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La nave Aquarius e la chiusura dei porti da parte dello Stato italiano.

Gli interventi in mare delle ONG nella recente prassi applicativa

3. La nave Aquarius e la chiusura dei porti da parte dello Stato italiano.

Sos Mediterranee è un'organizzazione non governativa europea, fondata dall'ex ammiraglio Klaus Vogel ed attiva dal 2016.

Nata appositamente per il salvataggio di vite umane nel Mediterraneo, ad oggi ha quattro sedi che si trovano a Berlino (Germania), Marsiglia (Francia), Palermo (Italia) e Ginevra (Svizzera)105.

Sos Mediterranee opera insieme a Medici senza frontiere, la quale gli fornisce otto medici di bordo e garantisce un contributo per il noleggio della nave Aquarius.

Quest'ultima, battente bandiera di Gibilterra, è l'imbarcazione di cui si serve Sos Mediterranee per svolgere le proprie attività di soccorso in mare.

Si tratta di una vecchia imbarcazione della Guardia Costiera tedesca, usata dal 1977 fino al 2008, lunga 77 metri.

Può imbarcare trentadue membri dell'equipaggio ed arrivare ad ospitare tra i 550 e i 750 naufraghi.

La vicenda che ha interessato la nave Aquarius risale alla notte tra il 9 e il 10 giugno 2018.

In tale data la nave umanitaria soccorreva 629 persone tra cui 123 minori non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinta, in seguito a sei diverse operazioni di salvataggio.

In tali operazioni 229 migranti sono stati salvati direttamente dai membri dell'Aquarius, i restanti invece, soccorsi da navi della Marina e della Guardia Costiera italiana il 9 giugno, venivano trasferiti a bordo dell'imbarcazione umanitaria dopo la richiesta del MRCC italiano.

In condizioni normali, dopo grandi operazioni di salvataggio, la nave Aquarius sarebbe dovuta arrivare in un porto del sud Italia per fare sbarcare tutti i migranti dato che l’Italia è il paese meglio attrezzato per gestire l’arrivo degli stessi e generalmente il più vicino alle zone di mare dove vengono soccorsi i naufraghi106.

Tuttavia, nonostante siano stati utilizzati mezzi militari italiani nelle operazioni di salvataggio e di trasbordo e nonostante il Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo (MRCC) italiano abbia coordinato tutte le operazioni dal principio, il Governo italiano ha successivamente negato un porto sicuro alle persone soccorse, chiedendo a Malta di farsene carico107.

Dopo avere effettuato il soccorso, infatti, la nave Aquarius si dirigeva verso le coste della Sicilia, ma a circa 35 miglia nautiche dall’Italia e a 27 da Malta, le è stato ordinato di non entrare nel territorio italiano.

106https://www.ilpost.it/2018/06/12/aquarius-nave-migranti-spagna/

107CILD (coalizione italiana libertà e diritti civili), Guida alla solidarietà in mare II, pag. 23, 08/2018.

Tuttavia anche il governo maltese ha impedito l'attracco nel porto di La Valletta, sostenendo che si dovesse escludere la competenza di Malta, poiché l’operazione nel Mediterraneo era avvenuta nella SAR libica e coordinata dal centro RCC di Roma.

In attesa dell'indicazione di un porto in cui poter attraccare, la nave Aquarius è rimasta per quasi un giorno intero in mare aperto, navigando fra l’Italia e Malta.

L'11 giugno ilgoverno della Spagnasi è offerto di accogliere la nave e i migranti nel porto di Valencia.

A tal proposito però SOS Mediterranée ha ritenuto che Valencia fosse troppo lontana e che le condizioni delle persone a bordo non fossero adatte ad un tale viaggio, di conseguenza ha invitato le autorità italiane a trovare una soluzione.

Il giorno seguente, 12 giugno, è stato deciso che alcuni dei migranti a bordo della nave Aquarius venissero trasferiti in Spagna a bordo di due navi italiane.

Il viaggio è terminato il 17 giugno 2018, quando la Aquarius, la Dattilo, nave della Guardia Costiera italiana e la Orione, della Marina Militare italiana hanno attraccato nel porto di Valencia ed in tal modo è stato reso possibile lo sbarco dei 629 migranti dopo un lungo e pericoloso pellegrinaggio nel mediterraneo.

