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2.2 L’attuale assetto delle notificazioni e delle comunicazioni nel

2.2.4 Il sistema notifiche telematiche (SNT)

Tanto chiarito in punto di disanima dell’evoluzione normativa e delle

questioni giuridiche poste dalla legislazione attuale, possono ora essere analizzate le caratteristiche degli strumenti informatici messi a disposizione degli uffici giudiziari per effettuare le notifiche penali telematiche. E’ un dato di fatto che dal 15 dicembre 2014, anche nel settore penale, le notificazioni vengano effettuate esclusivamente per via telematica mediante PEC, attraverso quindi l’invio degli atti tramite posta elettronica certificata ai destinatari, selezionabili dall’albo degli indirizzi informatici. Sulla PEC è dunque caduta la scelta del legislatore per le comunicazioni e notificazioni sia nel processo civile che nel processo penale, e proprio per questo motivo, per la data del 15 dicembre 2014, era necessario poter usufruire di un sistema collaudato, che consentisse non solo l’invio delle notifiche tramite posta elettronica certificata, ma che

fosse anche in grado di gestirle, monitorarle ed archiviarle.

Tutto ciò avviene grazie all’applicativo fornito dal Ministero, denominato Sistema Notifiche Telematiche (SNT). Come si avrà modo di verificare,

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si tratta di un sistema migliore rispetto a quello della posta elettronica certificata ordinaria perché garantisce l’archivio (per alcuni anni), la

gestione e il controllo dei flussi. Evidente è dunque la differenza tra le notifiche penali telematiche e SNT: le prime, infatti, altro non sono che le comunicazioni e le notificazioni del processo penale trasmesse per via informatica attraverso un sistema, quello della posta elettronica certificata, che è stato ritenuto idoneo allo scopo e che è stato di

conseguenza “scelto” dal legislatore. Il Sistema Notifiche Penali è invece

l’applicativo individuato dal Ministero della Giustizia per effettuare le

notifiche telematiche penali mediante PEC ed, allo stato, esso è il sistema configurato e reso disponibile dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati per tutti gli uffici giudiziari, la maggioranza

dei quali lo utilizza in via esclusiva. SNT è strutturato come un database,

in cui le notifiche inviate sono raccolte e classificate in base al numero

del procedimento penale a cui si riferisce la notifica. Attraverso una

ricerca per numero di procedimento è possibile risalire a tutte le notifiche inviate. Il sistema prevede inoltre che gli atti, per poter essere inviati, debbano essere firmati digitalmente. La procedura utilizzata per eseguire la notifica telematica può essere così sintetizzata: innanzitutto il personale amministrativo viene dotato di una smart card per la sottoscrizione digitale dell’atto; ciò costituisce garanzia sulla provenienza dell’atto stesso e sull’assenza di modifiche durante la

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alla digitalizzazione dell’atto da notificare186. Nel prosieguo, il personale

amministrativo consulta il REGINDE (“registro degli indirizzi elettronici”) ed individua l’indirizzo di PEC al quale trasmettere l’atto. In

esito a tale trasmissione sono previste due comunicazioni alternative tra di loro: in caso positivo la c.d. R.A.C (“ricevuta di avvenuta consegna”), in caso negativo l’avviso di mancata consegna. Alla fine della procedura

di trasmissione il sistema genera automaticamente il c.d. artefatto: questo è un documento che riepiloga i dati della notifica che viene stampato e allegato all’atto notificato di modo che possa essere facilmente

consultabile.

