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Grafico delle aliquote secondo la legge vigente W. Aliquote

V. Le possibili riforme

Nel complesso la via percorsa in pochi anni fu molta, e se delie nu-merose innovazioni alcune resteranno veramente encomiabili, ciò non

(1) V . GINI, op. cit., p . 311.

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toglie però, che, per il rapido incalzarsi di affrettate riforme, per l'amore di illusioni finanziarie, per mancanza della pazienza o del coraggio di spingersi più avanti sulla via maestra di migliorare gli accertamenti e più severamente reprimere le frodi, numerosi e gravi difetti vizino ancora l'ordinamento dell'imposta successoria, difetti che, vieppiù ingranditi dalla stessa importanza sempre maggiore assunta da questo tributo, dànno adito a non ingiustificati lamenti ed all'im-periosa necessità di nuove riforme.

Se il loro esame esorbita dai modesti limiti propostimi, non posso tuttavia esimermi dall'accennare alle più essenziali, sperando che la loro opportunità appaia anche da quanto sopra s'è venuto dicendo:

1° Una prima riforma dovrebbe riguardare il sistema stesso con cui s'applica la progressività. I difetti della progressione per classi sono noti (1), nè basta ad ovviarli il temperamento introdotto dal decreto del 1914 per la determinazione dell'imposta per le quote ere-ditarie che stanno immediatamente sopra al limite di ogni classe. Si può anzi osservare che per i successivi inasprimenti queste zone di quote a cui non s'applica più l'aliquota della classe precedente ma non ancora quella della classe successiva, sibbene un'aliquota ibrida che Sta fra la prima e la seconda (e che in certi casi diventa identica per tutte le categorie di successibili) sono diventate sempre più larghe; l'altezza stessa del saggio dell'imposta per le classi più elevate e la sua mitezza per le più basse, aggiunto al sistema con cui sono distri-buite le classi (molto suddivise perle somme minori, molto ampie pel-le maggiori) potrebbe consigliare il ritorno al sistema degli scaglioni come il mezzo più semplice per ricondurre, quasi senza bisogno di ritoccare i saggi, l'imposta ad una gravezza ragionevole," e per sop-primere gl'inconvenienti della progressione per classe. Tuttavia se si tien conto delle obbiezioni che si muovono al sistema degli sca-glioni, e delle ragioni clie militano per il metodo della progressione per classi (2), tra cui, prima di tutte, la possibilità d'una valutazione politica della diversa capacità contributiva che può consigliare di gra-vare in modo disuguale una stessa quantità di ricchezza, secondo che faccia parte d'una grande o d'una modesta quota ereditaria, appare come via migliore, per ottenere una giusta perequazione delle aliquote, l'introduzione di opportune formule matematiche del tipo di quelle

(1) V. EINAUDI, Corso di scienza della finanza3, p. 547; BÒHGATTA, art. cit.,

p . 3 4 9 ; CODATO, op. cit., p. 3 0 .

(2) Cfr. GRIZIOTTI, L'imposta sulla ricchezza dopo la guerra in u Giorn. degli Econ. » 1919, n. 2, p. 121. In favore della progressione per classi, v. anche

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adottate dal R. D. 22 aprile 1920, n. 494, per l'imposta sul patri-monio (1). Ne riuscirebbero cosi ovviati i principali difetti della progres-sione per classi.

2° Il continuo inasprimento della progressività ha eccessivamente allontanati i due estremi, massimo e minimo, delle aliquote, che vanno riavvicinati mediante una attenuazione dei saggi più elevati, e magari anche, se le esigenze finanziarie lo imponessero, con qualche tenue elevazione dei saggi minori (2). Non si deve infatti dimenticare che il principio tanto equo e democratico di gravare i patrimoni più eleV&ti in maggior misura che non i più tenui, va applicato però ricordando anche che aliquote eccessive e demagogiche non fanno che rendere quasi materialmente impossibile il soddisfare al tributo, e dar quindi incentivo a frodi tali che annullano ogni vantaggio per l'erario.

3° Qualche rimaneggiamento può essere forse consigliato, dall'at-tuale aspetto della distribuzione della ricchezza, nel sistema delle classi, mediante un maggior frazionamento di quelle più elevate e la fusione di alcune delle prime (3).

4° Le categorie di successibili distinte dalla tariffa vigente possono essere utilmente ridotte con guadagno di semplicità. Non vedrei diffi-coltà all'adozione di uno schema di tariffa come quello che fu già proposto, comprendente solo cinque articoli: a) Ascendenti e discen-denti in 1° grado; b) ascendiscen-denti e discendiscen-denti oltre il 1° grado, coniugi, fratelli e sorelle; e) zìi e nipoti, prozii e pronipoti, cugini germani;

d) altri parenti ed estranei (4).

