo, rivolto a tutte le amministrazioni che adottano i PTPC, e dunque, in quanto tale, contiene indicazioni per le amministrazioni che si devono impegnare nello svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa ed organizzativa in cui si svolgono quelle attività di esercizio di funzioni pubbliche e attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione. Il PNA deve, però, guidare le amministrazioni nel percorso più efficace per adottare

concrete misure di prevenzione della corruzione, ma non deve imporre soluzioni uniformi, in quanto non si adatterebbero nella necessaria maniera alle diverse realtà territoriali. Quindi, le varie misure concrete devono essere individuate dalle singole

amministrazioni, le uniche in grado di conoscere la propria condizione organizzativa, la situazione del proprio personale ed il contesto territoriale in cui operano.

La delibera 831/2016 di ANAC ha individuato un campione ristretto di amministrazioni pubbliche, per la precisione 198, per mettere in pratica una analisi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione 2016-2018 adottati. Il primo dato che emerge è la percentuale

significativa di soggetti che fino al mese di aprile 2016 non avevano ancora adottato il PTPC, pari al 31,8% del campione.

Facendo un confronto con i Piani adottati nel 2015, ANAC ha rilevato miglioramenti e criticità ancora esistenti sulla base dello scostamento rispetto all'Aggiornamento del 2015.

In primo luogo, le amministrazioni adempienti, cioè che hanno adottato i PTPC, hanno fatto notare come ci sia una propensione diffusa all'aggiornamento dei Piani, che comprende non solo la loro adozione, ma anche la pubblicazione sui siti istituzionali. Infatti, circa il 20% del campione ha adottato anche la prima versione del PTPC 2013-2015, il 67,2% la versione 2014-2016, e l'80% quella 2015-2017.

In secondo luogo, i dati analizzati hanno segnalato un miglioramento significativo in termini di maggior coinvolgimento degli organi di indirizzo politico-amministrativo e/o degli uffici di diretta

collaborazione.

Per quanto riguarda il ruolo del Responsabile per la prevenzione della corruzione, per esempio, una buona percentuale di

amministrazioni ha meglio esplicitato i proprio poteri di

interlocuzione e controllo, la posizione di autonomia e indipendenza organizzativa del RPCT, nonché l'attribuzione di un supporto

operativo. Per contro, rimangono criticità per quanto concerne il monitoraggio sull'implementazione del PTPC: quasi metà delle amministrazioni studiate non vi fa riferimento (45,2%) e buona parte delle restanti lo esplicita in modo solo generico. Poche

amministrazioni indicano sia tempi che responsabili del

monitoraggio, mentre alcune indicano o solo i responsabili o solo i tempi.

E' stato riscontrato positivamente un grande sforzo da parte delle amministrazioni esaminate nel rispondere alle indicazioni

dell'Aggiornamento 2015 al PNA in materia di analisi del contesto esterno ed interno: molte di esse hanno realizzato tali analisi, e, seppur alcune hanno semplicemente rilevato dati poco significativi, il 20% ha dato evidenza dell'impatto dei dati sul rischio corruttivo per la propria organizzazione, e addirittura il 66% circa del campione ha segnalato informazioni mirate alla comprensione della propria complessità organizzativa interna ed alcune hanno riportato, come esempi, informazioni su eventi o ipotesi di reato verificatesi in passato o su procedure derivanti dagli esiti del controllo interno. Il rapporto di monitoraggio del 2015 faceva emergere una situazione di inadeguatezza dell'analisi e della valutazione del rischio, mentre quello del 2016 evidenzia un netto miglioramento: circa il 50% del campione ha individuato gli eventi rischiosi per ciascun processo, e di questo 50%, il 12% ha realizzato una precisa analisi del rischio, attraverso l'identificazione delle cause, dato pressoché assente in precedenza.

ANAC rileva ancora come critica, seppur in miglioramento, la fase del trattamento del rischio, sia con riferimento all'individuazione

delle misure, sia per la loro programmazione.

Oltre ai contenuti evidenziati nel Piano Nazionale Anticorruzione 2013 e nella determinazione 12/2015, ANAC evidenzia che il decreto legislativo 97/2016, nel modificare il decreto legislativo 33/2013 e la legge 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC. In particolare il Piano ha sempre più valore programmatico, dovendo prevedere obbligatoriamente gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione, fissati dall'organo di indirizzo politico. L'elaborazione del PTPC presuppone il diretto coinvolgimento del vertice delle pubbliche amministrazioni e degli enti per determinare le finalità da perseguire per la prevenzione. Deve anche definire le misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, dopo l'abolizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che diventa parte integrante e sezione del PTPC.

Inoltre, con la nuova disciplina dell'articolo 1, comma 8, della legge 190/2012, si prevede che il Piano triennale sia trasmesso ad ANAC, ma, non essendo stata ancora predisposta una apposita piattaforma informatica allo scopo, per semplificare gli adempimenti, è stato stabilito che sia sufficiente la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente o dell'amministrazione pubblica, nella sezione

“Amministrazione trasparente / Altri contenuti Corruzione”, senza trasmissione di alcun documento all'Autorità.27

2.5 LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA NELLA