Con la vicenda della nave Aquarius si è posto il problema circa la possibilità da parte dello Stato italiano di chiudere i porti alle navi delle ONG.

A tal proposito non esiste nessuna norma che impone agli Stati l'obbligo di accogliere le navi battenti bandiera straniera nei propri porti.

In base alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare108, gli Stati godono della piena sovranità sul mare territoriale109 compresi i porti.

Detengono quindi il potere di regolare l’ingresso nei territori su cui esercitano la sovranità.

Se da un parte infatti l'art. 17110 della UNCLOS stabilisce il diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale di uno Stato, dall'altra l'art. 19 consente allo Stato di impedire il transito alle navi qualora ciò costituisca pregiudizio per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato stesso. Il comma 2 dell'art.19 precisa inoltre le attività che potrebbero portare a considerare il passaggio non inoffensivo e quindi pregiudizievole111.

108 UNCLOS art.2 "La sovranità dello Stato costiero si estende, al di là del suo territorio e delle sue acque interne e, nel caso di uno Stato-arcipelago, delle sue acque arcipelagiche, a una fascia adiacente di mare, denominata mare territoriale".

109Il mare territoriale è costituito da quella fascia di mare adiacente alla costa sulla quale lo Stato è autorizzato ad esercitare la sua sovranità. Viene delimitato attraverso una proclamazione dello Stato costiero, compiuta mediante una legge nazionale, a seguito della quale l'acquisto della sovranità diventa automatico. Balestra R. L'Italia, gli

ambienti marini e il territorio costiero, tesi di dottorato,Università degli studi di Trieste,

a. a. 2006/2007, relatore M. P. Pagnini.

110UNCLOS art.17 "Alle condizioni della presente Convenzione, le navi di tutti gli Stati, costieri o privi di litorale, godono del diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale".

111 UNCLOS art. 19, co. 2 "Il passaggio di una nave straniera è considerato pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero se, nel

Tra esse emerge, al punto g, il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone avvenuto in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero.

Il diritto internazionale permette quindi allo Stato di impedire l’accesso della nave straniera nelle acque territoriali nel caso in cui sospetti una violazione112.

Un'ulteriore possibilità per gli Stati costieri di regolare e limitare il passaggio inoffensivo delle navi straniere all'interno del proprio mare territoriale, è previsto dall'art. 25113dell'UNCLOS.

Quindi pur essendo indubbio che sul piano del diritto internazionale gli

mare territoriale, la nave è impegnata in una qualsiasi delle seguenti attività: a) minaccia o impiego della forza contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica dello Stato costiero, o contro qualsiasi altro principio del diritto internazionale enunciato nella Carta delle Nazioni Unite; b) ogni esercitazione o manovra con armi di qualunque tipo; c) ogni atto inteso alla raccolta di informazioni a danno della difesa o della sicurezza dello Stato costiero; d) ogni atto di propaganda diretto a pregiudicare la difesa o la sicurezza dello Stato costiero; e) il lancio, l'appontaggio o il recupero di aeromobili; f) il lancio, l'appontaggio o il recupero di apparecchiature militari; g) il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero; h) inquinamento intenzionale e grave, in violazione della presente Convenzione; i) attività di pesca; j) la conduzione di ricerca scientifica o di rilievi; k) atti diretti a interferire con i sistemi di comunicazione o con qualsiasi altra attrezzatura o installazione dello Stato costiero; l) ogni altra attività che non sia in rapporto diretto con il passaggio".

112 https://www.agi.it/fact-checking/bloccare_navi_sbarchi_possibile_migranti. 01 luglio 2017.

113 UNCLOS art.25 "1. Lo Stato costiero può adottare le misure necessarie per impedire nel suo mare territoriale ogni passaggio che non sia inoffensivo. 2. Nel caso di navi dirette verso le acque interne o allo scalo presso installazioni portuali situate al di fuori delle acque interne, lo Stato costiero ha anche il diritto di adottare le misure necessarie per prevenire ogni violazione delle condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di tali navi nelle acque interne o a tali scali. 3. Lo Stato costiero può, senza stabilire una discriminazione di diritto o di fatto tra le navi straniere, sospendere temporaneamente il passaggio inoffensivo di navi straniere in zone specifiche del suo mare territoriale quando tale sospensione sia indispensabile per la protezione della propria sicurezza, ivi comprese le esercitazioni con armi. Tale sospensione ha effetto solo dopo essere stata debitamente pubblicizzata".

