• Non ci sono risultati.

Nel panorama digitalizzato internazionale, uno dei modelli senza dubbio più avanzati risulta essere quello statunitense, dove l’informatizzazione

del processo ( c.d. sistema di e-filling219) è già in atto da circa dodici anni,

sia nel settore penale, che in quello civile ed amministrativo, costituendo un passaggio fondamentale verso un paradigma in cui atti e documenti diventano “elettronici”, e il formato cartaceo viene prodotto solo su

richiesta ( paper on demand). Nel report220 di un convegno svoltosi

nell’aprile 2013 con i rappresentanti delle Corti di tutti gli Stati Membri,

è stato evidenziato come il primo obiettivo per realizzare un efficiente apparato di giustizia telematica sia quello di mettere i giudici a loro agio con i nuovi applicativi. Su tali presupposti le norme federali prevedono solo regole ampie e generali, mentre alle singole Corti è rimessa la disciplina specifica, anche mediante l’adozione di regole differenti l’una dall’altra. La legittimazione normativa è stata realizzata attraverso l’emanazione di disposizioni ad hoc, dapprima mediante emendamento

delle norme generali processual civilistiche (Federal Rules of Civile Procedure): già nel 1996, infatti, sono state autorizzate le singole Corti ad emanare regole, con limitata efficacia locale, che consentissero il

219 È da intendersi come uno dei passaggi all’interno del percorso di cambiamento da una cultura cartacea ad una cultura digitale. Inizialmente fu introdotto con emendamento delle norme generali in materia di rito civile, fu poi modificato nel 1996

220 Dal titolo: “JTC Resource Bulletin: strategic issues to consider before starting an e-

141

deposito di documenti con modalità elettroniche221. A livello federale, invece, sono stati stabiliti minimi requisiti per il

deposito degli atti in formato digitale, da applicare anche localmente, mentre le specifiche modalità di attuazione sono rimaste di competenza

delle singole Corti222. Nella fase iniziale, in omaggio al principio della

gradualità della trasformazione, molti Stati hanno scelto di non rendere obbligatorio il sistema, ma di consentire ai singoli organi giudiziari locali di adottarlo solo nel momento in cui esso fosse stato effettivamente

corrispondente alle loro specifiche esigenze e realtà strutturali. Al momento, il sistema processual-telematico negli USA trova

applicazione in circa 41 milioni di processi, con 500 milioni di documenti depositati telematicamente, e sono circa 700.000 gli Avvocati che ne fanno uso, essendo stato adottato, oltre che presso la United State Tax

Court223, nei numerosissimi uffici giudiziari di primo e secondo grado.

Il sistema consente alle parti di registrare elettronicamente i documenti presso le Corti, via internet, con conseguente riduzione del carico di lavoro dei funzionari delle stesse e degli assistenti legali, che evitano la

registrazione manuale di atti processuali e di istanze varie. L’accesso al sistema avviene dopo essere stati identificati mediante login

e password a cui si aggiunge, frequentemente, l’uso della firma digitale apposta sul documento. Il documento viene poi archiviato nel sistema

221 A. DELL’ORFANO, Il processo telematico nell’esperienza giudiziaria statunitense

ed europea, 19 settembre 2016, repribile in www.giustizia.lazio.it

222 A. CERRETI, Il processo penale telematico: esperienza italiana e americana a

confronto, 2013, reperibile in www.unicost.eu

142

della Corte, con successivo rilascio di una ricevuta digitale per confermare l’avvenuto invio ed archiviazione dei file nel sistema di e-

filling. Gli atti possono essere inviati soltanto in formato pdf.

Ogni aggiornamento relativo al procedimento provoca l’invio

automatico, da parte del sistema, di una notifica mediante e-mail, indirizzata allo stesso soggetto che ha effettuato il deposito telematico ed a tutte le altre parti costituite del processo. Nel corpo della mail è contenuto un link al documento depositato ed all’elenco di tutti gli atti depositati dall’inizio del processo. Ciò assicura a tutte le parti processuali di avere tempestivamente contezza del deposito di ogni nuovo atto e documento nel processo. E’ significativo, inoltre, che presso quasi tutte le Corti che hanno aderito al processo telematico, sia comunque prevista una copia cartacea di “cortesia” (per i Giudici) di ogni documento inviato

telematicamente. E’ stata anche istituita una procedura di registrazione degli Avvocati presso le Corti, al fine di accedere al servizio ed, al contempo, sono stati previsti corsi di formazione per gli Avvocati che

intendano essere autorizzati ad accedere al sistema.

Negli Stati Uniti, l’informatizzazione della fase processuale è un risultato

ormai raggiunto e nonostante non si sia arrivati all’eliminazione totale del

cartaceo, esso risulta comunque confinato nell’ambito

dell’eccezionalità224.

Da un punto di vista maggiormente tecnico, l’aula di udienza, sia civile

224 A. DELL’ORFANO, Il processo telematico nell’esperienza giudiziaria statunitense

143

che penale, è attrezzata in modo tale che tutta l’attività che vi si svolge possa immediatamente tradursi in formato telematico. Tutte le parti processuali hanno innanzi a sé un pc fisso, compresi gli avvocati che accedono ai vari pc dislocati nelle panche a loro riservate. Un grande schermo collegato consente a tutti di seguire le attività di udienza in maniera uniforme. Anche le dichiarazioni dei testimoni, attraverso sistema vocale, vengono in tempo reale trascritte e visualizzate su ciascun pc. In tal modo, ciascuna parte ha modo di seguire contestualmente la

trascrizione, con effetti eccezionali sul controesame. I documenti vengono prodotti esclusivamente in formato pdf ed acquisiti

assieme al fascicolo virtuale, dopo essere stati visionati pubblicamente sul maxi schermo. In attuazione del principio di pubblicità del processo, inoltre, ciascun cittadino statunitense può visionare il fascicolo del dibattimento (previa certa identificazione), attraverso il sito del Tribunale ove il processo si celebra. In questo sistema l’informatizzazione delle udienze è apparsa, pertanto, di più facile realizzazione rispetto alla

informatizzazione della fase delle indagini preliminari. L’uso del sistema vocale in udienza consente poi di abbattere

drasticamente i costi delle società che effettuano le trascrizioni delle registrazioni delle udienze. Il sistema permette, altresì, di ridurre il carico di lavoro delle cancellerie del Giudice per il rilascio copie: attraverso una

credit card prepagata, infatti, gli Avvocati accedono direttamente alla

144

direttamente dai pc a loro riservati in corso di udienza o da pc installati in prossimità delle cancellerie del Giudice.

3.4 Strumenti telematici e cooperazione giudiziaria penale: