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II. LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

5. I modelli organizzativi e di gestione

Come osservato, l’adozione e l’attuazione di idonei modelli di gestione e di organizzazione funge da esimente della responsabilità dell’ente tanto con riferimento alla condotta degli apicali, tanto con riferimento alla condotta dei sottoposti287.

I modelli organizzativi e di gestione rappresentano, dunque, il vero cardine dell’intera disciplina della responsabilità amministrativa degli enti288.

Se adottati preventivamente, comportano l’esenzione da responsabilità della persona giuridica; se attuati successivamente alla commissione del reato (purché, tuttavia, prima della

287 E. GRAGNOLI, I modelli di organizzazione e gestione previsti dalla disciplina sulla responsabilità delle

persone giuridiche, in F. CARINCI – E. GRAGNOLI (a cura di), Codice commentato della sicurezza sul lavoro,

op. cit., p. 304 ss.

288 I modelli di gestione costituiscono, altresì, una novità per il nostro ordinamento. A dire il vero non erano

individuati neppure nelle convenzioni internazionali a cui la l. 300/2000 da esecuzione. Si tratta, piuttosto, di uno strumento mutuato dall’esperienza anglosassone dei compilance program.

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dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado), determinano la riduzione della sanzione pecuniaria289.

Il legislatore del 2008, oltre ad introdurre la previsione dell’art. 25-septies nel d.lgs. 231/20001, consapevole della specificità dell’area di rischio rappresentata dalla sicurezza sul lavoro, ha ritenuto di indicare espressamente i requisiti che il modello organizzativo deve possedere per poter efficacemente prevenire i reati di omicidio e lesioni colposi derivanti dall’inosservanza delle norme antinfortunistiche290; definendolo all’art. 2, comma 1, lett. dd)

come «modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro»

In particolare, secondo l’art. 30, comma 1, d.lgs. 81/2008 occorre che tale documento assicuri un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza

289 I modelli post factum, cioè realizzati dopo la commissione del reato, possono:

- se adottati prima dell’apertura del dibattimento di primo grado (che può essere a tal fine sospeso ai sensi dell’art. 65), possono concorrere ad evitare all’ente l’applicazione delle sanzioni interdittive (art. 17, lett. b) e di riflesso, impedire la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18) oltre che consentire all’ente di ottenere una sensibile riduzione della pena pecuniaria (riduzione compresa tra la metà ed i due terzi);

- anche la semplice dichiarazione di voler predisporre ed attuare tali modelli, unitamente alle altre condizioni enunciate nell’art. 17 del decreto, può giustificare la sospensione delle misure cautelari interdittive eventualmente adottate in corso di causa (art. 49), comma 1);

- le misure cautelari sono destinate ad essere revocate una volta attuati i modelli e le altre condizioni prevste dall’art. 17 (artt. 49, comma 4 e 50, comma 1);

- se adottati tardivamente possono concorrere a far ottenere all’ente la conversione delle sanzioni interdittive in quelle pecuniarie (art.78), dimostrando che la riorganizzazione aziendale ha consentito l’eliminazione delle cause che avevano determinato la commissione del reato

290 Parte della dottrina, ponendo in evidenza la formulazione della prima parte dell’art. 30, ai sensi del quale «Il

modello di organizzazione e di gestione …deve essere adottato ed efficacemente attuato», desume

l’obbligatorietà dell’adozione del modello di organizzazione. In realtà, però, la mancata adozione del modello – anche nel settore antinfortunistico – non trova alcuna sanzione a carico dell’ente. Una panoramica delle posizioni espresse dalla dottrina è offerta da R. LOTTINI, I modelli di organizzazione e gestione, in Il nuovo diritto penale

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sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Ai sensi del secondo comma tali attività devono essere documentate mediante «idonei strumenti di registrazione». Viene così recepita dal legislatore – e resa obbligatoria – la prassi tesa, appunto, a documentare le attività inerenti alla realizzazione ed al funzionamento del modello organizzativo.

I commi 3 e 4, inoltre specificano che il modello deve prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello ed un adeguato sistema di controllo sull’attuazione e sul mantenimento nel tempo del modello stesso.

