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2.2 L’attuale assetto delle notificazioni e delle comunicazioni nel

2.2.3 L’utilizzo della PEC nel processo penale

Dopo aver evidenziato il funzionamento ordinario del procedimento di notifica previsto dal nostro codice di rito, è ora necessario soffermarsi sull’innovazione digitale che il legislatore ha inserito nel sistema, attraverso l’utilizzo della notifica via PEC. Come già osservato sul tema

del processo civile, è necessario sottolineare che la posta elettronica certificata opera come un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica tradizionale che, tuttavia, “addiziona alcune caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione che rendono i messaggi opponibili a terzi”152. La disciplina delle notifiche telematiche nel processo penale è dettata dall’art. 16 del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221. Le disposizioni di specifico interesse per il settore penale sono contenute dai commi 4 a 11. Le basi operative delle notifiche telematiche sono state poste con la disciplina sulla posta

elettronica certificata153 e attraverso la previsione secondo cui: “per i

professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, vi è l’obbligo di dotarsi e di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio

indirizzo di posta elettronica certificata"154. Fondamentale per

l'operatività delle notifiche telematiche è anche la normativa

152 F. SASSANO, Manuale pratico delle notificazioni. Il processo civile telematico, Maggioli editore, Rimini, 2016, p. 109.

153 Art. 48 D. L. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale. Posta elettronica certificata

154 Art. 16 D.L. 29.11.2008, n. 185“Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese”

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secondaria155. Di specifico interesse: il Decreto del Ministero della

Giustizia "Regolamento Concernente Le Regole Tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione," del 21 febbraio 2011 n. 44 156;

il D.M. 15 dicembre 2012 n. 209 "Regole tecniche sulle comunicazioni telematiche"; il provvedimento del 18 luglio 2011 della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, “Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, del regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione157. Guardando all’ambito applicativo, l’esatta delimitazione di operatività

della normativa sulle notificazioni telematiche, riguarda tre distinti profili: il primo è legato agli uffici giudiziari coinvolti, il secondo a quelli che sono i soggetti abilitati a inviare e ricevere, il terzo è infine connesso

all’ esatta comprensione dei terminidell'obbligatorietà. L’art. 16, comma

9 lett. c bis, d.l. 179/2012 stabilisce che, a decorrere dal 15 dicembre 2014, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, saranno eseguite attraverso lo strumento della PEC, nei

procedimenti dinanzi ai Tribunali e alle Corti di Appello158. Accertata la

155 L. PETRUCCI, Il tormentato avvio delle notifiche telematiche nel processo penale, 30 gennaio 2015, in www.questionegiustizia.it.

156 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale., 18 aprile 2011, n. 89.

157 In attuazione dei principi previsti dal D.lgs 82/2005 e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del Ddl 193/2009, convertito nella legge 24/2010". 158 G. DAVì, Notificazioni penali telematiche. Fonti normative e regolamentari, in

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funzionalità dei servizi di comunicazione ex art. 16, comma 10, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, il decreto ha previsto che presso tali Uffici giudiziari le notificazioni a persona diversa dall’imputato ex art. 148, comma 2-bis,

149, 150 e 151, comma 2, c.p.p. saranno effettuate esclusivamente per via telematica. L’ampia formula voluta dal legislatore, che non fa riferimento alla pendenza effettiva del procedimento dinanzi all’organo

giurisdizionale, induce a ritenere che il legislatore abbia ricompreso, nella portata applicativa, non soltanto i procedimenti già sottoposti alla cognizione di un Tribunale o di una Corte di Appello, ma anche quelli virtualmente destinati alla cognizione di una di queste autorità nelle diverse fasi. Le notifiche telematiche sono pertanto consentite anche nella fase delle indagini preliminari sin dal momento dell’iscrizione della

notizia di reato ex art. 335 c.p.p., e prima ancora che sia richiesto o intervenuto un provvedimento del giudice. In tal senso depongono, in primo luogo, l’uso da parte del legislatore del termine “procedimento”, al

posto della più restrittiva nozione di “processo”; in secondo luogo, il richiamo, tra le tipologie di notificazione da eseguire oggi tramite PEC, di quella prevista dall’art. 151, c.p.p. che riguarda gli “atti del Pubblico

Ministero nel corso delle indagini preliminari”. Come precedentemente anticipato, la normativa di cui all’art. 16 L. 221/2012, può ritenersi certamente efficace dal 15 dicembre 2014 per i

Tribunali e le Corti d’Appello ordinarie.

La lettura sistematica della discplina ha indotto i primi interpreti a ritenere che debbano ritenersi pienamente inserite nella c.d. “obbligatorietà” dello

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strumento informatico anche le Procure della Repubblica, con inclusione delle notifiche telematiche anche per gli atti svolti, per l’appunto, nella fase delle indagini. In tal senso emerge il contenuto della circolare del Ministero Giustizia del 11 dicembre 2014. Sono invece certamente esclusi dall'ambito di operatività dell’“obbligatorietà” gli uffici del Giudice di pace e la Corte di Cassazione. Parimenti esclusi, trattandosi di uffici che, di regola, vengono specificamente menzionati nelle disposizioni legislative, i Tribunali per i Minorenni e i Tribunali di

Sorveglianza, anche serecentemente, ed in particolare con due decreti del

Ministero della Giustizia del 20 febbraio 2017159, è stato disposto l’avvio

delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso la Procura della Repubblica per il Tribunale per i minorenni di Perugia, Trieste e

Trento e per l’Ufficio di sorveglianza di Mantova, (settore penale).

Cercando in questa sede di far emergere i principali profili applicativi della normativa sulla notifica a mezzo di PEC, si sottolinea innanzitutto come questa rappresenti una novità di non poco conto , idonea a ridurre il flusso di documentazione cartacea tra gli uffici ed i soggetti a vario titolo coinvolti nello svolgimento del processo penale, e che può altresì

garantire la trasmissione degli atti in modo tempestivo e fedele160.

Tuttavia, pur ritenendo lo strumento della posta elettronica certificata preferibile in termini di economia processuale rispetto ad altri mezzi, si

159 Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2017, n. 64.

160 Secondo il parere espresso dal Csm sul dl.n. 193 del 29 dicembre 2009, concernente interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, deliberato in data 11 gennaio 2010, reperibile in www.csm.it

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evidenzia come il legislatore abbia previsto che non vi si possa ricorrere per effettuare le notificazioni dirette all’indagato o imputato, soggetti che

devono essere raggiunti mediante gli ordinari mezzi di conoscenza161.

Per quanto riguarda l’indagato, infatti, la forma base della notifica in

materia penale è rappresentata dalla materiale consegna dell’atto da parte

di un ufficiale giudiziario (a volte, a mani delle Forze dell’ordine). La notifica si intende perfezionata quando l’ufficiale annota l’avvenuta

consegna sull’originale dell’atto (ovvero la relata di notifica), che rimane quale prova dell’avvenuta notifica. È necessario quindi ricostruire, a

contrario, cosa si intenda con la definizione di “persona diversa

dall’imputato”. La locuzione si riferisce sicuramente al difensore dell’imputato; ma come regolarsi nei casi in cui il difensore è anche domiciliatario dell’imputato? Chiarificatrice sul punto concernente il difensore che riceva “in vece” dell’imputato, è la pronuncia delle Sezioni

Unite162, secondo la quale, la notificazione di un atto all'imputato o ad

altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei

a norma dell'art.148, comma secondo bis, c.p.p163. Tale decisione

legittima, ovviamente, un’identica soluzione anche per le notifiche a

mezzo PEC nel processo penale e ne rende, quindi, possibile un uso molto

161 V. BOVE, Notifiche penali telematiche ed S.N.T.: un primo bilancio a circa tre mesi

dal 15 dicembre 2014, reperibile in www.penalecontemporaneo.it

162 Cass., Sez. Un., 28 aprile 2011, n. 28451, in www.dirittopenalecontemporaneo.it 163 L. KALB. Valida la notificazione all'imputato effettuata mediante invio di posta

