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Legislazione italiana sul credito al consumo e sui mutui ipotecari

2. Ripagamento rateale di un prestito

2.3. Legislazione italiana sul credito al consumo e sui mutui ipotecari

Pertanto, n=66 canoni mensili posticipati, ciascuno pari a €

devono essere versati in uno spazio di tempo di 5 anni e 6 mesi.

2.3. Legislazione italiana sul credito al consumo e sui mutui ipotecari

Come spiegato in McCutcheon-Scott (1986, pag. 255), “nel recente passato i governi di vari paesi hanno approvato leggi indirizzate a rendere le persone

a) che prendono in prestito denaro;

b) o comprano beni o servizi con pagamento rateale;

più consapevoli del vero costo del credito, consentendo loro pure di confrontare i veri tassi di interesse impliciti nei vari schemi di prestito. Esempi di tali leggi sono il Consumer Credit Act del 1974 (UK) e il Consumer Credit Protection Act del 1968 (USA). … Le regole contenute nel Consumer Credit Act del 1974 stabiliscono quali elementi vadano considerati come parte delle spese totali per l’ottenimento del credito e come il tasso di interesse applicato debba essere calcolato. Il tasso, chiamato APR (annual percentual rate of charge), è definito come il tasso annuo effettivo di interesse composto della transazione, ottenuto risolvendo l’opportuna equazione (del valore), tenendo conto di tutti gli elementi costituenti le spese totali per il credito. Le spese totali per il credito e l’APR devono essere dichiarati nelle pubblicità e nel proporre contratti di credito al consumo.”

Anche in Italia, nella pubblicità e nei contratti, per esempio di

acquisto con pagamento dilazionato o rateale (per esempio, di un autoveicolo, di mobili, o di elettrodomestici) da parte di un consumatore, vale a dire di “una persona fisica che accede al credito per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”;

• prestito per esigenze finanziarie diverse a favore di un consumatore;

• mutuo ipotecario a favore di una persona fisica o di una persona giuridica;

devono essere dichiarati 2 diversi indicatori, denominati TAN (tasso annuo nominale) e TAEG (tasso annuo effettivo globale) nei primi due casi, TAN e ISC (indicatore sintetico di costo) nel terzo caso. Ciò discende dall’emanazione

della legge 142 del 19/2/1992 contenente, fra l’altro, norme sul credito al consumo, sancite in recepimento delle 2 direttive della CEE (oggi UE) 87/102/CEE e 90/88/CEE;

• della legge 154 del 17/2/1992 sulla trasparenza in materia di operazioni e servizi finanziari;

• del decreto del ministro del Tesoro dell’8/7/1992 e del provvedimento del governatore della Banca d’Italia del 24/5/1992 in attuazione della legge 154 del 17/2/1992;

del decreto legislativo 385 del 1/9/1993, il testo unico della banca e del credito, come pure del decreto legislativo 58 del 24/2/1998, il testo unico dell’intermediazione finanziaria. Il primo testo unico abroga le norme pertinenti contenute nelle prime 2 leggi dell’elenco;

• del decreto del comitato interministeriale per il Credito ed il risparmio del 4/3/2003 e del conseguente provvedimento di attuazione del governatore della Banca d’Italia del 25/7/2003;

• di successivi aggiornamenti come pure di ulteriori provvedimenti.

Tra gli ulteriori provvedimenti figura la legge 108 del 7/3/1996 sulla lotta all’usura, che pone un tetto al tasso di interesse applicato a un prestito. Più precisamente, all’inizio di ogni trimestre il ministero del Tesoro rileva, attraverso la Banca d’Italia, il tasso (annuo) effettivo globale medio, comprensivo di ogni commissione e spesa, imposte e tasse escluse, applicato da banche e intermediari finanziari nel corso del precedente trimestre ai prestiti della stessa categoria. I diversi tassi (annui) effettivi globali medi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro la fine del trimestre di rilevazione; una volta aumentati della metà, costituiscono il limite oltre il quale si configura il reato di usura nel successivo trimestre. Se, per ipotesi, sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale.

OSSERVAZIONE. Le operazioni di credito al consumo hanno durata usualmente compresa tra i 2 e i 5 anni e importo non superiore a €31.000, mentre i mutui ipotecari hanno durata usualmente compresa tra i 7 e i 20 anni. Come spiegato in Borroni-Oriani (2008, sez.

3.4.3), il credito al consumo è concesso in assenza di garanzie reali; tuttavia, può assumere la specie di mutuo chirografario, può prevedere una fidejussione, oppure il rischio di credito può essere mitigato mediante la cessione del quinto dello stipendio o della pensione, direttamente versato dal datore di lavoro o dall’ente previdenziale del debitore all’intermediario finanziario. In tal caso, il rischio di infortunio, morte e perdita del lavoro va opportunamente coperto.

Definizione. Il TAN è il tasso interno annuo (di interesse composto) dell’operazione calcolato sull’importo lordo del prestito. Esso determina, in funzione del capitale prestato e della durata del prestito, la quota di interesse e la quota di capitale di ciascuna rata presente nel piano di ammortamento. Nello stabilire il TAN, l’intermediario finanziario tiene conto sia del rischio di tasso sia del rischio di credito.