Alla luce dell’esperienza maturata sul campo,è però opportuno effettuare

una breve ricognizione degli aspetti positivi, delle criticità, e delle auspicabili linee di sviluppo del sistema in uso. Infatti, rispetto ad altri

applicativi (del tipo TIAP187) esso non ne presenta gli stessi vantaggi, non

essendo un gestore documentale. Più in generale, sconta però il grande limite di non “interfacciarsi”, ossia di non leggere i dati (ed essere letto)

dal sistema informatico della cognizione penale (SICP) che, attualmente, risulta essere il registro informatico più diffuso e destinato ad essere adottato da tutti gli uffici giudiziari. Dunque, finché il fascicolo non nascerà in formato digitale e, nel momento in cui ciò accadrà, se SNT non verrà integrato o reso interoperabile con il sistema informatico che

186 F. POLINO, Le notifiche telematiche penali, 2016, reperibile in www.pensareildiritto.it

187 Il modulo TIAP è lo strumento software attraverso il quale il magistrato, nonché i collaboratori di questi, accede al sistema informativo per la consultazione dei fascicoli processuali e dei relativi documenti.

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gestisce, dalla sua origine e fino all’esito conclusivo il procedimento penale, occorrerà ogni volta accedere al sistema (per il tramite del cancelliere) per verificare l’esito di una notifica il cui artefatto o sia

andato, per una qualunque ragione, disperso o non consenta di risolvere le eccezioni relative alle notifiche effettuate o, semplicemente, non sia

contenuto in atti in formato cartaceo. In ogni caso, dal punto di vista dei riscontri favorevoli, il modello in

esame ha trovato fin da subito una generalmente positiva accoglienza da parte degli avvocati, poichè le notificazioni via PEC rendono molto più agevole la ricezione e la gestione dei documenti elettronici ricevuti. Inoltre, il valore legale della notifica tramite PEC è stabilito dalla legge. Il risultato è certo ed immediato, anche qualora il destinatario non riceva l’atto, poiché la legge prevede, in questo caso, il deposito in cancelleria.

Quanto ai tempi, in concreto è stato sperimentato che una notifica singola

attraverso SNT si può realizzare in circa due minuti e mezzo188.

Tuttavia il SNT presenta delle criticità che ne limitano la funzionalità e l’efficienza. In primo luogo l’applicativo, come precedentemente

anticipato, non è integrato nel registro generale informatico SICP in quanto agisce in autonomia e a prescindere da questo, e ciò costituisce un significativo limite alle sue potenzialità, essendo evidente che, solo un sistema che al suo interno contenga sia registro che notifiche, può raggiungere la massima efficienza. In secondo luogo, l’applicativo non è

188 A. SALVADORI- S. CASTELLANI, Il sistema notifiche telematiche, 21 febbraio 2011, reperibile in www.innovazioneperarea.it

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un gestore documentale, per cui ogni volta l’operatore deve digitalizzare l’atto da notificare o comunque estrarlo, se già digitalizzato, da un altro

applicativo. Inoltre SNT non è fruibile dal magistrato ma solo dal personale amministrativo: ciò comporta una limitazione soprattutto nel caso in cui sorgano contestazioni sulla regolarità della notifica non potendo il magistrato compiere le necessarie verifiche senza l’assistenza del personale di cancelleria. L’applicativo in questione, altresì, non prevede la gestione della fase post–notifica di deposito in cancelleria, per cui tale incombenza è nella pratica rimessa alla capacità organizzativa degli operatori amministrativi, che devono necessariamente creare un archivio che consenta di reperire celermente ciascuna notifica. Infine, se l’atto da notificare è di grandezza superiore a 20 Mega (corrispondenti a

circa 150 pagine), la notifica si esegue automaticamente solo per estratto, allo stesso modo di quella prevista per gli atti contenenti dati sensibili. Di recente, tra le criticità riscontrate, vi è anche il problema delle omonimie tra gli avvocati: in tali casi (ipotesi nient’affatto rare) occorrerebbe avere

del destinatario, per essere certi della sua identità, quanti più dati identificativi (per esempio il codice fiscale, elemento, quest’ultimo, che giammai viene indicato nelle nomine, né in quelle d’ufficio, né in quelle

di fiducia). Se poi si considera che il sistema non consente al destinatario della notifica di rifiutarla o di evidenziare, in risposta, un problema di omonimia e l’eventuale non corretta trasmissione di essa (il sistema, in assoluto, non consente al destinatario di un atto di “rispondere”), allora

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la notifica errata, con inevitabili ripercussioni future sulla sua validità. In aggiunta, è necessario anche sottolineare che, poichè, come già accennato, il funzionamento della PEC esige l’elezione obbligatoria di una sorta di domicilio elettronico, il sistema generale ad oggi richiede un regime di piena pubblicità degli indirizzi di posta elettronica dei soggetti

che sono tenuti a dotarsene189. A tal fine, l’art. 16-ter d.l. n. 179 del 2012

ha previsto che, a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli

previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del medesimo decreto190. In forza di

tale disposizione è stata stabilita l’istituzione, presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, di un elenco realizzato in formato aperto degli indirizzi di posta elettronica certificati delle imprese e dei professionisti denominato “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata” (INIPEC), che acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi professionali e può essere consultato dalle pubbliche amministrazioni, dai professionisti, dalle imprese, dai gestori o esercenti di pubblici servizi e da tutti i cittadini tramite sito web senza necessita di autenticazione. A questo punto, una considerazione è d’obbligo: in un’ottica di digitalizzazione della giustizia penale e di

ottimizzazione delle risorse procedimentali, (fra cui quelle connesse ai

189 A. DIDDI, Il registro nazionale degli indirizzi di posta elettronica, in Processo

penale e Giustizia, 2/2017.

190 Dall’art.16, comma 6, d.l. n. 185 del 2009 nonche dall’art. 6-bis del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, introdotto dall’art. 5, comma 3, d.l. n. 179 del 2012 e modificato dall’art. 7 del d.lgs. 26 agosto 2016, n 179

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sistemi informatici) anche per SNT e più in generale per le notifiche per via telematica, è richiesta, al fine di garantire il miglior risultato, la massima diffusione, non solo nei confronti dei destinatari che devono

essere tutti muniti di PEC, ma anche fra uffici giudiziari. Alcune eccezioni, relative alla notifica degli atti, possono essere infatti

sollevate in ogni stato e grado del procedimento, ed è quindi evidente che il sistema sarà efficace solo se la sua diffusione e consultazione sarà attuabile agevolmente in ogni grado del procedimento e presso ogni ufficio giudiziario procedente, e solo se i dati relativi ai flussi delle notifiche verranno mantenuti nel sistema per un numero considerevole di anni (tenuto conto che vi sono fascicoli per i quali i termini di prescrizione, o comunque di definizione della procedura con sentenza irrevocabile, possono essere molto lunghi e sicuramente superiori ai dieci anni, che dovrebbe corrispondere al tempo di archiviazione massima

della notifica)191. Auspicabili sviluppi futuri riguardano, dunque, una

semplificazione di alcune fasi ed il completamento del sistema delle notifiche e comunicazioni telematiche, sia attraverso lo sviluppo della fase di gestione del deposito, sia attraverso l’indispensabile collegamento

con i registri penali (in primis con SICP) sia, ancora, attraverso l’ampliamento dei destinatari, tra cui Ufficiali Giudiziari, Uffici

giudiziari, Case circondariali, Forze di Polizia.

191 V. BOVE, Notifiche penali telematiche ed S.N.T.: un primo bilancio a circa tre mesi

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SEZIONE TERZA

SOMMARIO: 2.3 L’impostazione giurisprudenziale. La valdiità della notifica al difensore per via telematica: il caso Nedzvetskyi. - 2.3.1 Sentenza n. 6883 26 ottobre 2016: l’inammissibilità del deposito telematico della lista testi nel processo penale. - 2.3.2 Le criticità più recenti: la validtà della notifica via pec effettuata dal difensore dell’imputato alla difensore della persona offesa.

2.3 L’impostazione giurisprudenziale. La validità della notifica al