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ampio (potendosi esse considerare un “mezzo idoneo”164 a tutti gli

effetti). E’ dunque possibile l’impiego della consegna telematica al difensore dell’atto destinato all’imputato, nel caso in cui quest’ultimo sia dichiarato irreperibile o latitante; ovvero quando l’imputato residente,

dimorante o detenuto all’estero, non abbia ottemperato all’invito a dichiarare o eleggere domicilio dello Stato o, ancora, nell’ipotesi in cui l’imputato abbia eletto domicilio presso il difensore ma anche nel caso in cui l’imputato abbia dichiarato o eletto diverso domicilio e la

notificazione ivi esperita nelle forme tradizionali, sia risultata impossibile (art. 161, comma quarto, c.p.p.). Si sottolinea, in aggiunta, che la notificazione a mezzo PEC alle persone diverse dall’imputato (e

diverse dai difensori) sia possibile, ai sensi dell’art. 149 c.p.p., e non diversamente da quanto accade per il fax ed il telegrafo, solo se esiste una situazione “d’urgenza”, della quale il giudice deve dar conto con decreto ed ai sensi dell’art. 150 c.p.p., solo quando lo consiglino “circostanze particolari” e sempre previa adozione di un atto motivato.

Ne consegue che le modalità diverse di notificazione o comunicazione degli avvisi stabilite dall’art. 148 comma 2 bis, c.p.p. sono utilizzabili (senza che sussistano situazioni d’urgenza o circostanze particolari che

164 L’iniziale orientamento della Suprema Corte era in materia assolutamente restrittivo: si affermava che per le comunicazioni e le notificazioni dei privati e dei difensori doveva trovare applicazione unicamente la previsione di cui all'art. 121 c.p.p. - per la quale le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria -, mentre il telefax poteva essere utilizzato, giusto il disposto di cui all'art. 150 c.p.p., solo dai funzionari di cancelleria. Sez. V, 19 novembre 2010, n. 11787; Sez. IV, 2 gennaio 2013 n. 21602; Sez. VI, 30 gennaio 2013, n. 28244 in www.dirittopenalecontemporaneo.it

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richiedano l’emissione di un decreto ad hoc che le giustifichi)

esclusivamente (e dunque obbligatoriamente) per gli atti che devono essere ricevuti dai difensori. Tornando ad analizzare il contenuto della pronuncia summenzionata, si osserva che essa offre anche lo spunto per riprendere alcuni aspetti di rilievo della questione. Innanzitutto, si esamina il rapporto tra la disposizione di cui all'art.148 c.p.p., comma 2

bis, e quella di cui all'art.150 c.p.p.(notificazioni con mezzi tecnici idonei

a persona diversa dall’imputato e dal difensore). Sul punto è opportuno precisare che: le modalità diverse di notificazione o comunicazione degli avvisi stabilite dall'art.148 c.p.p., comma 2 bis, sono utilizzabili esclusivamente per gli atti che devono essere ricevuti dai difensori, mentre le notificazioni previste dall'art. 150c.p.p. possono essere disposte nei confronti di qualunque persona diversa dall'imputato; inoltre, l'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, rimette alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria, comprendendo quindi anche il Pubblico Ministero, il disporre che le notificazioni o (anche) gli avvisi "siano eseguiti con mezzi tecnici idonei", senza che sia necessario emettere, come invece previsto dall’art.

150 c.p.p., un provvedimento che lo giustifichi165. Sul tema si sottolinea che il legislatore ha previsto l'uso di “mezzi tecnici

idonei” per le notificazioni o gli avvisi ai difensori quale sistema

ordinario166 e generalizzato, alternativo all'impiego dell'ufficiale

165 Cass., Sez. I, 14 settembre 2010, n. 34028: Cass, Sez. II, 09 febbraio 2010, n. 8031, in www.osservatoriopenale.it

166 G. ANDREAZZA. Il ricorso ai mezzi tecnici per le notifiche all'imputato per il

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giudiziario o di chi ne esercita le funzioni, purché sia assicurata l'idoneità

del mezzo tecnico167. Le rationes decidendi esibite dalle Sezioni Unite

nella pronuncia citata fanno appello anche alle qualità professionali del difensore; agli oneri di diligenza che impongono a quest’ultimo di assicurare la funzionalità degli apparecchi di cui è dotato il proprio studio

professionale; ai doveri di informazione del difensore verso l’assistito168;

alla diligenza richiesta allo stesso imputato, una volta che sia stato messo al corrente del procedimento e abbia designato un difensore di fiducia o

ricevuto comunicazione della nomina di un difensore d’ufficio169.

Giova inoltre, in questo frangente, evidenziare che l’art. 148 comma 2- bis c.p.p., è espressamente richiamato dall’art. 157 c.p.p., che disciplina la prima notificazione all’imputato non detenuto, il quale dispone che,

ove sia stato nominato un difensore di fiducia, le notificazioni successive alla prima vengono eseguite mediante consegna dell’atto al patrocinatore, e che detta notificazione può essere effettuata secondo le disposizioni dell’art. 148 comma 2-bis. Sembra potersi ritenere che, anche le

comunicazioni di cui all’art. 157, comma 8-bis c.p.p.170, dirette

167 Cass., Sez. II, 9 febbraio 2010 n. 8031, “La modalità di notificazione a mezzo fax non rientra tra le forme particolari di notificazione disposte dal giudice ai sensi dell’art. 150 c.p.p., bensì tra le forme ordinarie di notificazione da eseguirsi con mezzi tecnici idonei ai densi dell’art. 148, comma secondo bis, c.p.p., sicché, al fine di procedere alla stessa, non è necessario un decreto motivato dal giudice ma è sufficiente una ‘disposizione’ consistente anche in un provvedimento organizzatorio di carattere generale”,in www.questionegiustizia.it

168 Più volte affermati dalla Cedu, per esempio, nelle decisioni, 18 ottobre 2006, Hermi

c. Italia, e 28 febbraio 2008, Demebukov c. Bulgaria, in

www.dirittopenalecontemporaneo.it

169 Corte Cost., 5 maggio 2008, n. 136, in www.giurcost.org

170 Aggiunto dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 2, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna", convertito, con modificazioni, dalla L. 22 aprile 2005 n. 60.

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all’imputato ed inoltrate al difensore in veste di suo domiciliatario,

possano essere effettuate tramite PEC, analogamente a quanto ritenuto

dalla giurisprudenza171 in merito all’utilizzabilità, nelle medesime

circostanze, del telefax. Si tratta di un esito interpretativo che, a ben vedere, non lascia del tutto sereni sotto la garanzia della piena conoscenza

dell’atto da parte dell’imputato172.

Su questo aspetto, già la domiciliazione forzosa ex art. 157 comma 8-bis c.p.p., non è passata indenne da critiche dottrinarie; l’aggiunta dello

strumento informatico rischia di acuire ulteriormente il formalismo della notificazione, con un intollerabile sacrificio del risultato conoscitivo. Si pensi, ad esempio, al difensore che non provveda tempestivamente a controllare la casella di posta elettronica: in tal caso la sua negligenza ricade sull’assistito, incidendo negativamente sul diritto dell’imputato ad

avere conoscenza degli atti che lo riguardano e, in definitiva, sul concreto

esercizio del diritto di difesa173. Dal punto di vista strettamente

normativo, si sottolinea poi come la riforma abbia inteso introdurre, attraverso la PEC, un nuovo ed ulteriore strumento di comunicazione, che si aggiunge a quelli già previsti dal codice, senza abrogarli. Infatti, il già richiamato profilo di “obbligatorietà” delle notifiche telematiche nel

settore penale, a partire dal 15 dicembre 2014, non implica che tale forma

171 Cass., Sez. Un., 28 aprile 2011 n. 28451, in www.dirittopenalecontemporaneo.it 172 A. TRINCI -V. VENTURA, Notificazioni e processo senza imputato, Giuffrè editore, 2015. p.134.

173 V. PEZZELLA, Imputato libero e notifiche al difensore, in Diritto&Giustizia, 2006,54.

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di notificazione sia divenuta esclusiva174. La notifica telematica si è inserita nel quadro delle notificazioni di cui

agli articoli 148 comma 2 bis c.p.p. (notificazioni ed avvisi ai difensori attraverso mezzi tecnici idonei); 149 c.p.p. (notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo (a persone diverse dall’imputato); 150 c.p.p. (notificazioni con mezzi tecnici idonei a persona diversa dall’imputato e

dal difensore); 151 comma 2 c.p.p. (notifiche di atti del pubblico

ministero trattate direttamente dalla segreteria175. È quindi, divenuta il

“mezzo tecnico idoneo” ai sensi dell’art.148 comma 2 bis c.p.p. La

possibilità di fare ancora ricorso ad altre forme di notificazioni eseguite con mezzi tecnici (fax, telefono) permane, per gli uffici inseriti nell’ambito di efficacia della nuova normativa, in caso di mancato

funzionamento del sistema deputato all'effettuazione di notifiche telematiche. Se infatti il nostro legislatore avesse voluto modificare le disposizioni codicistiche richiamate, imponendo la sola notificazione telematica, ben avrebbe potuto intervenire direttamente nel testo del codice di rito, anziché operare, mediante rinvio, alle norme di quest’ultimo.

In sostanza, quindi, il sistema sancito ad oggi dall’art. 16 D.L. 179/2012 prevede, senza dubbio, l’introduzione, come modalità di notifica ordinaria ai difensori, anche come domiciliatari, della trasmissione

174 G. MARRA., Le notifiche telematiche, in Cassazione penale, 2016, 6S

175 I. BORASI, Le principali forme delle notificazioni penali, in Archivio della nuova

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telematica; la conferma della possibilità, per il giudice, di ricorso “straordinario” alla notifica telematica, quando si versa in situazioni di

urgenza, nei confronti delle parti diverse dall’imputato e dall’indagato, con la specificazione che l’estensione in questione, deve essere “disposta” sicchè il giudice deve dare (in modo sintetico) conto delle ragioni d’urgenza che sostengono la scelta della modalità di notifica

elettronica; la possibilità per il giudice di prescrivere, con provvedimento

ad hoc, la notifica telematica in casi particolari per le comunicazioni a

persone diverse dall’imputato o dall’indagato; ed infine la possibilità di

utilizzare la PEC per le comunicazioni alla Procura. Quanto al Pubblico Ministero, l’estensione della facoltà di ricorso alla notifica telematica (oltre che alle notifiche ai difensori) ai casi previsti dall’art. 151 comma

2 c.p.p., ovvero qualora le notifiche siano gestite direttamente dalla segreteria, sembra individuare in capo all’ufficio, una facoltà di accesso generalizzato alle modalità digitalizzate, svincolata dai presupposti di applicabilità previsti dagli artt. 149 e 150 c.p.p. Non sono infatti presenti (né richiamate) le limitazioni relative all’individuazione delle ragioni di urgenza o dei casi particolari per l’utilizzo della modalità elettroniche nei

riguardi di destinatari diversi dall’indagato.

Le parti private, invece, devono continuare ad utilizzare le forme

ordinarie di notificazioni176, a differenza dell’autorità giudiziaria che può

inviare notifiche a mezzo PEC a tutti i difensori di una delle parti

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(imputato, persona offesa, parte civile, responsabile civile) che debbano ricevere la notifica in proprio o “in vece” della parte. Viene ritenuta ammissibile, pur in mancanza di specifica disciplina, la possibilità di avvalersi della PEC anche verso soggetti che non siano parti processuali,

quali consulenti, periti ed interpreti. Inoltre, la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 16 L. 221/2012 prevede

che, in caso di omessa comunicazione dell’indirizzo PEC e in caso di mancata notifica per “colpa” del destinatario, la notifica si intende

perfezionata con il semplice deposito in Cancelleria177. Per l’appunto,

l’art. 16, comma 4, DM 44/2001 stabilisce che, quando viene “generato

un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta certificata”, può essere effettuata la notifica mediante deposito in

cancelleria, salvo il caso fortuito e la forza maggiore. Ci si chiede quindi quali obblighi gravino sul difensore in relazione all’utilizzo della casella

di posta certificata e cosa si intenda per caso fortuito e forza maggiore. La Suprema Corte ha chiarito che, se da un lato nessun obbligo è imposto

dalla legge circa l’utilizzazione di particolari mezzi tecnici, quali il

telefax, essendone possibile l'impiego solo allorché il destinatario della notificazione ai sensi dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, abbia comunicato all'autorità giudiziaria il proprio numero di telefax o lo abbia comunque reso di pubblico dominio (sussiste, al contrario, un obbligo di munirsi di

177 Art. 51, comma 3, D.L.112/2008, richiamato dall’art.16, comma 4, del D.M. n.44/2011

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PEC); dall’altro lato il difensore ha l’obbligo178 di assicurare con la

necessaria diligenza la ricevibilità delle notifiche presso il domicilio

eletto o dichiarato179. Le Sezioni Unite hanno sul punto ricordato come

la scelta di convogliare verso il difensore le notifiche dovute all’imputato

(che non abbia dichiarato od eletto domicilio) sia stata giudicata compatibile con il dettato costituzionale, mediante la sentenza della Consulta n. 136 del 2008. Nella motivazione di quel provvedimento si rinviene, per l’appunto, una forte valorizzazione del dovere professionale

del difensore di tenere informato continuativamente il proprio assistito circa gli sviluppi del procedimento. Un dovere cui, esplicitamente, è stato collegato un onere dell’imputato di rendersi reperibile per il professionista che lo assiste, non potendo l’ordinamento farsi carico dell’eventualità che l’accusato volontariamente si disinteressi dell’andamento del giudizio che lo riguarda. A ciò si aggiunge il fatto

che, una volta accertata l’adeguatezza del mezzo usato per effettuare la notificazione, resta del tutto irrilevante la circostanza della mancata conoscenza del messaggio a causa di vizi di funzionamento della segreteria telefonica o del mancato ascolto della registrazione, atteso che corrisponde ad un preciso onere del difensore quello di assicurarsi della perfetta funzionalità dell’apparecchio di cui è dotato il proprio studio

178 Cass., Sez. III, 18 dicembre 2008 n. 2893, Fattispecie in tema di riesame di misura cautelare personale nella quale è stata ritenuta valida la notifica dell'avviso ex art. 309 c.p.p. con consegna al portiere dello stabile in cui era allocato lo studio del difensore, trovato reiteratamente chiuso dall'ufficiale giudiziario, in www.gazzettaforense.it 179 Cass. Sez. III 15 febbraio 2005, in www.dirittopenalecontemporaneo.it

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professionale e di ascoltare le comunicazioni memorizzate180. In definitiva, non è sufficiente che il difensore, tenuto per legge ad

abilitare una casella PEC, alleghi di non aver letto o aperto la mail, perché la casella di posta “era piena” o, genericamente, non ha funzionato a