Stati mantengono il potere di regolare l'ingresso nel proprio territorio, è da precisare che l'art. 18114 della stessa Convenzione consenta tuttavia la fermata delle navi qualora ciò sia reso necessario per forza maggiore o sia finalizzato a prestare soccorso a persone, navi in pericolo o in situazione di distress.

La questione della chiusura dei porti deve essere valutata alla luce della situazione di distress in cui si trovano le navi delle ONG che soccorrono migranti.

Se è vero, dunque, che un obbligo di autorizzare l’ingresso nel porto alle suddette imbarcazioni non pare direttamente deducibile dalle convenzioni SAR e SOLAS, è pur vero che la chiusura dei porti italiani implicherebbe necessariamente una serie di conseguenze sul piano del rispetto di norme internazionali sui diritti umani e sulla protezione dei rifugiati.

Il diniego a imbarcazioni che effettuano il soccorso in mare potrebbe dar luogo, infatti, alla violazione degli articoli 2115 (diritto alla vita) e 3116(divieto di trattamenti inumani e degradanti) della Convenzione

114UNCLOS art 18 "Per "passaggio" si intende la navigazione nel mare territoriale allo scopo di: a) attraversarlo senza entrare nelle acque interne né fare scalo in una rada o installazione portuale situata al di fuori delle acque interne; b) dirigersi verso le acque interne o uscirne, oppure fare scalo in una rada o installazione portuale. 2. Il passaggio deve essere continuo e rapido. Il passaggio consente tuttavia la fermata e l'ancoraggio, ma soltanto se questi costituiscono eventi ordinari di navigazione o sono resi necessari da forza maggiore o da condizioni di difficoltà, oppure sono finalizzati a prestare soccorso a persone, navi o aeromobili in pericolo o in difficoltà".

115CEDU, Art 2 "1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena. 2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: (a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale; (b) per eseguire un arresto regolare

europea dei diritti dell'uomo, qualora le persone soccorse necessitino di cure mediche urgenti, nonché di generi di prima necessità e tali bisogni non possano esser soddisfatti per effetto del concreto modo di operare del diniego stesso o qualora la permanenza prolungata sulla nave, in condizioni di sovraffollamento e promiscuità, possa costituire un trattamento inumano e degradante.

Nel caso in cui a bordo delle navi siano presenti minori, risulterebbe inoltre violato il principio sancito dall’art. 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza117 secondo cui, in tutte le decisioni riguardanti questi ultimi deve essere preso in considerazione, con carattere di priorità, il superiore interesse del fanciullo.

Dunque la situazione di estrema difficoltà e pericolo in cui rischierebbero di trovarsi sia l’equipaggio dell’imbarcazione che le persone soccorse, potrebbe essere ricondotta all’ipotesi di distress, con la conseguente esclusione di qualsiasi illecito qualora il capitano decidesse di entrare in porto nonostante il diniego.

Il divieto di accesso ai porti italiani e quindi l' impossibilità di valutare le singole situazioni delle persone interessate, sembrerebbe inoltre in

o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta; (c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione".

116CEDU, art 3 "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti".

117Convenzione sui diritti dell'infanzia e della adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991.

contrasto con il divieto di espulsioni collettive previsto dall’art. 4118 del Protocollo addizionale n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.119

Vietare l’ingresso a potenziali richiedenti asilo potrebbe violare inoltre l’art. 10, co. 3120 della Costituzione che in quanto norma non territorialmente limitata, riconosce il diritto d’asilo anche a chi si trovi fuori dai confini dello Stato.

La giurisprudenza riconosce pacificamente il diritto di ingresso in Italia ai richiedenti asilo e pertanto è considerata illegittima ogni prassi impeditiva.

L'eventualità che a bordo delle navi soccorritrici siano presenti richiedenti asilo, comporterebbe inoltre la violazione di un ulteriore principio ovvero quello di non respingimento, sancito dall’art. 33 par. 1 della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951 in cui si legge "Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua

118Protocollo Addizionale n. 4 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, art 4 "Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate".

119P. De Sena, F. De Vittor, La minaccia italiana di bloccare gli sbarchi di migranti e il

diritto internazionale, 1/07/2017, www.sidiblog.it

120Cost., art. 10 "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche"121.

In conclusione la vicenda della nave Aquarius potrebbe configurare un respingimento collettivo e quindi esporre l'Italia alla condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo al pari di quanto già accaduto nel 2012122.

La Corte in tale circostanza aveva accolto il ricorso presentato da 11 cittadini somali e 13 cittadini eritrei, facenti parte di un gruppo di circa 200 persone che il 6 maggio 2009 erano state intercettate da alcune navi della marina militare italiana, mentre si trovavano a bordo di tre imbarcazioni in acque internazionali a 35 miglia da Lampedusa. Trasferiti sulle imbarcazioni italiane, i ricorrenti erano stati ricondotti in Libia, in attuazione degli accordi bilaterali siglati da Italia e Libia nel febbraio 2009.

Nella sentenza di condanna la Corte ha infatti riconosciuto in capo alle autorità italiane la violazione dell’art. 3 della CEDU, in quanto i

121 Come ha affermato la Corte europea dei diritti dell’Uomo "il divieto di respingimento costituisce un principio di diritto internazionale consuetudinario che vincola tutti gli Stati, compresi quelli che non sono parti alla Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati o a qualsiasi altro trattato di protezione dei rifugiati. È inoltre una norma di jus cogens: non subisce alcuna deroga ed è imperativa, in quanto non può essere oggetto di alcuna riserva".

F. V. Paleologo, Gli obblighi di soccorso in mare nel diritto sovranazionale e

nell’ordinamento interno, in Rivista Questione giustizia, 2018, pag. 218.

122Caso Hirsi Jamaa e altri contro Italia. Il 23 febbraio 2012 la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato all’unanimità e con sentenza definitiva lo Stato italiano per aver violato gli artt. 3 e 4 del Protocollo n. 4, nonché l’art. 13 in collegamento con i due articoli precedenti della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Questo in merito ai fatti accaduti a 35 miglia dalle coste di Lampedusa, il 6 maggio 2009.

ricorrenti erano stati respinti in Libia malgrado fosse noto che in tale paese essi sarebbero stati esposti al concreto rischio di subire trattamenti contrari alla Convenzione, violando dunque anche il principio di non-

refoulement.

L’Italia è stata inoltre condannata per violazione dell’art. 4 del protocollo n. 4, in quanto i ricorrenti erano stati trasferiti in Libia senza alcuna valutazione delle peculiarità di ogni singolo caso123.

Il 21 settembre 2018 è stato avviato l'iter di cancellazione della nave Aquarius dai registri navali panamensi.

L'Amministrazione Marittima di Panama ha proceduto in tal senso a seguito di "segnalazioni internazionali, nelle quali si segnala che l'imbarcazione ha disatteso le procedure giuridiche internazionali in materia di immigrati e rifugiati soccorsi lungo le coste del Mediterraneo [...]. La denuncia principale viene dalle autorità italiane, che hanno riferito che il capitano della nave si è rifiutato di restituire i migranti e i rifugiati assistiti al loro luogo di origine"124.

123F. V. Paleologo, Effetto annuncio di misure amministrative per la chiusura dei porti.

La soluzione finale contro i soccorsi umanitari, 1/02/2019, www.a-dif.org.

124 Secondo Medici senza frontiere le autorità panamensi hanno informato ufficialmente Jasmund Shipping, il proprietario della nave, della richiesta delle autorità italiane a prendere “azioni immediate” contro l’Aquarius. Nel messaggio ricevuto dall’Autorità marittima di Panama si legge che “sfortunatamente è necessario che la nave sia esclusa dal nostro registro perché la sua permanenza implicherebbe un problema politico per il governo e per la flotta panamense in direzione dei porti europei”.

La nave Aquarius dunque, dopo essere stata bloccata nel porto di Marsiglia senza riuscire ad ottenere una bandiera, è stata costretta a cessare le attività di soccorso in mare125.

125Come annunciato in un comunicato stampa di Medici senza frontiere reperibile su https://www.medicisenzafrontiere.it 6/12/2018.

4. La nave Mare Jonio e l'ingresso in acque italiane in violazione