Il modello delineato dall’art. 30, a ben vedere, non aggiunge molto rispetto a quanto già previsto dalla disciplina generale sula responsabilità degli enti; unica rilevante differenza risiede nel fatto che si sia imposta l’adozione ad substantiam della documentazione degli adempimenti di legge. In effetti, prevede il compimento, in sostanza, delle medesime attività previste dagli artt. 6 e 7, d.lgs. 231/2001 che sono state efficacemente sintetizzate dalla dottrina in: a) individuazione e gestione del rischio con predisposizione delle idonee misure di prevenzione e di protezione, b) creazione di una rete di controllo e di verifica dell’idoneità e efficacia del modello stesso; c) predisposizione di un adeguato sistema disciplinare che sanzioni le violazioni delle regole contenute nel modello e le renda così effettive291.

Significativa, invece, è la previsione di cui al comma 5, ove si stabilisce che «in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti». Precisa poi la disposizione, che agli stessi fini, ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 6

291 Si veda G.ZAMPINI, Sicurezza sul lavoro e modello organizzativo: quali responsabilità per il datore?, op.

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del d.lgs. 81/2008292. Tuttavia, la norma non è affatto chiara nell’individuare il limite

temporale entro il quale valga la presunzione di conformità: il concetto di prima applicazione non è ben definito293.

Occorre però sottolineare che i modelli di riferimento di cui all’art. 30 non contemplano alcuni rilevanti aspetti previsti dal d.lgs. 231/2001 e, pertanto, non può ritenersi che il comma 5 dell’art. 30 abbia implicitamente derogato alla disciplina di cui al d.lgs. 231. Anzi, la disposizione di cui al comma 5 limita espressamente la presunzione di conformità dei modelli standard solo alle parti corrispondenti. Pertanto, l’ente dovrà comunque integrare le regole tecniche con gli ulteriori requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001.

Invero, gli adempimenti imposti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro non esauriscono gli accorgimenti che l’impresa deve adottare per poter andare esente da responsabilità: «mentre lo scopo delle procedure contemplate dal d.lgs.81/2008 è quello di garantire il massimo livello possibile di sicurezza nei luoghi di lavoro, i modelli di organizzazione e gestione di cu al d.lgs. 231/2001 sembrano integrare una sorta di cautela di secondo livello»294. Il modello organizzativo, pertanto, funge da strumento di «rafforzamento

del sistema» nel senso che ha ad oggetto anche l’osservanza di quei modelli già delineati in un’ottica prevenzionistica295.

292 Le linee guida UNI_INAIL ed il BS OHASA (British Standard Occupational Healt and Safety Assesment

Series) sono dei documenti di natura tecnica che contengono regole da seguire per la realizzazione di sistemi di

gestione della sicurezza che esprimono la best practice nazionale e internazionale in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

293 Cfr. IELO, Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e

responsabilità degli enti, in Resp. amm. soc. enti, 2, 2008, p. 70 ss.; ROSSI -GUERINO, Art. 25-septies d.lgs.

23/2001, art. 30 d.lgs. 81/2008 e modello di organizzazione, gestione e controllo: ambiti applicativi e rapporti,

in Resp. amm. soc. enti, 2009, p. 11; R.LOTTINI, I modelli di organizzazione e gestione, in Il nuovo diritto penale

della sicurezza nei luoghi di lavoro, F. GIUNTA-D.MICHELETTI (a cura di), op. cit. p. 189, secondo il quale la

locuzione dovrebbe stare a significare che l’adozione da parte dell’ente del sistema di gestione delineato dalle linee guida, nell’immediatezza della loro adozione e attuazione da parte dell’ente, farebbe operare la presunzione di conformità. Tale presunzione però, varrebbe solo fino a quado non siano intervenuti – o sarebbero dovuti intervenire – i meccanismi di revisione del sistema.

294 P.ALDROVANDI, La responsabilità amministrativa per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di

lavoro alla luce del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in Indice pen., 2009, p. 507.

295 In questi termini Cfr. E.AMATI, La responsabilità degli enti per i reati colposi di omicidio e lesioni gravi o

gravissime, commessi in violazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro, in L.MONTUSCHI (a cura di),

La nuova sicurezza sul lavoro. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, vol. III, Norme penali e processuali, G.INSOLERA (a cura di), Zanichelli, 2011, p.71 che richiama M. BONATI, Omicidio colposo o lesioni

gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sub art. 25-septies, in Enti e responsabilità da reato, CADOPPI-GARUTI-VENEZIANI (a cura di), Utet, 2010, p. 426.

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6. Incidenza del modello organizzativo sul dovere di vigilanza del datore di