5° Il criterio della personalità del tributo, di cui tenne conto il decreto del 1919 istituendo la complementare, va preso in ulteriore considerazione anche a vantaggio di certe categorie di contribuenti assolutamente meritevoli di particolari agevolazioni, come gl'incapaci

(1) La formolo adottata per la determinazione dell'imposta è, come è noto, la seguente: t = axP\ in cui x è il patrimonio imponibile, a = 0,1460802 e p = 0,3167973. Su questa ed analoghe formule del WHITE, del CASSBL, del-I'EDOBWORTH, ecc. v. GAMACOHIO, Sulla perequazione delle aliquote delVimpozta zul patrimonio nel « Giornale di matematica finanziaria », marzo-giugno 1920, p. 46.

(2) V . G A R E L L I , op. e it., p . 160:

(3) La proposta fatta durante la discussione parlamentare (v. discorso del-l'on. Rocco in Atti Parlam. cit. Discussioni, p. 4126) di creare un'ulteriore dif-ferenziazione di classi per le quote superiori a 20 milioni, poco consigliabile data l'estrema scarsezza di tali quote, ma sopratutto per l'inverosimile altezza a cui zi sarebbero dovute spingere le aliquote, non potrebbe attuarsi che qualora una conoscenza migliore della distribuzione della ricchezza ci facesse rilevare abbastanza frequenti anche quote cosi vistose, e le aliquote delle elessi prece-denti fossero rese più miti.

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al lavoro, i padri di numerosa prole (1), le vedove, specie se con figli viventi a carico, ecc. ed in generale quegli stretti parenti conviventi col de cujus per i quali l'eredità non rappresenta un dono di for-tuna nè un vero e proprio arricchimento che ne aumenti la capacità contributiva (2). Nè credo di dover insistere per chiarire come tali criteri rispondano insieme a sentimenti d'equità universalmente sentiti, e alle più moderne concezioni teoriche e tendenze pratiche in materia ; osserverò piuttosto che al pericolo, punto trascurabile di introdurre una eccessiva complicazione e molteplicità di aliquote, si potrebbe facilmente ovviare col ripartire in alcune poche categorie le condizioni che diano diritto ad un'uguale determinata riduzione d'imposta.

6° Data l'elevatezza che raggiunge in molti casi il tributo, le dilazioni ora consentite per il pagamento (3) sono molto spesso insuf-ficienti : utile ed equo sarebbe invece stabilire delle dilazioni al paga-mento, tanto maggiori quanto più gravi siano le aliquote da applicarsi, per evitare liquidazioni precipitose dannosissime al contribuente e non a lui solo. Il fisco non ne risentirebbe svantaggio dato il pagamento di congrui interessi; la frode avrebbe minor incentivo, e si torrebbe ogni efficacia all'obbiezione più valida che si può fare a questo tributo, di intaccare cioè (il che può avvenire non già per necessaria e naturale conseguenza, ma per il modo in cui s'applica) i capitali (4).

(1) V. recentemente EINAUDI, Il problema della finanza post-bellica, Milane, 1920, p. 161: la riduzione è già concessa per la tassa complementara.

(2) Ottimo mi pare il sistema già proposto consistente in ciò: « per eoloro, che avevano il diritto, secondo il Codice civile, di ottenere gli alimenti dal donante e dal testatore e convivevano effettivamente con lui, si riduca il carico dol tributo, se la quota ereditata o donata non supera la somma che risulta dividendo il complessivo patrimonio devoluto per il numero delle persone, com-preso il de cujus o il donatore, che convivevano nella stessa famiglia « (GRIZIOTTI, art. cit., p. 128). Una riforma in questo senso, pienamente giustificata dal punto di vista etico ed economico, è ricordata con simpatia anche dal GINI (op. c«à)

p. 284), che osserva: « Il fatto della convivenza... ò indizio di più stretti legami economici ed affettivi, si accompagna più di rado alle antieipazioni di eredità, che molte volte efuggono alla tassa di donazione, e rende troppo facili lè occul-tazioni perchè queste BÌ debbano alimentare con un elevato saggio di imposta».

(3) Sulle dilazioni concesse per il pagamento v. MISEROCCHI, op. cit., p 313

e s e g g . ; VIGNALI, op. di., v o i . i|, p . 4 0 8 ; TIVARONI, op. cit., p . 6 9 ; COMMISSIONE

REALE, ecc., Relazione cit., pag. 345 e segg. Se colla gravezza ora raggiunta dal tributq sarà spesso difficile far si che esso sia per intero pagato eoi redditi an-nuali, la necessità di accordaro maggiori dilazioni al pagamento non può essere disconosciuta nonostante le abbieiioni rilevate dal PESCATORE (La logica delle imposte, Torino, 1867, eap. x v n ) e dal GARELLI (op. cit., p. 104).

(4) Sull'obbiezione di RIOARDO (Principi» delCeeonomia politica in « Bibl. del-l'Economista • Serie i, voi. xi, Torino, 1856, p. 450 e segg.) v. la critica del

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7° All'esenzione totale dall'imposta delle successioni riaprentisi entro 4 mesi per morte dell'erede (1), andrebbero sostituite opportune ridazioni tanto maggiori quanto minore sia il tempo trascorso dalla morte del suo autore, e diminuenti gradatamente fino a cessare nel caso che la morte dell'erede avvenisse, per es., 5 o 6 anni dopo l'acquisto dell'eredità (2). Si raggiungerebbe cosi per via più equa e più sicura lo stesso scopo che altrove si cerca raggiungere graduando l'imposta secondo l'età dell'erede.

