È vero che la novella del rito del lavoro costituì la “prova generale” della più ampia riforma del giudizio ordinario, ma i progetti inizialmente presentati mantennero ancora intatto il tradizionale effetto sospensivo dell’appello118. Una prima parziale apertura all’esecuzione provvisoria ex lege si rinvenne nel progetto presentato da Magistratura Democratica a valle della Conferenza nazionale della giustizia tenutasi a Bologna nel 1986119; segui poi il d.d.l. n. 2214/S/IX (Guardasigilli Rognoni), il quale, nel varare alcune modifiche urgenti al processo civile, propose l’abolizione dell’art. 283 c.p.c. e la totale rivisitazione dell’art. 282 c.p.c.; in particolare, tale disposizione prevedeva sia l’efficacia esecutiva ipso iure della sentenza di primo grado, sia che “il
giudice d’appello può disporre con ordinanza non impugnabile che
117
Non è questa la sede per dare atto delle principali novità della riforma del processo del lavoro e per capire se quest’ultimo fosse effettivamente ispirato ai chiovendiani principi dell’oralità, della concentrazione e dell’immediatezza. In proposito, basti considerare che tra le più importanti innovazioni della riforma, oltre all’esecutività ipso iure delle sentenze di condanna in favore del lavoratore, vi era anche l’introduzione di un rigido sistema di preclusioni ancorate per entrambe le parti agli atti introduttivi del giudizio di primo grado, nonché la previsione di penetranti poteri istruttori in capo al giudice del lavoro.
118
Si fa riferimento (i) al progetto Liebman del 1977, (ii) al d.d.l. delega n. 1463/S/VIII del maggio 1981 (elaborato, a sua volta, sulla base del progetto predisposto da una commissione
ad hoc nominata nel 1978 e presieduta dallo stesso Liebman), (iii) al progetto di riforme
urgenti per il processo civile redatto dai Proff.ri Fabbrini, Verde e Proto Pisani su invito dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, a valle del congresso di Bari dell’ottobre 1985, (iv) alla seconda versione di tale progetto rivista dai Proff.ri Fabbrini e Proto Pisani e, infine, (v) al progetto di riforma parziale ad opera del Prof. Tarzia del 1988.
119
Ove, sostanzialmente, si prevedeva che la sentenza di primo grado fosse esecutiva ex
lege, con la possibilità per il giudice di primo grado di escludere tale provvisoria esecutività
52
l’esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all’altra parte gravissimo danno”. Neppure tale progetto, tuttavia, riuscì ad attecchire, anche
a causa dell’opposizione di una parte della classe forense, particolarmente ostile alla novella, e decadde con la conclusione della IX legislatura 120.
Si arrivò, pertanto, al nuovo d.d.l. di “provvedimenti urgenti per il processo
civile” n. 1288/S/X (Guardasigilli Vassalli)121. Il progetto, attraverso l’introduzione di un progressivo sistema di preclusioni dinanzi al giudice di prime cure e il divieto dei nova in appello, si propose l’intento di valorizzare una volta per tutte il giudizio di primo grado; conseguenza ineludibile di ciò non poteva che essere la provvisoria esecutività ex lege della sentenza (art. 282 c.p.c.) e, in maniera correlata, il potere del giudice di appello di sospenderne l’efficacia esecutiva o l’esecuzione alla ricorrenza di gravi motivi (art. 283 c.p.c.), prevedendosi anche una particolare procedura da seguire nell’ipotesi di “giusti motivi d’urgenza” (art. 351 c.p.c.).
In linea di massina, il progetto fu ben accolto dalla dottrina122 e, dopo il relativo dibattito parlamentare123, sfociò nella legge 26 novembre 1990 n. 353 “Provvedimenti urgenti per il processo civile”.
120
Sul dibattito sorto intorno a tale progetto, cfr. l’ampia ricognizione effettuata da G. IMPAGNATIELLO, La provvisoria esecuzione, cit., 186 ss.
