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La prima attuazione della legge delega n 300/2000 e la successiva estensione ai reati colposi

II. LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

3. La prima attuazione della legge delega n 300/2000 e la successiva estensione ai reati colposi

Nel delineare il quadro normativo della responsabilità amministrativa degli enti, l’art. 11 della legge 300/2000, individua un ampio elenco di “reati presupposto”. Tuttavia, la prima versione del d.lgs. 231/2001, di attuazione della delega in parola, pubblicata nella G.U. del 19 giugno 2001, n. 140, portava a compimento la previsione di responsabilità amministrativa degli enti solo con riferimento ai reati di «indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico» (art. 24) e di «concussione e corruzione» (art. 25). Tutte le altre fattispecie di reato previste nella delega non trovavano ivi riscontro alcuno265.

265Successivamente, il d.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 23 novembre

2001, n. 409, ha interpolato in tale corpus normativo l’art. 25-bis che consente la punibilità dell’ente in relazione alla commissione dei delitti previsti dal Codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (precisamente: artt. 453, 454, 455, 457, 460, 461, 464 c.p.), connesse all’entrata in vigore dell’euro. Inoltre, in attuazione della delega contenuta nella l. 3 ottobre 2001, n. 366, riforma del diritto societario, è entrato in vigore il 16 aprile 2002 il d.l. 11 aprile 2002, n. 61 che estende la responsabilità amministrativa delle società ad una numerosa serie di reati c.d. societari previsti dal Codice civile. Con l’art. 3 della l. 9 gennaio 2006, n. 7 sono stati introdotti gli articoli 25-quater e 25-quater 1, in materia, rispettivamente di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico ed in materi di pratica di mutilazione degli organi genitali femminili. Con l'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è stato introdotto l’art. 25-quinques in materia di

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Il legislatore del tempo fece una scelta di tipo minimalista266 «scopo di favorire il progressivo

radicamento di una cultura aziendale della legalità»267, quasi a voler concedere

all’imprenditore un termine a difesa, tale da consentirgli di prendere gradualmente confidenza con il nuovo sistema di responsabilità e di sanzioni.

Tra le norme di cui fu rinviata l’attuazione vi era l’art.11, che delegava il Governo a «prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale […] commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro».

Fu, solo con l’articolo 9 della legge 123/2007 che si aggiunse al d.lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-septies ai sensi del quale si sanzionano le persone giuridiche in caso di «omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme

delitti contro la personalità individuale. Con articolo 9 comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 è stato introdotto l’art. 25-sexies in materia di abusi di mercato. Con l'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'articolo 300 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è stato introdotto l’art. 25-septies in materia di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Con l’articolo 63 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, successivamente modificato dall'articolo 3, comma 5, lettera b), della l. 15 dicembre 2014, n. 186 e da ultimo sostituito dall'articolo 72, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 è stato introdotto l’art. 25-octies in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio. Con l’art. l'articolo 15, comma 7, lettera c), della legge 23 luglio 2009, n. 99 è stato inserito l’art. 25-nonies in materia di delitti in materi di violazione del diritto d’autore. Con dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 è stato introdotto l’art. 25-dicies in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Con l’art. l'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 è stato introdotto l’art. 25-unidecies in materia di reati ambientali poi integrato dall’articolo 1, comma 8, lett. a) e b), della l. 22 maggio 2015, n. 68. Con l’art. 'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 è stato introdotto l’art. 25-duodecies, in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare poi integrato articolo 30, comma 4, della l. 17 ottobre 2017, n. 161. Con l’articolo 5, comma 2, della l. 20 novembre 2017, n. 167 è stato introdotto l’art. 25-terdecies in materia di razzismo e xenofobia.

266 S.DI PINTO, La responsabilità amministrativa da reato deli enti, Giappichelli, 2003, p.8, ricorda come sulla

base dell’elaborato redatto dalla Commissione ministeriale presieduta del dott. Giorgio Lattanzi, il Governo ha dato attuazione soltanto a una minima parte della legge delega (art. 1, comma 1, lett. a) e come la Relazione di accompagnamento non escludeva che in futuro l’ambito di estensione della responsabilità da reato degli enti collettivi potesse allargarsi, ma sottolineava come fosse preferibile “una scelta minimalista” che prendesse atto dei forti contenuti innovativi del nuovo sistema di disciplina sanzionatoria, tali da consigliarne un’attuazione graduale. Si veda anche S.M.CORSO, Lavoro e responsabilità di impresa nel sistema del d.lgs. 8 giugno 2001,

n. 231, op. cit., p. 354.

267 Si veda la Relazione di accompagnamento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in G. GARUTI,

Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Cedam, 2002, p. 473. Per un’attenta

analisi dei lavori preparatori al decreto si veda C.PIERGALLINI, La disciplina della responsabilità amministrativa

delle persone giuridiche e delle associazioni – Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale, in Dir. pen. e proc., 2001, p. 1355 ss. Si veda anche G.AMARELLI., La responsabilità degli enti e la problematica

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antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro» (artt. 589 e 590, comma 3, c.p.). Successivamente, l’art 25-septies è stato modificato dall’art. 300 del d.lgs. 81/2008, il quale non solo ha ridefinito la rubrica della norma, che oggi fa riferimento più sinteticamente alla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro; ma ha altresì rimodulato la risposta sanzionatoria prevista in relazione ai reati in questione. Infine, il d.lgs. 106/2009, pur lasciando invariato l’art. 25-septies, ha indirettamente inciso sui presupposti della responsabilità degli enti: anzitutto sono state modificate le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro alle quali l’art. 25-septies rimanda; inoltre, sono state introdotte importanti novità in tema di modelli organizzativi e delega di funzioni.

Così, oggi, l’art. 25-septies prevede tre ipotesi di reato commesse in violazione delle norme antinfortunistiche:

«1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi».

Significativo è il fatto che, con l’introduzione dell’art. 25-septies ha avuto ingresso nel d.lgs. 231/2001, la categoria dei reati colposi268. Prima di allora l’intera disciplina di cui al d.lgs.

231/2001 era interamente incentrata sulla commissione di reati presupposto di tipo doloso.

268 Si consideri che in numerosi ordinamenti esteri la previsione della responsabilità penale per i delitti colposi

e, in particolare per i delitti inerenti la materia prevenzionistica, ha costituito storicamente il primo punto di emersione della responsabilità penale delle persone giuridiche, di seguito estesa a tutti i corporate crime.

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Tale circostanza ha evidenziato problemi di non secondario rilievo in merito alla effettiva applicabilità dell’intero impianto di cui al d.lgs. 231/2001 ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose: il legislatore delegato non provvedeva, a suo tempo, a delineare all’interno della trama della responsabilità da reato degli enti un sottoinsieme dedicato ai delitti colposi. E, non lo ha fatto neppure in un secondo momento: a seguito dell’introduzione tra i reati presupposto anche di fattispecie colpose, il legislatore si è meramente limitato ad estendere a questi ultimi il quadro accusatorio e punitivo delineato per gli altri illeciti, nonostante l’evidente diversità strutturale e funzionale tra tali delitti.

I persistenti problemi di coordinamento normativo tra la parte generale del d.lgs. 231/2001 e la parte speciale di cui al suo articolo 25-septies sono stati dunque risolti in via interpretativa da dottrina e giurisprudenza.

Dei principali profili problematici si dirà tra breve, dopo aver almeno sinteticamente delineato i principi cardine su cui è stata strutturata la responsabilità amministrativa degli enti.