Nel campo dei fenomeni finanziari, dove l'esperienza pratica ha un'importanza cosi preponderante, e in cui le pretese riforme si ridu-cono bene spesso ad un vuoto cambiamento di nomi, giova ricordare come l'imposta sulle successioni possa vantare tradizioni antiche come poche altro, e sia venuta assumendo via via, massime sulla 'fine del passato secolo, importanza sempre maggiore fra i cespiti fiscali di quasi tutti i paesi civili (1).
A prescindere da altre mal note applicazioni anteriori, è certo che tale tributo fu stabilito da Augusta sotto forma di vicesima
heredi-tatum (2) : assoggettato a varie modifiche e poi definitivamente abo-lito, riappare nel periodo feudale col nome di relevio, come tassa di investitura dovuta al signore da parte di chi subentrava nell'eredità di un vassallo. La Rivoluzione, che abolì in Francia i diritti di
con-tróle e di centième dernier, vi sostituì, colle leggi del 1790 e del 22 frimaio dell'anno VII, una nuova tassa, tanto più gravosa quanto meno stretto era il vincolo di parentela fra il de cujus e l'erede. Il dominio francese introdusse anche da noi il tributo con tale ordina-mento, che, anche dopo la restaurazione, sopravvisse in quasi tutti gli ex-stati italiani (3). Avvenuta l'unificazione l'imposta dovette essere
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(1) V. RICCA SALERNO, L'imposta progressiva sulle successioni in Inghilterra e in Francia . in u Nuova Antologia », 1° aprile 1890, pag. 473 ; L'imposta sulle successioni in Italia, « ibidem », 1° maggio 1897, p. 106 ; SELIGMANN, Essais sur l'impòt, Paris 1914, chap. V, pag. 216 e segg.; LEROY-BEAULIEU, Traiti de la science des finances Paris 1912, pag. 644 e segg.
(2) Su questo tributo, d'importanza non pur finanziaria ma politica, che dicesi la causa dell'estensione del diritto di cittadinanza a tutti i sudditi dell'impero, v. MABQUARDT, De l'organisation financiire che» les Romains\vol. x del u Manuel des antiquités Romains » par MOMMSBN et MARQUARDT), Paris, 1888, p. 335; P. WILLEMS, Le droit public Romain Louvain, 1910, p. 481 (con copiosi riferi-menti bibliografici); MASÉ DARI, La imposta progressiva, Torino, 1897, p. 335.
(3) Non possiamo fare qui un esame storico di questa imposta, pure un'in-dagine delle variazioni via via introdotte nelle aliquote, tanto arida in appa-renza, ei darebbe la più esatta visione dell'evoluzione del tributo, e della sua
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regolata colla legge 21 aprile 1862, n. 585 (progetto Bastogi), che manteneva le aliquote assai moderate, du 0,50 °/0 in linea retta, a 10 % fra parenti oltre il 12° grado od estranei, concedendo l'esen-zione in linea retta e fra coniugi .fino a L. 500. Seguirono numerose riforme in cui l'elemento predominante fu un successivo graduale ina-sprimento: ricorderò la legge 22 luglio 1894, n. 339 (progetto Son-nino), che, soppressi i decimi addizionali stabiliti nel 1862, nel '70 e nel '88, portava le aliquote da un minimo di 1,60 °/o 'n linea retta, ad un massimo di 15 % tra parenti oltre il IO4 grado od estranei, esentando per J/io della tassa le quote individuali non eccedenti 500 lire. Ma la legge fondamentale, che dischiuse nuove vie all'ordi-namento dell'imposta, fu quella del 23 gennaio 1902, n. 25 (propo-nenti gli onorevoli Carcano, Di Broglio e Giolitti), che introduce per la prima volta la progressività col sistema degli scaglioni, eleva le aliquote fino al 22 °/0 (fra parenti oltre il 6° grado od estranei per l'ultimo scaglione di quota ereditaria, sopra il milione), esentando le quote non superiori a L. 100, stabilisce innovazioni nell'accertamento dei valori immobiliari, concedendo, in alcuni casi dilazioni al paga-mento (1).
progressiva trasformazione da tassa in imposta. Negli ex-stati italiani le aliquote sono generalmente miti: negli Stati Sardi variano d a ' 1 % (in linea retta) a 1 0 % (fra parenti oltre il 12° grado, od estranei) e quell'ultimo tasso non è raggiunto altrove, salvo che nelle Marche e nell'Umbria. Nel Lombardo-Veneto, in cui l'imposta è regolata dalla legge del 9 febbraio 1850, immune dall'in-fluenza francese, il saggio varia, per il valore netto degli immobili, da 2 , 5 0 % (in linea retta) a 9 , 5 0 % tra estranei: nella Toscana, invece, vige per la linea retta un tasso fisso (pari a nostre L. 6,72), di cui beneficano anche gli istituti di carità, mentre negli altri casi l'aliquota sale fino ad un massimo dell'8%. In parecchi stati (Marche, Umbria, Modena, Parma, Romagnc) le successioni in linea retta fruiscono d'esenzione, mentre nel Regno delle Due Sicilie ogni diritto fiscale fu abolito nel 1819. — Per più ampi ragguagli in proposito cfr.
u Bollettino di Statistica e Legislazione comparata », 1901-2, voi. li, p. 124 e segg. ; e MISHROCOHI, L'imposta sulle successioni in Europa, Foligno, 1916, p. 48-9.
(1) Per la storia del tributo in Italia v. NINA, Successioni {Tassa sulle) in
« Digesto Italiano », tit. il, p. 906; VIGNALI, Le tasse di registro s, Milano, 1906,
v o i . i , p a g . 9 4 e s e g g . ; MISEROCCHI, op. cit., p. 4 7 ; PRINCIVALLE, Le tasse di
registro, Torino, 1898, voi. i, pag. 7; RICCA SALERNO, Le entrate ordinarie dello
Stato (in » Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano »
dell'OR-LANDO, v o i . i x ) , p. 139 e segg.'; e art. cit. in « N u o v a A n t o l o g i a » , 1 8 9 7 ; MASSEY
e VALENZA, Le tasse di successione e di donatione nel decreto 27- settembre 1914, Bologna, 1915, cap. a; e la Relazione della « Commissione Reale per la riforma
delle leggi relative alle lasse sugli affari, parte x, Roma, 1908, p. 11 e segg., p. 239 e segg. — Per le più recenti riforme: BORGATTA, L'evoluzione dell mposta
successoria in Italia in » 11 Contribuente Italiano », 1920, p. 338; MEDA, Le lasse
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Fu questo il punto di partenza di radicali cambiamenti nell'organiz-zazione del tributo, il quale col 1914 entra in una rapida evoluzione, che, sotto la spinta delle necessità del bilancio di guerra e del dopo-guerra e specialmente delle nuove concezioni in materia di politica tributaria, conduce dopo varie riforme, alla nuova legge del 24 set-tembre 1920. Già il 3 febbraio 1914 il ministero Giolitti aveva presen-tato alla Camera un progetto di legge che, benché naufragato per varie cause, gioverà ricordare, in quanto che conteneva innovazioni che più tardi furono in gran parte adottate (1). Le principali caratteristiche della riforma consistevano in ciò :
1° In un aumento del numero delle classi per estenderne la pro-gressività, che doveva incominciare dalle 30 mila lire in linea retta, tra coniugi e tra fratelli, e dalle 20 mila per gli altri successibili. La riforma era consigliata dal fatto che allora le quote ereditarie sotto le 50 mila lire rappresentavano il 99,20 % del numero totale e il 62,41 % del complessivo ammontare.
2° In un inasprimento generale delle aliquote, anche per quote ereditarie modeste e devolute tra parenti stretti. 11 che dava una larga base alla riforma.
3° Nella parificazione agli effetti del tributo dei parenti oltre il 4° grado agli estranei.
4° Nell'introduzione di un'imposta complementare sull'intero asse ereditario, che andava da 1 % le 10.00L e le 50.000 lire) al 6 % (sopra un milione) (2).
Da tutte queste riforme si prevedeva un incremento di quasi 24 mi-lioni nel gettito dell'imposta, senza tuttavia, osserva il relatore, rag-giungere una pressione media eccessiva, perchè sarebbe stata del 6 " 0, inferiore quindi a quella francese ed inglese.
