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II. INDIVIDUAZIONE DELL’AMBITO APPLICATIVO DELLA NORMA PER LA

7. Lavoratori

Sin dai primi provvedimenti in materia, fra i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza si è inteso comprendere anche i lavoratori132. Oltre ai soggetti tradizionalmente considerati

pericolo per l'incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative "contra legem"». La fattispecie riguardava

il caso di responsabilità per omicidio colposo del preposto per non aver impedito che i lavoratori operassero in uno scavo privo di idonea armatura di sostegno. Si veda anche Cass. pen., 10 gennaio 2013, n. 9491 in CED

Cass. pen.2013: «In tema di prevenzione degli infortuni, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti». In senso sostanzialmente conforme si veda,

tra le altre, Cass. pen., 3 novembre 2011, n. 46849 cit; Cass. pen., 4 marzo 2009, n. 12673 cit.; Cass. pen., 28 giugno 2007, n. 39606, cit. le quali ultime, nell'affermare che il "capo cantiere" rientra tra i destinatari degli obblighi dettati dall'art. 4 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, precisano che non fa eccezione il caso in cui egli difetti di una formale delega in materia di sicurezza sul lavoro.

132 Così, già il d. P.R. 547/1955, all’art. 6, prevedeva, in linea generale, che i lavoratori dovessero: «a) osservare,

oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva; b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro; c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli; d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione; e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone». A questi doveri di carattere generale, ed applicabili ad ogni settore di attività, si

affiancavano ulteriori previsioni di carattere speciale e all’art. 392 veniva individuata la sanzione da applicare in caso di violazione di tali prescrizioni. Analogamente, l’art. 5 del d.P.R. 303/1956 prescriveva obblighi di carattere generale al quale si affiancavano ulteriori prescrizioni di carattere speciale e la previsione sanzionatoria

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debitori in materia prevenzionistica, quali, il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti, anche lo stesso lavoratore è stato onerato di obblighi finalizzati a prevenire il verificarsi di un evento in danno proprio o altrui133. Del resto, ben si comprende quale possa essere il valore

dell’inclusione del lavoratore tra gli attori del sistema prevenzionistico. Il lavoratore è il soggetto che più di chiunque è a diretto contatto con ambienti, maccanismi ed eventuali insidie caratterizzanti l’attività lavorativa e, proprio in ragione di ciò, gli si chiede di collaborare attivamente alla realizzazione del sistema di prevenzione.

Tuttavia, nonostante la sussistenza di previsioni normative in tal senso, per lungo tempo il lavoratore ha continuato a rivestire un ruolo sostanzialmente passivo e marginale, restando prevalente l’applicazione della previsione dell’art. 2087 c.c.134

Solo agli inizi del nuovo millennio la giurisprudenza ha cominciato a dare concreta e completa attuazione a quel principio di ripartizione a cascata delle responsabilità, quantomeno indagando sull’esistenza di eventuali profili di responsabilità da riconoscere anche in capo al livello più basso della cascata, ossia ai lavoratori; sino a giungere, nel 2002, a parlare per la

prima volta di posizione di garanzia anche del lavoratore135.

di cui all’art. 60 del medesimo decreto. Sulla definizione dei lavoratori si veda P.CAMPANELLA,La riforma del

sistema prevenzionistico: le definizioni, in F.CARINCI -E.GRAGNOLI (a cura di), op. cit., p. 78 ss.; Ibidem, S.

BERTOCCO,La responsabilità dei lavoratori, p. 258 ss.; G.DI GIORGIO,Notazioni generali sui lavoratori inclusi nel campo di applicazione soggettivo della normativa antinfortunistica, in Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro, M.PERSIANI –M.LEPORE (a cura di), Utet, 2012. p. 41 ss;

Codice commentato della sicurezza sul lavoro,

133 Così, ad esempio, in Cass. pen., 28 giugno 2007, n. 39606 in Guida dir., 2007, 10, p. 61 che, per il caso di

specie faceva riferimento all’art. 4, d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, si rileva come la normativa delineassi tre distinte figure, che incarnano distinte funzioni e distinti livelli di responsabilità. In primo luogo, il datore di lavoro, che è colui che esercita l'attività, ha la responsabilità della gestione aziendale e pieni poteri decisionali e di spesa, rispetto al quale, in connessione con tale ruolo di vertice, l'ordinamento prevede numerosi obblighi specifici penalmente sanzionati. È poi previsto un livello di responsabilità intermedio, incarnato dalla figura del dirigente (come, nella specie, il direttore tecnico di cantiere), che dirige appunto, a un qualche livello, l'attività produttiva, un suo settore o una sua articolazione: tale soggetto non porta le responsabilità inerenti alle scelte gestionali generali, ma ha poteri posti a un livello inferiore, solitamente rapportati anche all'effettivo potere di spesa. Infine, il terzo livello di responsabilità riguarda la figura del preposto, che sovrintende alle attività e che, quindi, svolge funzioni di supervisione e controllo sulle attività lavorative svolte.

134 Per l’analisi dell’evoluzione della normativa prevenzionistica e della giurisprudenza con riferimento ai doveri

dei lavoratori si rinvia a M.CORRIAS, Sicurezza e obblighi del lavoratore, Giappichelli, 2009. L’A. ben spiega

come, nonostante già prima della riforma di derivazione comunitaria fossero presenti nel nostro ordinamento diverse disposizioni che prevedano obblighi per il lavoratore in materia di sicurezza, a queste facevano riscontro delle posizioni di vincolo che sostanzialmente imponevano al lavoratore di attenersi a regole predisposte da altri soggetti. In altre parole, il sistema non prevedeva ancora un ruolo attivo del prestatore di lavoro tale da poterlo considerare uno dei protagonisti dell’attività mirata alla creazione di un ambiente di lavoro sicuro. In particolare (p. 48).

135 Cass. pen., 7 novembre 2002, n. 37248 in Dir. prat. lav. 2002, p. 3137 ss. e in Igien. sic. lav. 2003, p. 209 s.s.

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Egli non è più solo il destinatario/beneficiario delle previsioni ma partecipa (deve partecipare) attivamente alla realizzazione del sistema prevenzionistico. È attore capace di influire ed influenzare le decisioni in materia di prevenzione e, dunque, tenuto a collaborare con gli altri attori per realizzazione del sistema di sicurezza.

La precisa individuazione degli obblighi posti in capo al lavoratore è contenuta nell’art. 20 del d.lgs. 81/2008, il quale, in vista dell’ampia estensione della nozione di lavoratore (supra cap. I, sez. II) trova larga applicazione.

Del tutto nuova rispetto alla normativa previgente è la previsione di cui all’art. 21, che, per la prima volta, prescrive obblighi in materia prevenzionistica ai lavoratori autonomi (che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 c.c.), nonché ai coltivatori diretti del fondo, ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, agli artigiani e i piccoli commercianti, oltre che ai componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c. Coerente è il disegno legislativo e chiara è la volontà del legislatore di responsabilizzare tutti coloro che sono impegnati in una determinata realtà lavorativa.

Gli obblighi posti in capo ai lavoratori possono essere distinti in due categorie: obblighi di carattere generale e obblighi specifici.

L’art. 20, comma 1, d.lgs. 81/2008 prescrive, per ogni lavoratore, l’obbligo generale di «prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro»136.

Questa del primo comma, è una norma di carattere generale, dal contenuto ampio e non tipizzato e, dunque, sfornita di sanzione penale in coerenza con il principio fondamentale della necessaria predeterminazione e tassatività delle condotte sanzionate penalmente137.

L’ampio concetto del prendersi cura non comporta soltanto l’obbligo della semplice osservanza delle disposizioni di legge o delle disposizioni eventualmente impartite dal datore di lavoro e/o dai sui collaboratori, ma impone al lavoratore di prestare un’attenzione consapevole ai suoi comportamenti e di assumere le condotte richieste da una specifica situazione. Egli, dunque, dovrà agire con attenzione, consapevolezza ed impegno nella prevenzione e dovrà astenersi dall’assumere comportamenti che possano mettere a repentaglio

136 Il testo normativo coincide, salvo piccole variazioni letterali, con l’art. 5, d.lgs. 626/1194.

137 Secondo alcuni, tuttavia, tale norma, essendo fonte dell’obbligo di attivarsi, assume comunque, rilevanza

penale, ai sensi dell’art. 40, comma 2 c.p.. Cfr. G.LAGEARD -M.GEBBIA, I soggetti penalmente responsabili in

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la propria e l’altrui sicurezza138, ossia porre in essere tutte le azioni e ad assumere tutti i

comportamenti idonei alla salvaguardia della salute e della sicurezza proprie e altrui, in proporzione alla formazione ricevuta, alle competenze che possiede e alle condizioni ambientali date.

