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sistemi autopmatizzati- 3.3 Il modello digitalizzato statunitense. - 3.4 Strumenti telematici e cooperazione giudiziaria penale: l’importanza e la diffusione delle Information and Communication Technologies (ICT). - 3.4.1 La rete giudiziaria europea. - 3.4.2 La nascita di Eurojust. - 3.4.3 Il

sistema digitalizzato Ecris.

3.1 Il processo civile telematico europeo: la risoluzione di controversie transfrontaliere.

Osservando la tematica della digitalizzazione da una prospettiva differente, e cercando di porre in essere una disamina di tipo comparato, un primo ambito di rilievo è connesso allo sviluppo del processo civile telematico europeo. In primis, è doveroso rilevare che la progettazione di una procedura giudiziaria transfrontaliera, da implementare in tutti (o quasi) i Paesi dell’Unione, rappresenta ancora oggi una sfida sicuramente complicata poichè sarebbe necessario, innanzitutto, riuscire ad ottenere una base normativa comune, suscettibile di essere interpretata con

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In linea generale, l’obiettivo che il processo telematico europeo si prefigge di raggiungere è di rendere alcune tipologie di cause direttamente accessibili ai cittadini o alle imprese, senza bisogno dell’ausilio di un avvocato e neppure di un domiciliatario presso la Corte

adita. Più precisamente, lo scopo è che dispute giuridicamente semplici (come ad esempio le ingiunzioni di pagamento) o economicamente modeste, debbano trovare forme di risoluzione adeguate, quindi poco costose e direttamente ed autonomamente gestibili anche dal singolo cittadino.

In questo ambito, soprattutto negli ultimi dieci anni, l’Unione europea ha varato una serie di misure per facilitare la definizione di controversie transfrontaliere, con il fine ultimo di inserire procedure giudiziarie

armonizzate209. Per questa ragione, gli strumenti tecnologici sviluppati

dall’UE sono essenzilamente due: E-justice Portal e la piattaforma

Codex210.

E-Justice Portal aspira a diventare il punto di accesso elettronico per

affrontare e risolvere i problemi legali transfrontalieri anche se, allo stato attuale, offre funzionalità assai limitate. In relazione, per esempio, alla

209 Si tratta, in particolare, dell’ingiunzione di pagamento europea per crediti pecuniari (regolamento CE n.1896/2006) e il procedimento europeo per le controversie di modesta entità (regolamento CE n. 861/2007). Com’è noto, l’ingiunzione di pagamento europea delinea un procedimento per il recupero di crediti pecuniari basato sullo scambio di moduli standard tra attore/creditore, ufficio giudiziario competente e convenuto/debitore. Anche la procedura applicabile alle cosiddette controversie transfrontaliere di modesta entità, si basa sullo scambio di moduli standard tra attore, ufficio giudiziario competente e convenuto.

210 E -JUSTICE portal è il punto di accesso elettronico per risolvere problemi legali transfrontalieri. E-CODEX è il progetto che permette l’interscambio di dati e documenti in ambito giudiziario.

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procedura europea di ingiunzione di pagamento, il portale offre una serie

di informazioni che dovrebbero guidare la corretta esecuzione. Mette inoltre a disposizione una serie di moduli previsti dai regolamenti

che possono essere compilati online, ma che devono poi essere stampati, firmati e spediti con i tradizionali sistemi postali. Si auspica che, in materia, il passo successivo sia rappresentato dall’implementazione di un sistema di firma elettronica interoperabile a livello europeo, e di invio elettronico dei moduli agli uffici competenti. E-Codex è invece il progetto che ha sviluppato le componenti tecnologiche in grado di permettere un

interscambio transfrontaliero di dati e documenti in ambito giudiziario. Ha per questo realizzato una piattaforma di delivery (ovvero di scambio

informatico di documenti) che ha reso interoperabili i sistemi digitali delle amministrazioni giudiziarie coinvolte. Ciò premesso, per quanto concerne il sistema italiano, è doveroso osservare che il processo civile telematico europeo, anche se su scala ridotta, è operativo a Milano dal 2013 Il Tribunale, è stato infatti il primo ufficio giudiziario dell’Unione ad essere abilitato a ricevere in via telematica ingiunzioni di pagamento provenienti da altri Paesi membri, in prima battuta da Austria ed Estonia. Questa applicazione ha rappresentato il primo passo verso l’estensione

dell’utilizzo delle procedure digitalizzate ad altri Stati membri.

È fondamentale però osservare, in termini di operatività concreta che, nonostante l’implementazione degli strumenti telematici e gli sforzi normativi del legislatore europeo, a partire dal 2013, cioè dal momento dell’attivazione del sistema, il Tribunale di Milano ha ricevuto solo

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quattro richieste di ingiunzione di pagamento europea, dimostrando come la procedura sia molto poco attrattiva per vari motivi, tra cui la necessità di effettuare traduzioni, di pagare diritti di cancelleria in un altro Paese,

o difficoltà ad individuare l’ufficio giudiziari competente.

Dei quattro casi presentati dagli avvocati austriaci, tre sono stati rigettati: il primo perché il modulo era compilato in tedesco, il secondo perché il tribunale di Milano non era territorialmente competente, il terzo perché

la competenza non era del Tribunale bensì del Giudice di Pace211.

Il vero cuore della questione circa l’applicazione del processo civile europeo al foro di Milano, era essenzilamente legato al Decreto emanato l’8 aprile 2014, dal momento che la problematica coinvolgeva non solo

la normativa italiana ma anche quella europea. La nota dolente era rappresentata dall’art.16 bis del DL 179/2012, secondo il quale, a decorrere dal 30 giugno 2014 (come precedentemente esposto) il deposito degli atti sarebbe dovuto avvenire solo per via telematica. Una regola fondamentale quindi per il ricorrente, poiché il deposito di un ricorso cartaceo avrebbe determinato l’inammissibilità dello stesso. Il problema era dunque relativo a quale normativa applicare, se quella italiana (informatizzata) o quella europea, che prevede invece l’utilizzo di moduli

standard a disposizione degli interessati212.

211 Nota per l’Osservatorio della Giustizia civile di Milano, 13 febbraio 2015, reperibile in www.irsig.cnr.it

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Il Tribunale di Milano ha sciolto ogni dubbio ed ha affermato, sul punto, che il mezzo accettato nel nostro sistema per l’ingiunzione europea è il supporto cartaceo, non essendo possibile interpretare l’art. 16 bis come vincolante anche in ambito ultra-nazionale, e non essendo necessari, secondo quanto previsto dalla legislazione, ulteriori requisiti.

In conclusione, si osserva quindi che il foro milanese ben conosce le difficoltà e l’impegno necessario per portare a regime un’infrastruttura

complessa e condivisa come quella che abilita il processo telematico. Tuttavia l’esperienza, la pratica e le ricerche mostrano in quali direzioni sia possibile intervenire per rendere più efficaci ed attrattive le procedure giudiziarie definite dai regolamenti europei. Alla base vi è la necessità di creare meccanismi più semplici ed accessibili, anche “forzando” le regole nazionali (ad esempio per quanto riguarda la modifica dei sistemi di notifica), e di ampliare la base degli utenti abilitati all’utilizzo dei sistemi informatizzati.