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II. INDIVIDUAZIONE DELL’AMBITO APPLICATIVO DELLA NORMA PER LA

6. Preposti

Quella del preposto è una figura professionale non contemplata dalle disposizioni del codice civile e, sino all’intervento del d.lgs. 81/2008, tale figura non trovava precisa definizione neppure nella normativa prevenzionistica. Fondamentale è, dunque, la definizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) del d.lgs. 81/2008, ai sensi della quale il preposto è la «persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce

della prevenzione e della protezione; aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; bb) vigilare affinché' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4. 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti».

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l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa»129.

Anche per il preposto trova applicazione l’ordinario principio di effettività; ed anzi, proprio in ragione della irreperibilità nell’ordinamento di un quadro definitorio di tal figura è, a maggior ragione, necessario provvedere ad un’attenta analisi e verifica della fattispecie concreta, dovendosi escludere la sufficienza di investiture solo formali130.

Preposto è colui il quale esercita funzioni di supervisione del lavoro, ossia di diretto controllo sulle modalità di esecuzione dello stesso. Si pensi alle figure di caporeparto, capocantiere, caposala, ecc.., tutte rientranti della definizione di preposto.

All’art. 19 del d.lgs. 81/2008 vengono individuati gli obblighi che, secondo le loro attribuzioni e competenze, sono previsti in capo ai preposti. È loro riservata la sovraintendenza e la vigilanza sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori, oltre che degli obblighi di legge, anche delle disposizioni aziendali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e del corretto utilizzo da parte degli stessi dei presidi antinfortunistici messi a loro disposizione; la verifica degli accessi sui luoghi di lavoro, specie nelle zone di esposizione a rischi gravi e specifici131;

129 A dire il vero, già nei decreti degli anni Cinquanta il preposto era identificato in colui che sovraintende alle

attività cui sono addetti lavoratori subordinati. Tuttavia, come detto, non vi era nell’ordinamento una precisa definizione dello stesso, né tanto meno una precisa individuazione delle sue responsabilità. Tale circostanza condusse la giurisprudenza ad esprimersi, al fine di colmare quel vuoto, in applicazione del principio di effettività. Si veda in tal senso Cass. pen., 26 ottobre 1990, n. 16409 «in tema di infortunio sul lavoro, l’esatta

individuazione del preposto, più che attraverso la formale qualificazione giuridica, va fatta con riferimento alle mansioni effettivamente volte nell’ambito dell’impresa». Nello stesso senso, Cass. pen., 6 luglio 1999, n. 11406

in Cass. pen. 2001, p. 1910 «in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il conferimento della qualifica

di preposto deve essere attribuita, più che in base a formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell’impresa. Ne consegue che chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato per ciò stesso, tenuto, a norma dell’art. 4, d. P.R. 27 aprile 1955, n. 547, all’osservanza ed all’attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori». S.BERTOCCO,Il ruolo del preposto, in CARINCI F. – GRAGNOLI E. (a cura di),

Codice commentato della sicurezza sul lavoro, op. cit., p. 254 ss.

130 Cass. pen., 06 maggio 2016, n. 24136, in CED Cass. pen. 2016; Cass. pen., 3 febbraio 2009, n. 19712 in CED

Cass. pen. 2009 ove, in riferimento alla disciplina pre d.lgs. 81/2008 già si affermava «in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, i dirigenti e i preposti, ai sensi dell'art. 1 comma 4 bis d.lg. n. 626 del 1994, sono, in quanto tali e nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, destinatari "iure proprio" e senza necessità di un'apposita delega dei precetti antinfortunistici che gravano sul datore di lavoro»; Cass. pen, 14 marzo 2014,

n. 22249 cit; Cass. pen., 23 ottobre 2015, n. 2536 in CED Cass. pen. 2016. Si veda anche Cass. pen., 04 marzo 2009, n. 12673, in CED Cass. pen., 2009: «In materia di prevenzione degli incidenti sul lavoro, il "capo

cantiere", anche in assenza di una formale delega in materia di sicurezza sul lavoro, è destinatario diretto dell'obbligo di verificare che le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative all'interno del cantiere rispettino le norme antinfortunistiche».

131 Si veda ad esempio Cass. pen., 24 novembre 2015, n. 4340, in CED Cass. pen., 2016 «In tema

di sicurezza sul lavoro, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, tra cui rientra il dovere di segnalare situazioni di

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particolari attribuzioni in caso di emergenza, quali ad esempio il compito dare le istruzioni affinché in caso di pericolo i lavoratori abbandonino il posto di lavoro; il dovere di segnalare al datore di lavoro e/o al dirigente l’eventuale sussistenza di carenza nei presidi antinfortunistici o nelle misure di sicurezza, nonché di ogni possibile situazione di pericolo di cui siano stati informati. Obbligo del preposto, come del resto di tutti i lavoratori è, inoltre, quello di frequentare appositi corsi di formazione.

Tuttavia, non sempre è agevole, specie nelle realtà aziendali più complesse, distinguere tra dirigenti e preposti. Invero, la distinzione è molto importante, specie in considerazione del fatto che assai diversa è l’estensione dei profili di responsabilità. Si tenga presente che per costante orientamento giurisprudenziale «non sono responsabili dell’incidente derivante dalla mancanza o dalla insufficienza di cautele e mezzi antinfortunistici coloro ai quali – non esplicando essi un potere di supremazia e di direzione nell’organizzazione del lavoro – spetta unicamente l’onere di vigilare sull’osservanza dei precetti imposti».