Definizione. Il TAEG/ISC è il tasso interno annuo (di interesse composto) dell’operazione qualora si tenga conto che sul debitore gravano pure oneri accessori quali spese di istruttoria e di apertura pratica come pure eventuali spese di perizia e di assicurazione, se quest’ultima è richiesta dalla banca o dall’intermediario finanziario. Le spese di istruttoria e apertura pratica (di perizia) sono sostenute dalla banca o dall’intermediario finanziario per valutare e gestire la domanda di finanziamento (per valutare la garanzia reale). Tasse e imposte non vanno prese in considerazione.

Il TAEG/ISC va indicato con 2 cifre decimali, mentre tutti i passaggi intermedi vanno eseguiti con una precisione di almeno 8 cifre decimali; la regola per il calcolo dei giorni è effettivi/365.

OSSERVAZIONE. Il contratto di mutuo ipotecario va stipulato in Italia come atto pubblico davanti a un notaio, il quale provvede pure all’iscrizione dell’ipoteca presso la Conservatoria dei registri immobiliari e, eventualmente, alla sua cancellazione, sulla scorta di una lettera di assenso della banca mutuante. L’ipoteca ha una durata legale di 20 anni. Diverse ipoteche a garanzia di diversi creditori possono essere iscritte sullo stesso immobile; alla prima ipoteca in ordine di tempo corrispondono il primo grado e quindi la massima priorità in caso di esproprio e vendita dell’immobile. Nel calcolare l’ISC non si può tenere conto di tali spese notarili.

Esempio 13. Un mutuo ipotecario di €250.000, stipulato da una famiglia per l’acquisto della propria abitazione, deve essere ripagato in 20 anni attraverso il versamento di 240 rate mensili costanti posticipate, ciascuna pari a €1.541,43. Inoltre, al momento dell’erogazione del prestito la famiglia mutuataria versa alla banca mutuante: le spese di istruttoria pari a €875 (0,35% dell’ammontare del mutuo), le spese di perizia pari a €500, l’imposta sostitutiva pari a

€625 (0,25% dell’ammontare del mutuo; per un immobile diverso dalla prima casa, l’aliquota fiscale sarebbe stata del 2%). Per determinare TAN e ISC del mutuo bancario in esame, si sceglie il mese quale unità di tempo per poi procedere nel modo seguente.

Svolgimento. Per ricavare il TAN i si calcola dapprima il tasso mensile di interesse composto i12 che soddisfa l’equazione

|12

secondo la quale il prestito lordo al momento dell’erogazione è pari al valore attuale di tutte le rate contrattuali. Il TAN (convertibile mensilmente) è allora pari a i=i12*12; avvalendosi interesse composto i che soddisfa l’equazione 12

|12

secondo la quale il prestito al lordo delle imposte al momento dell’erogazione è pari al valore attuale di tutte le rate contrattuali (un’eventuale spesa di incasso della rata, per esempio €2, andrebbe sommata alla corrispondente rata). Il prestito netto ammonta invece a

OSSERVAZIONE. Per la banca, a un solo esborso fanno seguito diversi incassi; pertanto, come spiegato nella sezione 3, il tasso interno di interesse determinato nei 2 casi è unico.

Negli esercizi 27 e 28 si calcolano, rispettivamente, il TAEG di un prestito per esigenze finanziarie diverse e il TAEG di un acquisto con pagamento rateale.

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Esercizio 27. Una banca conceda a un pensionato un prestito per esigenze finanziarie diverse di €11.000 contro cessione di un quinto della sua pensione. Il piano di ammortamento preveda il pagamento di 48 rate mensili costanti posticipate, calcolate sulla base di un TAN del 5,40%. Al momento dell’erogazione del prestito il pensionato deve versare alla banca finanziante: le spese di istruzione della pratica pari a €120, il premio unico dell’obbligatoria assicurazione sulla vita pari a €880. Il pensionato paga pure la parcella della visita medica preliminare alla stipula della polizza assicurativa. Si determini il TAEG riportato nel contratto sottoscritto dal pensionato.

Soluzione. Il tempo t sia misurato in mesi, i rappresenti il TAEG incognito e i12 il tasso mensile equivalente. La rata mensile posticipata vale

si trae dapprima, avvalendosi della procedura iterativa incorporata in un foglio elettronico,

%

Esercizio 28. Un impiegato acquisti un’utilitaria al prezzo omnicomprensivo di €16.250 pagandola ratealmente. A un anticipo di €6.250 fanno seguito 48 rate mensili posticipate;

calcolate sulla base di un TAN del 4,50%. Le spese di apertura pratica sono pari a €300, la spesa di incasso di ciascuna rata è pari a €3 mentre l’imposta di bollo è di €24. Poiché l’ammontare della rata mensile non deve superare il 33% dello stipendio, l’impiegato consegna al concessionario una copia della sua più recente busta paga; inoltre, prima di concedere il prestito, la società finanziaria del gruppo automobilistico accerta il suo grado di indebitamento e la sua correttezza. Si determini il TAEG riportato nel contratto sottoscritto dall’impiegato.

Soluzione. Il tempo t sia misurato in mesi, i rappresenti il TAEG incognito e i il tasso 12 mensile equivalente. La rata mensile posticipata vale

si trae dapprima, avvalendosi della procedura iterativa incorporata in un foglio elettronico,

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