2.2 L’attuale assetto delle notificazioni e delle comunicazioni nel
2.2.1 Gli organi della procedura e le modalità di notifica
Dal punto di vista degli organi che intervengono nella procedura di notifica, l’art 148 c.p.p. individua: l’Ufficiale Giudiziario, organo preposto alle notificazioni eseguite a richiesta del giudice, del P.M, delle parti private e dei loro difensori; la Polizia Giudiziaria. L’art. 148 conferma il principio già affermato sotto il codice previgente dall’art. 166, per cui l’ufficiale giudiziario è l’organo tipico della fase di attuazione del procedimento di notificazione. È dunque il soggetto che funge da tramite tra l’autore della fase di impulso ed il destinatario dell’atto, ma non ricopre la funzione di semplice “nuncius”, dal momento che “ pur svolgendo mansioni esecutive, conta un margine di
apprezzamento”144. Nell’originaria formulazione del comma 2 dell’art.
148, l’attività di notificazione della Polizia giudiziaria veniva impiegata
nei casi di “necessità” individuati dal giudice.
Con il D.L. 144/2005145 è stato eliminato il riferimento alla Polizia
giudiziaria, sostituita dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, prevedendo che la stessa possa procedere alle notificazioni disposte dal giudice in caso di urgenza, con l’osservanza
delle norme previste dal codice di rito. La Polizia giudiziaria è impiegata nelle notificazioni degli atti del Pubblico Ministero, nel corso delle indagini preliminari, ed è limitata ai casi di atti d’indagine o
144 A. TRINCI-V. VENTURA, Notificazioni e processo senza imputato, Giuffrè editore, 2015. pp 37 e ss.
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provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire. La procedura prende l’avvio, ovviamente, con la consegna dell’atto all’organo preposto all’esecuzione della notificazione: se è l’Ufficiale Giudiziario, quest’ultimo, ricevuto l’atto, è tenuto a
formarne un numero di copie uguali a quello dei destinatari della notificazione; se, invece, la notificazione è eseguita a mezzo della Polizia giudiziaria, l’atto è trasmesso all’ufficio di Polizia competente per
territorio con numero di copie uguale a quello dei destinatari della
notificazione146. Quanto alle modalità “ordinarie” di notificazione
(ovvero quelle tradizionali, previste originariamente dal legislatore) e prima di scendere nell’analisi della notifica a mezzo di PEC, si evidenzia
come l’Ufficiale Giudiziario può provvedervi personalmente, o a mezzo dell’aiutante o del coadiutore, o avvalersi del servizio postale ex art.170 c.p.p. L’Ufficiale Giudiziario può infatti, a sua discrezione, scegliere tra
la notificazione diretta e la notificazione a mezzo del servizio postale, a meno che questa seconda modalità non sia espressamente esclusa dall’autorità che chiede la notificazione, come può avvenire, ad esempio,
in tema d’informazione di garanzia. Il magistrato del Pubblico Ministero può ravvisare la necessità che l’atto
sia notificato direttamente dall’Ufficiale Giudiziario (ex art. 369 c.p.p.).
Ciò vuol dire che le minori garanzie di conoscibilità che presenta per il destinatario la notificazione a mezzo del servizio postale derivano, in
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ultima analisi, dalla scelta del modo di notificazione, che è rimessa al
soggetto notificante oppure direttamente all’ufficiale giudiziario.
È questo il motivo per cui la notificazione mediante il servizio postale si ritiene regolare ed efficace e, quindi valida, solo quando siano stati rispettati alcuni adempimenti di garanzia, che poi sono analoghi a quelli prescritti per la notificazione effettuata personalmente dall’ufficiale
giudiziario o dal suo incaricato.
L’ufficiale postale147, predisposta la relazione di notificazione
sull’originale e sulla copia dell’atto, con la menzione dell’ufficio postale
attraverso il quale spedisce, in piego raccomandato con avviso di ricevimento, la copia al destinatario, presenta la copia dell’atto da notificare all’ufficio postale e sulla copia appone l’indicazione del nome,
del cognome, della dimora, della residenza o del domicilio del destinatario, aggiungendovi ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca. L’avviso di ricevimento, che costituisce prova dell’avvenuta notificazione, è spedito in raccomandata all’indirizzo già predisposto dall’ufficiale giudiziario. Il piego è consegnato dall’agente postale nelle
mani del destinatario o, in mancanza, a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente op pure sia addetta al servizio o alla casa o al portiere o a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, sia tenuta alla distribuzione della posta al destinatario, purché la consegna avvenga nel luogo indicato sulla busta contenente l’atto da notificare.
147A. TRINCI-V. VENTURA, Notificazioni e processo senza imputato, Giuffrè editore, 2015., p 139.
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Può accadere che il destinatario o le persone alle quali può essere fatta la consegna rifiutino di firmare l’avviso di ricevimento ovvero che il
destinatario rifiuti il piego o la firma del registro di consegna. In tal caso, l’agente postale dà atto del rifiuto sull’avviso di ricevimento
che è restituito al mittente, eventualmente insieme al piego, e la notificazione si ha per eseguita in tale data. Delle formalità eseguite e del deposito deve dare, infine, notizia al destinatario con raccomandata con
avviso di ricevimento. È quest’ultima che fa decorrere il termine utile, di dieci giorni, affinchè
la notificazione possa ritenersi eseguita ex art. 157 c.p.p. Ai sensi dell’art. 160 c.p.p., qualora non sia in alcun modo possibile
eseguire la notificazione degli atti all’indagato o all’imputato nelle forme
ordinarie, perché non si conoscono la casa di abitazione, il luogo in cui esercita abitualmente l’attività lavorativa e il luogo in cui ha temporanea
dimora o recapito (quindi i luoghi di notifica ex art. 157 c.p.p.), il giudice
o il Pubblico Ministero emette il decreto di irreperibilità148.
Il decreto di irreperibilità viene emesso dal P.M. nel corso delle indagini preliminari o dal giudice della singola fase nelle altre ipotesi: deve pertanto essere emesso un nuovo decreto per ogni fase processuale ai sensi dell’ art. 160 c.p.p., e all’inizio di ogni fase bisognerà rinnovare le
ricerche, che rappresentano il necessario presupposto per il decreto in oggetto. Il decreto ha natura dichiarativa, in quando formalizza una
148 A. TRINCI-V. VENTURA, Notificazioni e processo senza imputato, Giuffrè editore, 2015., pp 367e ss.
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situazione di fatto pre esistente. Avverso esso non è esperibile nessun mezzo di impugnazione ma, in quanto emanato rebus sic stantibus, è sempre revocabile se giunge all’ufficio la notizia che l’imputato è
divenuto reperibile. Quanto al contenuto, il decreto di irreperibilità è destinato a registrare l’impossibilità di notificare gli atti secondo le
modalità previste dalla legge, cercando di superare tale ostacolo azionando la consegna al domiciliatario legale. Esso dunque accerta che l’imputato non è stato reperito e dispone che gli atti a lui desinati siano
consegnati al difensore. Se quindi emerge l’esito negativo del primo tentativo di notificazione, l’autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell’imputato o dell’indagato, particolarmente nel luogo di nascita, in
quello dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, oppure nel luogo dove ha esercitato attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale. La polizia giudiziaria incaricata è tenuta ad esporre all’autorità richiedente, indicando i luoghi in cui le ricerche sono state
svolte, gli ufficiali e gli agenti che le hanno eseguite, i nomi dei familiari reperiti e le notizie dagli stessi fornite circa il luogo in cui il loro congiunto si trova. Le ricerche sono estese anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali, quando si ha conoscenza del fatto che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all’estero, ma non si hanno notizie sufficienti per
provvedere alla notificazione. Con il decreto che dichiara l’irreperibilità si designa un difensore per l’imputato o indagato che ne sia privo, e si ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia
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dell’atto allo stesso, che rappresenta a tutti gli effetti l’irreperibile.
Nel momento in cui, invece, si ha notizia del domicilio dell’imputato dichiarato irreperibile, le notificazioni devono essere eseguite nelle forme ordinarie, senza che sussista la necessità di una revoca formale del decreto d’irreperibilità, che ha natura prettamente dichiarativa.