Il secondo comma individua, invece, una serie di obblighi specifici a carico del lavoratore. Gli obblighi ivi contenuti non esauriscono ma, comunque, specificano, il dovere generale di prendersi cura di cui al comma 1. Pur trattandosi di obblighi specifici la normativa contiene previsioni piuttosto generali che individuano i comportamenti cui il lavoratore dovrà attenersi in riferimento a specifiche situazioni.

Ad esempio, di particolare rilievo è quanto previsto dalla lett. a) ove si prescrive che il lavoratore deve «contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro», ben esplicando il ruolo partecipativo e collaborativo che deve assumere il lavoratore nel modello quadripartito di responsabilità.

Alla successiva lett. b) è previsto che il lavoratore debba «osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale». Tale previsione altro non è che un’esplicitazione in materia di prevenzione, del generale obbligo di osservanza di cui all’art. 2104 c.c., nella quale si fa esplicito riferimento alla protezione tanto collettiva, quanto individuale, così sottolineando e riconfermando l’ispirazione dell’intero d.lgs. 81/2008 teso alla tutela del bene salute di cui all’art. 32 quale diritto inviolabile di ciascun individuo ed interesse generale della collettività. Nelle lettere c), d), f) e g) si individuano degli obblighi che potremmo definire tecnici, nel senso che si richiede al lavoratore di attenersi alle specifiche disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori; di utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; di utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione; di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; di non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

138 M.CORRIAS, Sicurezza e obblighi del lavoratore, cit., p. 72. Si veda anche M.FRANCO, La responsabilità del

datore e del preposto di lavoro, in materia di sicurezza nel D.lgs. 19 settembre 1194, n. 626, in Riv. it. dir. lav.,

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Di rilievo è invece la lett. e) nella quale si prevede che è compito del lavoratore «segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza». In tale norma risulta estremamente evidente la volontà del legislatore di rendere anche il lavoratore attore del sistema prevenzionistico. Egli, appena ne ha conoscenza, deve segnalare ai suoi preposti le potenziali situazioni di pericolo per l’incolumità propria e altrui; così rendendosi partecipe e protagonista dell’organizzazione preventiva.

Di sicura rilevanza è il dovere indicato dalla lettera h) di «partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro». La consapevolezza e la conoscenza delle tematiche in materia antinfortunistica sono elementi di rilevanza primaria, senza i quali il sistema non potrebbe funzionare. Il lavoratore non istruito e non informato, oltre che essere egli stesso un pericolo per l’incolumità propria e altrui è, oltretutto incapace di prendere parte attiva al sistema di prevenzione. Quell’organizzazione quadripartita – di cui più volte si è detto – si fonda sulle conoscenze e sulla consapevolezza di ciascun soggetto coinvolto nell’organizzazione.

In ultimo, il secondo comma dell’art. 20 si chiude con la previsione di cui alla lett. i) ove si impone ai lavoratori il dovere di sottoporsi ai controlli sanitari prevista dal medesimo d.lgs. 81/2008.

Riferito ai soli lavoratori che prestino la loro opera in appalto o in subappalto e ai lavoratori autonomi, è ulteriormente fatto obbligo di esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Inoltre, per quanto attiene ai lavoratori autonomi, come già evidenziato, il d.lgs. 81/2008 prevede per la prima volta, all’art. 21, comma 1, degli obblighi anche nei loro confronti. In particolare, questi debbono utilizzare le attrezzature di lavoro e munirsi di dispositivi individuali, in conformità alle disposizioni del decreto, oltre che, come detto, esporre la tessera di riconoscimento.

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Al secondo comma del medesimo art. 21, invece, è loro riconosciuta la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare ai corsi di formazione specifici in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il mancato rispetto delle prescrizioni sin qui esaminate oltre che dare luogo a responsabilità penale e/o amministrativa ai sensi degli artt. 59 e 60, d.lgs. 81/2208139; determina, senza

dubbio, un’inevitabile ricaduta sugli altri soggetti obbligati, incidendo anche profondamente sulla imputazione e ripartizione delle responsabilità in ordine all’evento dannoso140.

8. Responsabilità del datore dinanzi alla illegittima condotta dei lavoratori: