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3.4 Strumenti telematici e cooperazione giudiziaria penale: l’importanza

3.4.3 Il sistema digitalizzato “ECRIS”

In aggiunta a quanto finora esposto in materia di cooperazione e sistemi digitalizzati, per migliorare la realizzazione del processo penale telematico statale, sono state adottate nel tempo ulteriori e concrete misure che permettono lo scambio efficiente di informazioni sulle condanne penali. A tal fine è stato progettato un sistema computerizzato

denominato ECRIS237 (European Criminal Record Information System),

che ha iniziato a funzionare nell'aprile 2012. ECRIS dà completa attuazione, in ambito comunitario, alla

“Convenzione europea di mutua assistenza in materia penale”, adottata il

20 aprile 1959, che ha previsto che ciascun Paese aderente, nel condannare un cittadino di altro stato informi della condanna il paese di

cittadinanza, secondo l’art.22 della Convenzione. Fin dal 2005, prima che le istituzioni europee cominciassero a fornire il

loro apporto, alcuni stati membri tra cui Francia, Germania, Spagna, e Belgio avevano realizzato volontariamente una rete sperimentale di interconnessione denominata “Network of Judicial Registers” (Rete dei

Registri Giudiziari). Ciò aveva dimostrato come fosse possibile ottenere

237 Sistema informativo del Casellario europeo – ECRIS, dati aggiornati al 26 maggio 2016, reperibile in www.giustizia.it

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informazioni circa i precedenti penali di un cittadino di un altro Paese

collegato in meno di 48 ore. ECRIS è stato istituito in risposta a questa ovvia necessità di migliorare

lo scambio di informazioni a livello europeo238 e, di conseguenza, di

garantire un’incentivazione della cooperazione in materia di processo

penale. In termini pratici, il sistema ECRIS consiste in una interconnessione elettronica di banche di dati relativi a casellari giudiziari di tutti gli Stati membri, che permette un rapido scambio di dati relativi alle sentenze di condanna, in formato uniforme e facilmente trasferibile per via informatica. In tal modo, i giudici, i Pubblici Ministeri e le Autorità amministrative interessate, hanno facile accesso ad informazioni dettagliate sui precedenti penali di qualsiasi cittadino europeo, indipendentemente dal luogo in cui la persona sia stata condannata in passato. Così facendo, gli autori di reati non possono sfuggire al loro passato criminale semplicemente spostandosi fra Stati membri, e ai crimini già commessi può essere data una risposta adeguata. Il sistema

dovrebbe anche realizzare una funzione di prevenzione dei reati. ECRIS si basa su un’architettura informatica decentralizzata, nella quale

le informazioni giudiziarie relative ai reati sono conservate esclusivamente in banche dati nazionali e sono oggetto di scambio in formato elettronico tra le autorità centrali degli Stati membri, previa

238 Le decisioni quadro del Consiglio dell’Unione europea n. 315 e n. 316 del 2009, sulla traccia della rete NJR, hanno disegnato ECRIS, sancendo la nascita del Casellario europeo, reperibile in www.senato.it

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domanda. Il Paese di cittadinanza di un soggetto è il gestore centrale di

tutte le sentenze di condanna nei confronti dello stesso. Esso è obbligato ad archiviare ed aggiornare tutte le informazioni

ricevute, e ritrasmetterle su richiesta. In questo modo, ogni Stato membro, potrà fornire un'informazione esaustiva, aggiornata e completa relativa ai

precedenti penali su richiesta di un altro Paese. Inoltre, uno Stato membro che condanna un non cittadino è obbligato a

trasmettere immediatamente detta informazione, (inclusi i relativi aggiornamenti sulla sentenza) al Paese di cui la persona autore del reato ha la cittadinanza. La trasmissione dell'informazione sulle pene applicate è fatta in via elettronica, mediante un formulario europeo standardizzato, utilizzando due tabelle di riferimento dei tipi di reati e dei tipi di sentenze. Queste tabelle facilitano la traduzione automatica e migliorano la comprensione reciproca dei dati trasmessi. Quando compie l’invio di informazioni su una pena, lo Stato membro indica codici appropriati della categoria del reato e della pena o della sanzione, che sono automaticamente tradotti nella lingua del richiedente, consentendogli di

attivarsi immediatamente una volta ricevuta l'informazione. I vari Paesi hanno completato l’attuazione del sistema nell’ aprile 2012.

Da allora, numerose misure di carattere tecnico e finanziario sono state adottate per aiutare gli Stati ad accrescere l'infrastruttura telematica per connettere i casellari giudiziari. La Commissione ha inoltre messo a

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implementation", al fine di facilitare l’interconnessione con le altre

banche dati nazionali239.

CONCLUSIONI

Come è emerso dallo studio prospettato nel presente eleborato, il

problema dell’eccessiva lunghezza dei processi è tristemente noto.

Per questo, si è voluta evidenziare l’importanza, tra gli strumenti tesi ad accelerare i tempi processuali, della riconfigurazione del “sistema giustizia”. L’architettura tecnologica, i diversi applicativi, l’accesso alle banche dati, l’informatizzazione dei registri, la disponibilità di statistiche gestionali e le implicazioni organizzative connesse al cambiamento tecnologico, consentono di rimodellare il funzionamento della giustizia italiana in un’ottica di graduale ma incisivo miglioramento. Attraverso l’analisi condotta sull’informatizzazione del processo penale,

è infatti emerso come l’introduzione della digitalizzazione abbia portato alla diffusione di notevoli vantaggi dal punto di vista del “rendimento” concreto della macchina giudiziaria, soprattutto per ciò che concerne l’accelerazione dei tempi della definzione dei giudizi pendenti. È risultato con chiarezza che il percorso compiuto da quando sono stati pensati (anche per l’ambito penale) i progetti di automazione degli uffici

giudiziari, è stato particolarmente lugo e difficile. Un cammino altrettanto

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complesso deve però ancora essere intrapreso per giungere a risultati interamente soddisfacenti, specialmente per riuscire ad utilizzare le nuove tecnologie sfruttando al meglio tutte le potenzialità che esse possono apportare. La disamina ha preso atto dell’esistenza, alla base, di un dato certo: a differenza del processo civile telematico, divenuto operativo a tutto tondo partire dal 30 giugno 2014, in ambito penale sembra ancora essere presente una digitalizzazione circoscritta per lo più alla fase delle indagini preliminari, attraverso l’applicativo dei due

programmi ministeriali (quali il SICIP e SIDIP), ed al Sistema di notificazioni e comunicazioni (SNT). I modelli di maggior efficienza si registrano, ad oggi, prevalentemente nella fase dell’esecuzione penale, tra cui spiccano l’applicativo sviluppato per il casellario giudiziale ed il sistema informativo dell’amministrazione penitenziaria. Si tratta però di

una fase finale ed autonoma, che comprende l’attuazione di quei provvedimenti diretti alla concretizzazione del comando sanzionatorio contenuto nel titolo esecutivo, per cui l’attività giurisdizionale tende a

scivolare verso quella più squisitamente amministrativa. Sul tema in esame, le prospettive legislative ed i principali sviluppi dovrebbero guardare, in primo luogo, all’estensione del meccanismo telematico anche al contesto dibattimentale, cosicchè si realizzerebbe uno strumento idoneo a fornire garanzie (per i soggetti coinvolti), sia sul fronte della trasparenza, sia in relazione ai tempi ed alle scadenze che caratterizzano questa specifica fase processuale. Dopodichè, dovrebbe essere assicurata la perfetta cooperazione ed interoperatività tra i sistemi informativi dei

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soggetti istituzionali che operano all’interno del processo stesso, come le forze di polizia e l’amministrazione penitenziaria. Inoltre, dal momento che l’uso delle tecnologie dell’informazione nei sistemi giudiziari europei

è in costante aumento, si ritiene che il nostro apparato possa conseguire i maggiori vantaggi grazie anche agli strumenti sullo scambio di dati in materia penale elaborati a livello di Unione, mediante i quali possono concretizzarsi a pieno i principi processuali penali, primo fra tutti quello di parità tra le parti e di effettività del diritto di difesa. Il nuovo modello dovrebbe quindi restituire alla macchina “Giustizia” la sua funzione originaria di tutela e di garanzia per i soggetti coinvolti nel meccanismo processuale, ed al sistema “Paese” la capacità di dare piena attuazione al principio della “ragionevole durata dei processi”, sul quale l’Italia è stata

così tante volte redarguita dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Ciò detto, sul piano attuale, il processo telematico rappresenta una radicale scelta di cambiamento avviata dal legislatore, che intende connettere il mondo giuziario agli strumenti di semplificazione che la tecnologia ci offre e dai quali, ad oggi, non è possibile prescindere. L’informatizzazione del processo penale presuppone il superamento della visione dei sistemi informativi quali meri registri di cancelleria, e richiede la consapevolezza, da parte degli Uffici giudiziari, di muoversi all’interno di un sistema unico e circolare in cui accuratezza, qualità ed affidabilità dei dati, condizionano l’attività degli “addetti ai lavori” e si riverberano

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sulle garanzie riconosciute alle parti coinvolte240. Ascoltando però quella

che è la voce degli operatori del settore, essi ritengono che, soprattutto nell’universo penalistico, la “carta” resterà sempre protagonista (anche se

simbolicamente) del “servizio giustizia”241. In quest’ottica (forse) la

digitalizzazione andrebbe condotta con la prospettiva di non soppiantare del tutto il modello cartaceo, ma di snellirlo e semplificarlo, rendendolo così più agevolmente consultabile e fruibile dai soggetti che operano internamente ed esternamente al processo stesso.

240 A. CATALDI, Presente e futuro dell’informatizzazione del processo penale, 29

maggio 2017, reperibile all’indirizzo: www.associazionemagistrati.it

241 P. GRILLO, Processo penale telematico: futuro o fantascienza?, 5 giugno 2015, reperibile all’indirizzo www.dirittoegiustizia.it

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RINGRAZIAMENTI

Il primo ringraziamento lo devo alla Professoressa B. Galgani, per il tema che mi ha fatto sviluppare e per la cura con cui ha seguito questo mio stimolante percorso.

Devo anche ringraziare il Dottor P. Licardo, per avermi gentilmente offerto materiale di supporto e spunti critici per completare la redazione dell’elaborato.

Ringrazio poi tutte le mie più care amiche, che con i loro sinceri consigli mi sono sempre vicine.

Ringrazio Linda per l’intesa e l’affetto che ci unisce, come fossimo due

sorelle.

Ringrazio Andrea, per aver supportato e sopportato il mio “cammino” con molta pazienza e molto amore.

Ringrazio la mia famiglia ma soprattutto mia madre e Fabio, per il sostegno con cui hanno accompagnato tutti i miei studi, e per aver sempre creduto in me.

Infine ringrazio la mia nonna, che mi ha dedicato gran parte della sua vita e che credo sarebbe molto orgogliosa di vedermi raggiungere questo grande traguardo.