Il progetto non trovò fortuna, e poco appresso cadeva anche il Ministero che l'aveva proposta, ma il Gabinetto che lo sostituì, pre-sieduto dall'on. Salandra, per l'urgente necessità delle pubbliche spese in quella vigilia di guerra, con decreto legislativo del 27 settembre 1914, n. 1042, non esitava ad introdurre nell'ordinamento del tributo inno-vazioni radicali, che balzano subito allo sguardo di ehi consideri la nuova tabella delle aliquote.
Il generale inasprimento da cui si preventivavano ben 16 milioni,
(1) V. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV, Sess. 1913 14. Documenti n. 68, 68*, 68 hi*. 68* '"'«; TIVARONI, L imposta sulle successioni nella finanza contemporanea, Torino, 1916, p. 40.
(2) Per la critica di questa proposta v. EINAUDI, Corso di scienza della finanza', Torino, 1916, p. 546.
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era ottenuto per quattro diverse vie : elevando le aliquote, che attin-gono un massimo di 30 % ? sostituendo nella progressione il sistema per classi a quello per scaglioni, cercando con opportuni temperamenti di evitare sbalzi troppo repentini delle aliquote nel passaggio da una classe alla successiva (1) ; distinguendo dodici classi, là dove la legge del 1902 non distingueva che otto scaglioni ; pareggiando agli effetti dell'imposta i parenti oltre il 4° grado agli estranei.
Si aggiunge* all' imposta l'addizionale del 5 % , devoluta allo Stato che passa un compenso fisso ai comuni danneggiati dal terremoto (2).
L'evoluzione dell'imposta continua col D. Lt. 21 aprile 1918, n. 629, le cui principali innovazioni consistono nella riduzione ad undici delle classi della tabella, riunendo le prime due in un'unica classe (da L. 1 a L. 1000); nella distinzione fra le successioni in linea retta'di quelle in primo grado dalle altre; nella costituzione di un nuovo articolo della tariffa (7°) pei parenti dal 4° al 6° grado, che tornano ad essere distinti dagli altri parenti più remoti e dagli estranei; infine in un inasprimento della progressività delle aliquote, che vanno gradatamente salendo dall'I al 9 % fra ascendenti e discendenti di primo grado, e dal 17 al 36 °/0 fra parenti oltre il 6° grado od estranei. — Ogni addizionale è abolita. Degne di nota le norme per un migliore accer-tamento delle quote di aziende industriali e commerciali, e dei depo-siti e conto-correnti intestati a più persone.
Ma di nuovo, e a poco più di un anno e mezzo di distanza, il R. D. 24 novembre 1919, n. 2163, apporta riforme anche più radicali. L'inasprimento è ottenuto per quattro vie:
1° Le classi da undici sono portate a quattordici, sostituendo l'ultima della tabella del 1918, con quattro nuove classi: l'XI» (da L. 1 a 5 milioni), la XII» (da L. 1 a 10 milioni), la XIII11 (da L. 1 a 20 milioni), la XIVa (da L. 1 a oltre 20 milioni).
2° Si aumentano le aliquote, accentuando la progressività tanto in funzione della minor strettezza del vincolo parentale, quanto in funzione dell'ammontare delle quote. Cosi che i saggi salgono grada-tamente, per gli ascendenti e discendenti in 1° grado, da 1 a 12 % , e fra parenti oltre il 6° grado od estranei dal 18 al 50 °/„ !
3° Si applica per la prima volta un criterio già da tempo soste-nuto nella dottrina (3), di tener conto di quel patrimonio che già
(1) V. Art. 3. Ne chiarisce la non del tutto semplice applicazione la Normale n. 117 del 22 dicembre 1914.
(2) V. D. Leg° 22 ottobre 1914, n. 1155.
(3) GARELLI, L'imposta successoria, Torino, 1896, p. 160; RICCA SALERNO, art. cit., p. 130; FLORA, Manuale della scienza delle finanze3, Livorno, 1917,
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fosse posseduto .dall'erede, e che ne aumenta quindi la capacità con-tributiva. Stabilendo, nel caso che questi non sia ascendente o discen-dente del de cujus, e già possieda un patrimonio proprio non inferiore a 200.000 lire, un'imposta complementare che va, secondo i casi, dal 5 al 10 % del valore dell'eredità (art. 3). — Per ogni figlio vivente dell'erede o del legatario compete la riduzione di l/t n della comple-mentare.
4° Si perfeziona l'accertamento dell'imponibile, stabilendo anche norme nuove per l'apertura delle cassette di sicurezza presso le banche e comminando pene pecuniarie ai colpevoli di infrazioni.
Tale rimase l'ordinamento dell'imposta fino alla legge del 24 set-tembre 1920, che con ulteriori inasprimenti compiva il ciclo di questa profonda e rapida trasformazione del tributo, verificatosi, attraverso ai decreti surricordati, nello spazio di un sessennio.
II. — 1 risultati finanziari delle riforme.
»
La rapidissima scorsa compiuta attraverso alle successive riforme legislative non ha per noi un mero interesse storico, ma può dar luogo a qualche considerazione, ove si tenga presente il contempo-raneo andamento del gettito del tributo, quale si può rilevare dalla
Tavola n. 1 (p. 270), dove accanto al gettito di ciascun anno (1), per meglio rilevarne le variazioni, ho calcolato i numeri indici ad esso riferentisi.
Prendendo le mosse dai dati ivi raccolti, e tenendo presente il get-tito dei principali cespiti finanziari, possiamo rilevare i seguenti fatti :
1° Notevole è anzitutto l'incremento del gettito dell'imposta suc-cessoria, che nello spazio considerato di circa sessant'anni si è ben più che ventuplicato. I numeri-indici che ho calcolati tenendo per base l'esercizio 1908-09 (come quello che è convenientemente lontano dalla riforma del 1902 e da quelle del periodo di guerra, e già
adot-p. 641 ; CODATO, L'imposta progressiva sulle successioni, Domodossola, 1915, adot-p. 50; GRIZIOTTI, Lì imposte sulla ticchetta dopo la guerra in « Giorn. degli Econ. e Riv. di Statistica », 1919, p. 127 e La riforma dell'imposta progressiva sulle successioni in I/alia in « Critica Sociale », 1910, p. 12; EINAUDI, Il problema della finanta post bellica, Milano, 1920, p. 160.
(1) Fonte principalissima di questi dati e dei snceeaaivi l'accurata pubblica-zione: Bilancio del Regno d'Italia negli eserciti finantiari dal 1862 al 1912-13, a cura della RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, R o m a , 1914. — Per gli anni più recenti le Espositxoni finanziarie annuali del ministro dei Tesoro e l'annuario
L'Italia Economica di RICCARDO BACHI (capo x, a cura di CESARE BACHI). fi
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T A V O L A N . L
Gettito dell'imposta successoria dal 1 8 6 2 al 1919-20.
erolsio finanziario Valore aa soluto (mll. di tire) Nnm. indioe Esercizio finanziario Valore assoluto (mll. di lire) Num. indioe Fseroislo finanziario Valore azsoluto (mil.dl lire) Nttm. indioe 1862 7,06 17 1882 29,39 72 1901-02 wj 36,96 90 1863 10,72 26 1883 31,04 76 1902-03 36,87 90 1864 11,70 29 1884-1 HB. 15,05 1903-04 38,82 96 1865 1189 29 1884 85 33,08 81 1904-06 40,16 98 1866 4 ; 11,42 28 1885-86 33,86 88 1905-06 41,65 102 1867 10,37 25 1886-87 34,27 84 1906-07 42,01 103 1868 C) 12,87 31 1887-88 36,60 90 1907-08 4 1 - 100 1869 13,89 34 1888-89 9) 34 — 83 1908-09 ti) 40,87 100 1870 d) 17,98 44 1889-90 36,52 89 1909-10 o) 48,83 119 1871 20,41 60 1890-91 36,84 * 90 1910-11 p) 49,97 122 1872 24,05 59 1891-92 37,40 92 ,1911-12 5007 122 1873 24,39 60 1892 93 -37,98 93 1912-13 50,27 128 1874 <) 24,08 59 1893-94 37,92 93 1913 -14 q) 60,45 128 1875 26,34 64 1894-95 h) 37 — 91 1914-16 r) 51,76 127 1876 25,08 61 1895-96 i) 37,65 92 1915-16 $) 65,06 169 1877 f ) 27,03 66 1896-97 l) 37,63 92 - 1916 -17 t) 75,88 186 1878 29,10 71 1897-98 37,16 91 1917-18»; 83,33 204 1879 26,79 63 1898-99 36,68 90 1918-19 129,45 817 1880 31,75 78 1899-1900 37,09 91 1919-20 v) .158 — 388 1881 28,53 70 1900-01 39,61 97
