trasparenza, il legislatore ha creato una figura di responsabile, che deve essere presente all'interno di ogni amministrazione e che coordina una rete di soggetti tenuti ad applicare le norme.
Il comma 1 dell'articolo 43 del decreto legislativo 33/2013 precisa che questo soggetto va individuato nel Responsabile per la
prevenzione della corruzione, come disciplinato dall'articolo 1, comma 7, della legge 190/2012. Quest'ultima disposizione specifica che « negli enti locali, il responsabile della prevenzione della
corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione ». Dunque, non occorre nessun
provvedimento di attribuzione dell'incarico al segretario comunale, perché questi assume il ruolo ex lege, e, comunque, è opportuno che responsabile della trasparenza e responsabile della prevenzione della corruzione coincidano, dato che la disciplina della trasparenza è un ramo di quella anticorruzione.
L'articolo 1, comma 7, della legge 190/2012, però, è stato modificato dalla novella del decreto legislativo 33/2013, aggiungendo alla figura del segretario, quella del “dirigente apicale”. Ciò ha anticipato le previsioni dell'articolo 11 della legge delega 124/2015, che voleva abolire la figura del segretario comunale, sostituendola appunto con quella del dirigente apicale. Anzi, si nota un'incongruenza, dato che l'articolo 11, comma 1, lettera b), n. 4), della legge 124/2015, ritiene che il contenuto essenziale della figura del dirigente apicale sia proprio il controllo della legalità dell'azione amministrativa, per cui tale soggetto altrimenti non esisterebbe. Solo nel caso di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, in cui può essere istituita la figura del direttore generale, può verificarsi lo scorporo di tale funzione di controllo della legalità dal dirigente apicale.
Il decreto legislativo 97/2016, che ha innovato il decreto legislativo 33/2013, non prevede più che il nominativo del responsabile per la trasparenza sia indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ovviamente dopo la sua abolizione, ma, anche in coerenza con la previsione della coincidenza tra figure, nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. E' comunque da precisare che l'inserimento del nominativo nel Piano, non è la fonte costitutiva dell'incarico, ma semplicemente l'esplicazione del nominativo stesso. A sua volta, il Piano per la prevenzione della corruzione deve essere collegato al Piano esecutivo di gestione perché siano effettuate
valutazioni concrete sul rispetto delle disposizioni.
Il comma 2 è stato abrogato, coerentemente con le modifiche dell'articolo 10, dato che trattava del Programma triennale per la trasparenza che è stato soppresso.
Come già detto, quindi, la programmazione delle attività garanti la corretta attuazione delle norme sulla trasparenza è totalmente rimessa al Piano anticorruzione. Esso deve stabilire come si possano
garantire le varie attività trasparenti, anche in base alle risorse umane e tecnologiche, secondo un'analisi della situazione di partenza, per verificare che scostamento ci sia tra questa ed il precetto normativo. Per garantire la coerenza del sistema, infatti nel Piano esecutivo di gestione si individuano i livelli per misurare tale differenza e si fissano risorse e modalità operative concrete. Pare, dunque, che la figura del Segretario comunale riacquisti importanza anche nell'organizzazione e nella determinazione delle attività del Piano esecutivo di gestione e del Piano dettagliato degli obiettivi.
Oltre alla appena descritta funzione di pianificazione, il comma 1 dell'articolo 43 attribuisce al Responsabile un compito di « controllo
sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate ». Si tratta di un controllo non solo successivo o riferito a
periodi determinati, ma continuo e concomitante con gli
adempimenti. Da ciò, però, si può comprendere quanta responsabilità cada su questa figura, che, per quanto unica, non può certamente svolgere il suo compito da sola. Ecco perché si vengono a creare staff tecnici, e una stretta collaborazione con i dirigenti e i responsabili di servizio, che prima di tutto devono essere responsabili allo stesso modo per quanto riguarda le pubblicazioni degli uffici da loro diretti. Infatti il comma 3 chiarisce, in modo indiretto, che un primo
controllo spetta a questi soggetti: « I dirigenti responsabili degli
uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge ».
Certo immaginare, come richiesto dall'articolo 51 del decreto legislativo 33/2013, che per attuare questo decreto non debbano esserci nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti con le risorse (scarse) che già abbiano a disposizione, pare impossibile, dato che l'intero sistema immaginato richiede cospicui investimenti in hardware, software, formazione e organizzazione.
L'altro compito attribuito dal comma 1 dell'articolo 43 al
responsabile è quello di segnalare « all'organo di indirizzo politico,
all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di
disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione ». Ciò è ulteriormente specificato dal comma 5 che
impone al Responsabile di segnalare gli inadempimenti agli obblighi di pubblicazione in relazione alla loro gravità:
a) all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
b) all'OIV, per le conseguenze sulla valutazione;
c) al vertice politico dell'amministrazione per l'eventuale decisione, legata alla responsabilità dirigenziale, di intervenire sul mancato rinnovo o sulla revoca anticipata degli incarichi.
Infine, il decreto legislativo 97/2016 ha coerentemente modificato il comma 4 dell'articolo 43, puntualizzando che il controllo sulla regolare attuazione dell'accesso civico non è più solo a cura del responsabile della trasparenza, ma di tutti i dirigenti responsabili dell'amministrazione.