8° La via iniziata coi provvedimenti per l'apertura delle cassette di sicurezza presso le banche, ecc. e proseguita coll'approvazione della legge per la nominatività dei titoli, mirante coi mezzi preventivi e repressivi ad un miglior accertamento e alla riduzione dell'evasione, è pur sempre la via maestra per assicurare al tributo dei buoni risultati finanziari, e da esso molto si può ancora aspettarsi. Tra le molte proposte fatte in argomento (3) si possono ricordare i premi e le interessenze agli agenti fiscali, le intese internazionali, ecc., ma di effetto ottimo potrebbe essere anche una ripartizione almeno parziale dell'imposta col sistema del contingente fra le varie provincie (4). Un tale sistema renderebbe lo stesso contribuente vigile contro ogni frode, che per la diretta ripercussione sul patrimonio degli altri con-tribuenti, renderebbe "anche più evidentemente giustificate ed accette delle comminazioni di severe sanzioni pei frodatori, le quali, pei casi più gravi, dovrebbero essere non pur pecuniarie ma personali, e lesive del buon nome del colpevole.

9° Assicurato per tal modo un notevole gettito al tributo appa-rirebbe equo e possibile non solo l'elevazione del minimo d'esenzione, ma la-sua estensione anche ad altri successibili che non siano ascen-denti, discendenti e coniugi, purché sforniti di un precedente patri-monio proprio di qualche entità.

10° Infine altre riformò minori, ma pur degne di considerazione, si potrebbero introdurre per una più equa imposizione dei passaggi G R A Z I A N I (Natura economica delle imposte sulle successioni iu a Studi Senesi », voi. VII (1890), p. 65 e segg.).

( 1 ) V . s u l l ' a r g o m e n t o : MISKROCOIII, op. cit., p . 2 7 7 ; G R I Z I O T T I , art. cit., p . 1 2 9 ; V I G N A L I , op. cit., v o i . u , p . 3 5 1 ; MASSEY, e V A L E N Z A , op. cit., p . 24.

(2) Per questo sistema v. T I V A R O N I , op. cit., p. 73; o N A V A R R A G R I M I , La guerra e l'imposta sulle successioni in u Riforma Sociale », 1915, p. 732 e segg.

(3) Svariati sistemi furono escogitati e studiati da tutti coloro che s'occu-parono del grave fenomeno della frode fiscale (v. sopra § ili), v. specialmente: GINI, op. cit.., p. 233 e segg.; CODATO, op. cit., p. 59. Per il diritto comparato:

MIBEROCCUI, op. cit., p. 175 o segg.. ( 4 ) V . G R I Z I O T T I , art. cit., p . 1 3 0 .

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di usufrutto dei benefizi e delle cappellanie (1), per l'assoggettamento all'imposta di quelle collezioni artistiche esentate (2) che divenissero in seguito oggetto di commercio, ecc. — Anche l'applicazione di una imposizione alquanto maggiore per le successioni di capitali non dovuti all'attività lavoratrice del de cujus, in confronto di quelle di ricchezze dovute alla sua opera personale, potrebbe utilmente esser presa in esame. Un tal principio, che ha già trovato, fautori nella dottrina, dovrebbe ad ogni modo in pratica, per ovvie ragioni d'accertàmento, applicarsi solo ad eredità d'un certo rilievo, e senza la pretesa d'una graduazione che richiedesse di ricostruire tutta la serie dei trapassi a titolo gratuito a partire dall'originario accumulatore.

Mediante l'introduzione di tali riforme, e per effetto di quelle già introdotte, coordinate e sistemate in un nuovo testo unico da sostituirsi alle varie e disperse leggi vigenti in materia, l'imposta sulle succes-sioni, coi suoi molteplici vantaggi giuridici ed economici, col prestigio della sua antichità, col favore non pur degli studiosi ma del consenso popolare, verrebbe a costituire un cespite notevolissimo e ben ol-dinato nel complesso sistema delle nostre entrate ordinarie, concorrendo efficacemente all'auspicato rifiorire delle finanze del Paese.

Lettura all'Istituto Giuridico-Economico della II. Università di Pavia, 20 gen-naio 1921.

M A R I O R O T O N D I .

( 1 ) V . EINAUDI, Corso3, p p . 5 5 2 , 5 6 6 ; MASSEY è V A L E N Z A , op. cit., p . 2 5 ( P e r

il diritto comparato: MlSBROCCni, op. cit., p. 208).

( 2 ) S u t a l e e s e n z i o n e v. MASSEY e V A L E N Z A , op. cit., p . 6 2 ; C O D A T O , op. cit.,

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