Osssrvazioni. - Disposizioni legislativa riguardanti l'imposta aullo successioni. — a) Con il 1* giugno 18112 entra in vigore la logge del 21 aprilo dello stesso anno, n. 585, sulle tasse di rogistro-— La leggo 14 agosto 1802, il. 702, applloa un primo decimo a titolo di sovraimposta di guerra. rogistro-— 5) Col 1» ottobre ontra in vigore la leggo del 14 luglio 1800, n. 3121, sulle tasse di rogistro : le quote di legittima sono esentato. - - e) Leggo 19 luglio 1808, n. 4480 ; rooa modificazioni alle leggi sulle tasse di registro, e toglie l'esenzione delle quote di legittima. — ih Logge 11 agosto 1870, u. 5784, allegato J f ; modificazioni allo tasae di registro; aggiunta di un secondo decimo. — «) Col 1° luglio entra in vigore la leggo dell'B giugno 1874, n. 1947, ohe modlfloa le tasse di registro o reca nuove disposizioni per l'accertamento del valori immobiliari. — Il E. D. 13 settembre 1874, n. 2078, coor-dina in un testo nnioo le leggi vigenti In materia. — / ) Legge l i luglio 1877, n. 4702: aumenta da 5 a 10 anni il tempo per la presorizione della tassa sulle suooessioul non denunciato. — g) Loglio 12 lnglio 1888, n. 5518: aumento di un terzo di deolmo: disposizioni per l'accertamento dei valori mobiliari. — /.) Legge 22 lnglio 1804, n. 330: nuovo aliquote e soppressione del decimi. — 0 Logge 25 agoeto 1805, n. 486 ; cerca di reprimere l'evasiono del valori mobiliari. - 1) Logge 26 luglio 1806, n. 341, recante modlfioho al sistema di valutazione dei beni immobili. — Col II. D. 20 maggio 1807, n. 217, ei redige un nuovo testo unioo. — mi Légge 23 gennaio 1002, n. 25, Allegato O: applioa nuovo aliquote, introducendo il prlnolplo della progressività col sistema dogli scaglioni, — n) Legge 28 dicembro 1008, n. 707, por la prooedura coattiva delle riscossioni. — Leggo 12 gonnatn 100*.», n. 1'.' .-stabilisce l'addizionale del 2'Vo a lavora del comuni danneggiati diti terremoto. — o) Legge 30 dicembre 1009, n. 703 : provvedimenti per le suocossionl apertesi nel comuni colpiti dal terremo!». -p) Legge 13 luglio 1010, n. 406, concede riduzioni d'Impoeta ai danneggiati dal terremoto. - l.egge 23 aprile 1911, n. 600, riguardante l'accertamento dell'imponibile. — q l l e g g o 26 glngno 1013, n. 051: oondono dolUiraposta pei danneggiati dal terremoto. — ri D. L. 27 settembre 1014, n. 1042, applloa una unova tariffa, inasprendo le aliquote od introducendo 11 sistema por olassl nella progressione. — Legge 1° aprilo 1015, n. 476, a favore dei colpiti dal terremoto. — «) D. L. 15 luglio 1015, n. 1153; conoede In alounl oasi dilazioni al pagamento. — -Decreto 17 febbraio 1016, n. 180, esenta il peculio castrense del morti In guerra. — f) D. L. 27 agosto 1016, n, 1058, per la repressione dello frodi at-tuatesi per mozzo delle deduzioni di spése funerarie e di ultima malattia, eco. — D. L. 1° ottobre
1910, n. 1403 : oeonzione per le successioni dei morti por oausn di guerra (por quote inferiori a L. 10.000, o per le prime 10 000 lire di quote non superiori a L. 30.000, devolute in linea retta od al coniuge). — « ) D, I., 21 aprilo 1018, n. 629 ; ritocca alcune olassl od Inasprisco le aliquote. Deoreto 0 maggio 1018. n. 670; sospende la decorrenza dei termini per la denunola delle succeaaloni di profughi o in loro favore. e) E. D. 24 novembre 1010, n. 2103 : applioa ima nuova tariffa Ina-sprendo lo aliquote, anche in ragione del patrimonio precedentemente posseduto* dall'erede.
