Il 26 giugno 2015 è entrato in vigore il Regolamento UE 20.05.2015, n. 848, relativo alle procedure d’insolvenza142, nel
quale è stato rifuso il Regolamento 1346/2000 con l’obiettivo di superarne le criticità in relazione alla sua concreta applicazione143.
Nell’elaborazione del testo del Regolamento del 2015 il legislatore europeo si è avvicinato ai principi espressi in seno all’UNCITRAL, con la Model Law sull’insolvenza transfrontaliera, e al Chapter 11 del Bankruptcy Code statunitense con riferimento alla disciplina della ristrutturazione delle imprese144.
142 Il Regolamento 848/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alle procedure d’insolvenza (rifusione) è stato pubblicato in G.U.U.E. del 5 giugno 2015, n. L 141. Sull’ iter di approvazione del regolamento e sulla negoziazione avvenuta tra Consiglio e Parlamento europea si vedano C. GARLATTI, Regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza (rifusione), in Fallimento, 5, 2015, p. 509 ss.; P. DE CESARI, Il Regolamento 2015/848 e il nuovo approccio europeo alla crisi d’impresa, in Fallimento, 10, 2015,
pp. 1026 ss.
143 Le criticità insite al Regolamento 1346/2000 derivano dall’incapacità
di far fronte alle nuove sfide dettate dalla crisi economica e finanziaria che l’Europa degli ultimi anni ha dovuto fronteggiare e da un conseguente mutamento delle priorità dell’Unione europea, con riferimento soprattutto alla promozione del salvataggio dell’impresa in crisi. Cfr. C. GARLATTI, Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle procedure di insolvenza (rifusione), cit., p. 509.
144 Un ripensamento della materia era necessario anche alla luce dei
principi di promozione degli investimenti e sostegno delle imprese minori che sono alla base della Strategia europea 2020 e dell’Atto sulle
Il Regolamento 2015/848 ha l’obiettivo di garantire una maggiore efficacia delle procedure d’insolvenza transfrontaliera, mediante regole volte a favorire la cooperazione fra gli Stati membri, e, sulle orme del precedente Reg. 1346/2000, disciplina tre punti nevralgici della materia dell’insolvenza in Europa, quali: la competenza internazionale ad aprire procedure di insolvenza, la legge applicabile alle procedure una volta aperte ed il riconoscimento reciproco delle decisioni145.
In linea con l’obiettivo di incentivare gli Stati a favorire procedure di recupero e risanamento dell’impresa in crisi piuttosto che con finalità liquidatorie, il nuovo regolamento, a differenza del precedente, si estende alle procedure di pre- insolvenza, alle procedure c.d. ibride, nonché a quelle di composizione del debito per i consumatori.
Il Reg. 2015/848 si applica alle procedure concorsuali pubbliche, fra cui le procedure provvisorie (c.d. interim
proceedings), nelle quali il debitore è totalmente o
parzialmente spossessato del suo patrimonio ed è nominato un liquidatore, ovvero i beni e gli affari del debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza del giudice, ovvero è concessa la sospensione anche temporanea delle azioni esecutive individuali per consentire le trattative tra debitori e creditori, con la predisposizione di idonee misure a tutela dei creditori146. 145 Si veda P. DE CESARI, Il Regolamento 2015/848 e il nuovo approccio europeo alla crisi d’impresa, cit., p. 1028.
146 Articolo 1, Reg. 2015/848 consultabile al link: http://eur- lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32015R0848. Cfr. L. PANZANI, L’insolvenza in Europa: uno sguardo d’insieme, cit., p.1019; P. DE CESARI, Il Regolamento 2015/848 e il nuovo approccio europeo alla
La grande differenza rispetto alla disciplina previgente è data dal superamento della concezione dell’insolvenza147, come
presupposto necessario su cui innestare la procedura; di spossessamento e nella ridefinizione del termine “concorsuale” in senso più ampio rispetto alle legislazioni domestiche148, ampliando l’elenco dell’allegato A delle
procedure nazionali a cui il regolamento si applica.
Per quanto riguarda l’Italia, in particolare, il regolamento fuga ogni dubbio sull’inclusione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti149.
Un’ importante specificazione introdotta dal Regolamento è quella relativa alla nozione di COMI (centre of main interests del debitore) che all’art. 3 viene definito come “il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi”, al fine di prevenire i fenomeni di c.d. forum shopping150 mediante trasferimento del COMI151.
147 L’art. 1 consente l’applicazione del regolamento a fronte di una
“probabilità di insolvenza” non solo a fronte di uno stato d’insolvenza
manifesto.
148 L’art. 2 definisce le procedure concorsuali come “una procedura che
comprende tutti o una parte significativa dei crediti di un debitore a condizione che, nel secondo caso, la procedura non pregiudichi i crediti dei creditori non interessati dalla procedura stessa”.
149 P. DE CESARI, Il Regolamento 2015/848 e il nuovo approccio europeo
alla crisi d’impresa, cit., p. 1031.
150 Il forum shopping consiste nella possibilità che le parti hanno di
affidare la soluzione di una controversia alla cognizione di un giudice di uno Stato piuttosto che a quello di un altro. Per ulteriori specificazioni si veda L. PANZANI, L’insolvenza in Europa: uno sguardo d’insieme, cit., p. 1023 ss.
151 Per maggiori approfondimenti si vedano P. DE CESARI, op. cit., p.
1036 ss.; C. GARLATTI, Regolamento del Parlamento europeo e del
Altra rilevante novità è la previsione di un’apposita disciplina per l’insolvenza dei gruppi, contenuta nel Capo V del Regolamento. Pure da sottolineare è la previsione di una disciplina del gruppo in crisi. L’art. 2, par. 13, definisce il gruppo di società come «un’impresa madre e tutte le sue imprese figlie» e precisa ulteriormente, al par. 14, il significato di impresa madre come «l’impresa che controlla, direttamente o indirettamente, una o più imprese figlie. Un’impresa che redige un bilancio consolidato conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio è considerata quale impresa madre».
La difficoltà insita in tale disciplina sta nello stabilire in modo univoco quale sia la società holding, dal momento che la competenza è dei giudici dello Stato in cui essa ha sede.
Il Regolamento prevede obblighi di comunicazione e cooperazione fra i giudici degli Stati membri e la possibilità per il gestore della procedura nazionale di ogni società del gruppo di presentare davanti ad ogni giudice con giurisdizione su una società del gruppo un piano di coordinamento per la risoluzione delle situazioni di insolvenza 152.
Il legislatore europeo ha dimostrato di attingere alle esperienze maturate negli altri Paesi europei ed ai principi espressi dalla Model Law in materia di insolvenza: per tanto la liquidazione del patrimonio del debitore ed il soddisfacimento dei creditori
152 Cfr. L. PANZANI, L’insolvenza in Europa: uno sguardo d’insieme, cit., p.
1019 ss.; per ulteriori approfondimenti sulla regolamentazione della disciplina dell’insolvenza del gruppo si veda C. GARLATTI, Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza (rifusione), cit., pp. 512 ss.
diventa il fine della disciplina concorsuale che opera all’insegna della continuità aziendale153.