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Latrones infames: concetto di fama e infamia in materia di latrocinium.

Un aspetto importante in materia di latrocinium riguarda i caratteri della pubblicitas e della fama del bandito e delle sue azioni.

L'infamia serve ad etichettare di fatto o ex lege, una perduta dignità ed onorabilità sociale; rappresenta una sorta di giudizio, una condanna per la vita hominis.

Fama e infamia sono fra i problemi centrali della società medievale. La buona o la cattiva fama influiscono in modo determinante sulla capacità giuridica, sulla vita quotidiana, sugli aspetti politici ed economici; servono a imprimere a ciascuno un marchio, sono segni del modo di pensare e giudicare della comunità.

La fama contribuisce alla stabilità e alla coesione sociale. Essa non è un termine giuridico, ma gli interpreti medievali hanno utilizzato tale concetto come indicatore di comportamento per rappresentare la reputazione di cui ciascuno gode nell'opinione degli altri.

Nell'età medievale «finché ognuno teneva volentieri il proprio posto, nessuno si sentiva particolarmente colpito dalla singolarità degli altri»67.

Al concetto di fama si lega quello di folle: «era folle chi come tale era rappresentato per

famam dalla pubblica opinione»68.

Il folle era riconoscibile perché tirava sassi per la strada, rideva senza motivo, si comportava in modo sconcio, dilapidava il patrimonio, pronunciava parole sconnesse, non ricordava il suo stesso nome.

Sull'infame ricadono una serie rilevante di incapacità: perde la dignità, non può rivestire incarichi onorifici, non può più prestare valida testimonianza, perde il diritto di fare testamento.

66 Cit. Lacchè L., Latrocinium giustizia, scienza penale e repressione del banditismo di antico regime, Milano,

1988, pp. 228-229.

67 Cit. Bauman Z., La cultura come prassi, p. 204.

68 Cit. Boari M., Qui venit contra iura. Il furius nella criminalistica dei secoli XV e XVI, Milano, 1983, pp. 60-

«L'infamia è causa d'estinzione della nobiltà»69. Essa per certi «ceti sociali equivale a una

pena di morte, come per gli esclusi e i diseredati; per chi, invece, appartiene a ceti importanti, l'infamia diventa una sanzione vera e propria con conseguenze disastrose, perché li priva di importanti diritti civili»70.

Accursio in una glossa inserita in un frammento di Marciano sostiene che l'eventualità di perdere la fama è per un individuo, capace e possessore di diritti, l'equivalente di un imminente pericolo di morte. L'infamia, però, non è così dannosa per chi non ha nulla da perdere.

«La fama non è una virtù morale è un bene prezioso da curare. Non riguarda tanto la propria coscienza quanto la personale capacità di autodisciplina, quella costante vigilanza che ogni uomo deve esercitare per il bene di quanto fanno affidamento sulla sua buona reputazione. Una sorta di strategia di autodifesa per evitare la perdita della fama»71.

L'infamia costituiva una sorta di macchia più o meno indelebile, che connotava un individuo e i suoi atti all'interno della comunità, nonché il comportamento degli altri nei suoi riguardi. Non necessariamente l'infamia si acquisiva attraverso una perdita o una diminuzione della fama. Figli di traditori, di uomini banditi dalla società ricevevano l'eredità di ignominia dalle azioni indegne dei loro padri. Figli di genitori che svolgevano un lavoro indecoroso venivano condannati a un disprezzo popolare. Si veniva a determinare in tal modo un'infamia di fatto (infamia facti), caratterizzata dall'esercizio di un mestiere considerato impuro.

Vi era poi un'infamia di diritto (infamia iuris) che scaturiva dalla condanna per atti illeciti compiuti direttamente dal singolo individuo o da membri della sua famiglia.

«Della stessa cosa si può avere una fama buona, una cattiva e un'altra indifferente»72. Tutto

ciò dipende dal criterio morale che le si attribuisce; essa si costituisce in rapporto ai luoghi, ai valori morali che sostengono nei vari periodi storici le diverse comunità.

Potrebbe capitare che uno stesso comportamento sia ritenuto da taluni casto e da altri incestuoso, l'exstimatio va quindi riferita al contesto. Ogni individuo è dominus della sua fama. Egli possiede un diritto al suo buon nome, una dignità morale e non può avere una buona fama purché non ne abbia una cattiva.

«Intaccare questa sfera privata equivale a una lesione della giustizia commutativa, sicché chi è stato spossessato della fama ha ragione di chiedere il ristabilimento di una sua propria e

69 Cit. Cortese E., Intorno agli antichi giudici toscani e i caratteri di un ceto medievale, in Scritti in memoria di

Domenico Barillaro, Milano, 1982, p. 33.

70 Migliorino F., Il corpo come testo, 2008, p. 69. 71 Ivi, p. 77.

inviolabile immunitas»73.

«Lo scadimento della fama, il sinistro rumore che si propaga anche per la condotta incolpevole di una persona sono di per sé un disvalore, impongono la purificazione attraverso una procedura severa e difficile, una purgatio che si rende tanto più necessaria quando l'infamato aspira all'ordinazione sacerdotale»74.

Il bandito è colui che è fuori ogni ordinamento e ogni società. L'infamia in questo caso non è una condanna etica e morale, ma ha una matrice penalistica: produce incapacità processuali, serve come criterio distintivo nella concessione o meno del diritto d'asilo e opera infine come procedimento di individuazione, di riconoscibilità del delinquente75.

La publicitas dell'azione delittuosa serve a tendere conoscibile la figura del latro e ad imprimere un'immagine duratura.

I giuristi si domandano quali devono essere gli elementi costitutivi per attribuire la qualità di latro publicus et famous. Un primo elemento è quello della frequenza nella commissione del reato, ovvero se il latro commette più volte il reato o se lo commette in un numero standardizzato di volte. Infatti, se (per esempio) i reati commessi sono due o tre, egli viene identificato come latro publicus et famous.

Altri elementi, oltre la recidiva, sono caratterizzati dalle tipologie di reato: ossia se è stato commesso con l'utilizzo di armi, in una via pubblica o se c'è stata l'uccisione della vittima.

Per quanto riguarda la publicitas taluni ritengono che ciò dipenda due elementi: il primo è la frequenza dell'azione che diviene carattere imprescindibile in quanto solo attraverso la ripetizione del reato il bandito diviene “publice diffamatus”. Un secondo elemento dipende dal luogo in cui viene commesso il reato: sono banditi pubblici solo coloro che assaltano nelle pubbliche vie.

L'elemento della fama pubblica può anche svanire qualora il latro abbandoni la via

criminis oppure se i suoi reati restano occultati.