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tato dal B A C H I nel suo pregiato anuuario: L'Italia Economica) ci mo-strano chiaramente tale aumento, salendo da 17, per l'esercizio 1862, a 100, per quello 1908-9, a 317, per quello 1918-19 (ultimo di cui abbiamo dati precisi), e a ben 388 per quello 1919-20 (secondo i dati provvisori dell'Esposizione Finanziaria dell'on. Meda, 19 dicembre 1920). 2° Rispetto al gettito delle entrate effettive complessive quello del -nostro tributo, dopo aver assunto sulla fine del passato secolo impor-tanza sempre maggiore, nei più recenti esercizi perdette terreno di fronte al notevolissimo incremento del primo. Valgano i pochi dati seguenti : a lato di ciascun esercizio finanziario è segnato in milioni di lire il provento totale delle entrate effettive ordinarie, e la parte che in esso rappresenta l'imposta successoria.
1862 Entrate effetti»e ordinarie (in milioni) 469,06 > • ! »/M
1881 » » » » 1269,58 I »/,„ d . c , a . l a t i t o ' /0 1908-1909 » » 2108,19 ( deinmpo.ta«,.o.r/sj 1914-1915 » » » » 2443,42 ( oeMOrlu r«j.pre. j ' / „ 1 9 1 7 - 1 9 1 8 » . » » 6 7 0 9 , 3 8 1 "6 N T A", 1'I U O L ,*A : | ' / , , 1 9 1 8 - 1 9 1 9 » » » 7 4 5 8 , 8 5 [ ' / „ 1919-1920 (dati provvisorii) 12.007,63 j [ •/„
3° Rispetto al gettito complessivo delle tasse sogli affari il get-tito dell'imposta successoria rappresenta una frazione non molto diffe-rente lungo tutto il periodo osservato, e precisamente una frazione uguale nel 1862 e nell'ultimo esercizio, dopo aver raggiunto sulla fine del secolo passato il massimo delia sua importanza relativa. Limitando anche qui la nostra osservazione a pochi esercizi troviamo che il pro-vento del tributo che c'interessa è all'incirca,nel gettito totale delle tasse sugli affari, 4/» nel 1862, nel 1881, */6 nel 1900-1, '/, nel 1908-9, '/, nel 1914-15, '/„ nel 1917-18, */, nel 1918-19 e final-mente ' / , (secondo i dati provvisori) nell'esercizio 1919-20.
Questo si può rilevare anche dalla Tavola n. 2 (p. 272) dalla quale si vede pure che l'incremento nel gettito dell'imposta sulle successioni, durante tutto il periodo di circa un sessantennio che abbiamo preso a considerare, è brillante e notevole anche confrontato à quello veri-ficatosi negli altri principali cespiti fiscali. Infatti, secondo i dati prov-visori che possediamoci presenta, rispetto all'esercizio 1862, di quasi 2138 "l0, di parecchio superiore quindi a quello verificatosi nello stesso periodo di tempo nel gettito delle imposte sui consumi (che fu di circa 1451 °/n) e 'Ielle imposte dirette (circa 1727 %)» superiore pure, benché non di molto, all'aumento presentato dalle tasse di registro (che fu quasi del 2009 % ) e dalle tasse di bollo (cicca 2067 % ) ,
seb-bene inferiore all'incremento ottenutosi dalle tasse sugli affari nel loro complesso, che fa di poco meno del 2225 % (dovuto in parte alla recente introduzione di nuovi tributi appartenenti a questa categoria).
T A V O L A N . 2 .
Gettito comparativo di alcuno dello principali entrate (in milioni di lire).