121
Il d.d.l. n. 1288 è riprodotto nel volume I lavori preparatori della riforma del codice di
procedura civile, in Documenti giustizia, 1991, fasc. 10.
122
A titolo esemplificativo, cfr. G.VERDE, Considerazioni sul progetto Vassalli, in Foro it., 1989, V, c. 253 ss.; B. CAPPONI, Le proposte di “riforma urgente” del processo civile, in
Foro it., 1989, V, c. 122 ss. Favorevole anche il CSM nel suo Proposte di riforme urgenti del processo civile: Parere sul disegno di legge concernente «Provvedimenti urgenti per il processo civile», in Foro it., 1989, V, c. 245 ss.
123
In sede di discussione, le modifiche più importanti riguardarono proprio l’inibitoria. Invero, a seguito del dibattito parlamentare, la competenza a decidere sull’istanza venne attribuita al collegio, adeguando in tal modo la relativa disciplina alle modifiche strutturali del giudizio di appello; inoltre, venne anche “ritoccata” la procedura da tenere nei casi in cui vi fossero stati “giusti motivi d’urgenza” e venne escluso il reclamo avverso l’ordinanza che avesse deciso sul decreto presidenziale reso inaudita altera parte. Da un punto di vista prettamente sostanziale, invece, non attecchì l’emendamento volto ad ammettere l’inibitoria nel caso fosse stata prestata idonea cauzione, nonché quello che, anticipando la soluzione recepita da legislatore circa 15 anni più tardi, inseriva tra i presupposti anche i “fondati
53
La nuova disciplina dell’esecuzione provvisoria e dell’inibitoria della sentenza d’appello entrò in vigore a partire dal 2 maggio 1995 per i giudizi instaurati dopo il 1° gennaio 1993 e per le sentenze pubblicate dopo il 19 aprile 1995, sulla base della disciplina transitoria regolata dall’art. 90 della legge n. 353/1990.
Come evidente, la portata dell’intervento normativo fu dirompente124, sovvertendo un sistema risalente alla fine dell’epoca romana e che il passare del tempo aveva solamente scalfito, ma mai realmente modificato.
L’inibitoria (salvo alcuni successivi interventi normativi, cui si darà conto nel prosieguo del lavoro)125 ne uscì nel complesso assai valorizzata: non tragga in inganno l’opzione del legislatore di accordare maggiore tutela alla parte vittoriosa all’esito del giudizio di primo grado attraverso la previsione di un’esecutorietà provvisoria ex lege della sentenza; per converso, come anticipato, proprio tale intervento ha reso il procedimento d’inibitoria l’unico ed effettivo momento nel quale le parti e il giudice possono confrontarsi per valutare la correttezza o meno della scelta aprioristicamente effettuata dal legislatore.
L’analisi della “nuova” inibitoria e delle sue successive (bensì limitate) modifiche sarà quindi trattata nel prosieguo del presente lavoro, con particolare riferimento alla sentenza di primo grado, unitamente ai profili teorici e sistematici dell’istituto in esame.
124
Per la portata della riforma del 1990 si rinvia, inter alia, a G.BALENA, La riforma del
processo di cognizione, Napoli, 1994, 327, che definì le modifiche all’esecuzione
provvisoria e all’inibitoria come “una delle novità più significative della riforma”.
125
Non si fa riferimento alla novella del 2005, che ha modificato le condizioni alle quali il giudice è tenuto ad ancorare la propria decisione sull’inibitoria (introducendo i “fondati” motivi), stabilendo quindi una valutazione senz’altro più rigorosa in limine gravaminis, bensì alla previsione di una pena pecuniaria in caso di istanza inammissibile o manifestamente infondata, introdotta dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.
54
CAPITOLO 2
CARATTERI GENERALI DELL’INIBITORIA
PROCESSUALE
SOMMARIO: 1. Punto di partenza: il nuovo ruolo dell’inibitoria processuale - 2. I tratti