Eaerclslo Flnnnitarlo
Totala T a t t o
angli Affari Successioni j lolite ! litici 1862 54,97 20 7,06| 17 1880 166,76 00 81,75' 78 1900-1901 223,94 80 39,6 lj 07 1908-1909 278,74 100 40,871100 1914-1916 340,99' 122 51,761127 1917-1918 691,50j 248 83,33| 204 1918-1919 936,64 880 129,45 317 1919 1920* 1277,9 ! 458 158 — 888 R e g i s t r o ! litici 20,76 26 56,96 ' 72 53,43^ 73 79,55 100 90,08' 114 224,89 283 272,28 342 437,8 ! 550 B o l l o 1 4 -40,77 67,67 ladies 20 5 8 9 7 69,96 100 86,06; 123 182,76 286,24 303,4 201 409 433 Totale Imposte Dirotto litici 128,85 29 81 108 364,27 488,99 451,69' 100 592,45 181 1531,68.389 2065,57: 457 2354,lo' 521 Totale Imposto sui Constami j litici 82,60 15 4 8 7 6 100 258,02 404,77 534,02 464,89' 87 970,47( 182 1033,47 194 1281,40 840 (*) Dati provvisori.
Ma già qui ci colpisce un fenomeno su cui dovremo fermare poi e più a lungo la nostra attenzione, ed è che questo fortunato aumento-dei gettito dell'imposta sulle successioni è ben lungi dall'essere l'effetto delle riforme legislative di questi ultimi anni, e che anzi, se fino all'esercizio 1908-9 quest'imposta fu quella che segnò il massimo aumento, in confronto col provento delle tasse sugli affari nel loro complesso, delle tasse di registro, di bollo e delle imposte dirette, da quell'esercizio fino a quello chiusosi il 31 giugno 1920 essa fu, non ostante tutti gli inasprimenti successivi che passammo in rassegna, quella che presenta il minor incremento nel gettito.
4° Entrando ad esaminare anche più particolareggiatamente il gettito dell'imposta dal 1862 in poi, se ne constata a prima vista la tendenza decisa, costante e abbastanza regolare, all'aumento. E pre-cisamente dal 1862 fino al principio dell'ultimo decennio del secolo scorso si osserva un aumento rilevante dovuto tanto all'incremento della ricchezza, quanto alle riforme della legislazione fiscale. Dall'eser-cizio 1890-91 in poi, non ostante i nuovi provvedimenti legislativi, il gettito si mantiene stazionario per circa un decennio : il numero-indice durante questa stasi oscilla fra 90 e 93, con un'amplitudine di oscil-lazione che in valore assoluto supera di poco il milione (da 36,68
mi-— 273 mi-—
lioni nel 1898-99, a 37,98 nel 1892-93). Col nuovo secolo fino al 1908-9, anche per'effetto della legge del 1902, si nota una tendenza visibile, benché alquanto irregolare, all'aumento del gettito, che, coll'esercizio 1909-10, compie un forte sbalzo in avanti, mantenuto ed accresciuto lievemente fino al 1914-15. Dopo questo esercizio l'incremento assume proporzioni notevolissime per l'effetto combinato dei successivi inaspri-menti di aliquote, ma anche, e forse più, dell'aumento apparente della ricchezza causato dallo svilimento della moneta e dall'apertura, negli ultimissimi esercizi, di alcune successioni molto vistose (più che per il gran numero di decessi dovuti alla guerra e all'epidemia d'influenza, dato che le classi d'età più colpite non fu di quelle in cui sia grande la concentrazione della ricchezza, e che le successioni apertesi per causa di guerra fruivano di particolari agevolazioni). Sceverare però, nel considerevolissimo aumento del gettito dell'imposta in questo periodo, la portata singola d'ogni fattore che vi concorse, non ci è dato di fare con speranza di qualche approssimazione.
5° Infine per quel che riguarda l'influenza delle riforme nella legislazione fiscale sul gettito dell'imposta, dobbiamo purtroppo restrin-gerla entro confini ben più modesti di quello che si potrebbe credere sulle prime, dato che gl'inasprimenti fiscali sono, furono e saranno sempre seguiti da un aumento nelle evasioni che possono ridurre di assai il maggior gettito preventivato, se contemporaneamente non si migliorano i sistemi per l'accertamento dell'imponibile e per la repres-sione delle frodi. Senza presumere di affrontare qui il gravissimo pro-blema della frode fiscale in materia d'imposta successoria gioverà ri-levarne alcuni indizi dei più evidenti. Si può osservare cosi che la