8. Norme Tecniche per l’applicazione della Classifica
8.2 Norme specifiche relative alla applicazione della classifica degli immobili che beneficiano
Art. 5. Calcolo della contribuenza di bonifica
La contribuenza di bonifica di ciascun immobile si calcola applicando le metodologie descritte per ciascuna UTO al Capitolo 5.
Nell’ambito dell’UTO n. 1 Lemene, il procedimento analitico prevede che la contribuenza di bonifica di cia-scun immobile (Cbi) derivi dalla moltiplicazione della sua superficie (Si), per il relativo indice di beneficio (Ibi), per la tariffa di contribuenza unitaria (Cbu):
Cbi =Cbu S⋅ ⋅i Ibi
La tariffa di contribuenza unitaria, a sua volta, deriva dal rapporto fra la contribuenza totale (Cb) e la somma dei prodotti degli indici di beneficio di tutti gli immobili censiti (n) per la relativa superficie:
Cb Cb
S Ib
u
i i
i
= n
⋅
=
∑
1
Al fine di valutare in dettaglio la procedura applicativa definita per le restanti UTO 2÷6 Brian, Caposile, Cava-zuccherina, Cà Gamba e Cavallino, si rimanda sempre alle descrizioni riportate al Cap. 5 e ai prospetti con
calcolo esemplificativo riportati nelle tabelle 5.23 (Prospetto riepilogativo contribuenza e imponibile per ATO e per servizio), 8.6 (UTO n.2), 8.7 (UTO n.3), 8.8 (UTO n.4), 8.9 (UTO n.5), 8.10 (UTO n.6).
Art. 6. Determinazione del canone relativo agli scarichi
Il canone da applicare ad ogni singola utenza di scarico censita viene determinato secondo le procedure de-scritte per ciascuna UTO complessa al Capitolo 6.
Art. 7. Categorie di superficie
L’indice di beneficio viene determinato sulla base della classificazione territoriale riportata nella cartografie di cui agli elaborato n. 12.0, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 e 16.5.
Per quanto riguarda l’UTO Lemene, le singole superfici sono state riunite in classi di beneficio omogenee, ri-spettivamente nell’ambito di tre gruppi principali definiti in base alla destinazione economica: agricola (tipo AG), produttiva (tipo UP) e residenziale/turistica (tipo UR). La zonizzazione in funzione della destinazione d’uso delle aree è stata ricavata dai P.R.G.C e da apposite indagini condotte in loco.
Sono considerate agricole (tipo AG) tutte le superfici destinate alla produzione agraria, anche estensiva, compresi i boschi e le zone naturali. Sono considerate di tipo AG anche le aree occupate da fabbricati rurali.
Sono equiparate alle aree agricole anche le superfici urbane destinate a verde, privato e pubblico, e gli im-pianti sportivi non coperti e comunque con superficie non impermeabilizzata.
Sono classificate del tipo AG anche le strade, e le relative superfici di servizio, se situate al di fuori dei peri-metri urbani.
Sono considerate produttive (tipo UP) le superfici la cui destinazione prevalente sia quella industriale, artigia-nale o commerciale.
Rientrano nel tipo UP anche le aree destinate a strutture ed impianti per la distribuzione di acqua, energia e-lettrica e gas, discariche ed impianti per il trattamento dei rifiuti, servizi di telecomunicazione, strutture per il trasporto.
Sono considerate residenziali o turistiche (tipo UR) le superfici urbane nelle quali l’uso prevalente sia quello della residenza, anche a finalità turistica, o quello direzionale.
Le aree destinate a servizi e attrezzature di uso pubblico, meglio specificate nel successivo art. 10, rientrano nel tipo UR.
Nell’ambito delle aree di tipo UP e UR ricadono anche le strade, i parcheggi, i piazzali, le aree cimiteriali e tut-te le superfici non copertut-te rivestitut-te da matut-teriali impermeabilizzanti. Tali aree costituiscono una particolare sottoclasse alla quale viene attribuito un indice che tiene conto della natura urbana solo in relazione al com-portamento idraulico; per quanto riguarda la componente economica, tali aree sono equiparate alle superfici agricole.
Nel caso di destinazioni multiple nell’ambito della medesima superficie, l’attribuzione del tipo (UR o UP) viene effettuata con riferimento alla destinazione prevalente.
Ai fini della classificazione definitiva vale la destinazione effettiva della superficie all’atto della determinazione dei ruoli di contribuenza. L’avvenuta trasformazione d’uso è attestata dalla specifica documentazione relativa
al completamento dei lavori.
Per quanto riguarda nello specifico la gestione delle variazioni nell’ambito delle UTO 2÷6 Brian, Caposile, Cavazuccherina, Cà Gamba e Cavallino, si possono individuare le seguenti casistiche:
- passaggio da una tipologia di suolo ad un’altra, come è il caso frequente dei terreni agricoli che passano all’urbano e di terreni urbani che cambiano di zona; decisamente più raro il caso opposto;
- passaggio di classe dei terreni della zona B irrigua, a ridotto godimento, alla zona A a medio godimento a seguito dell’attuazione di nuove distributrici che riducano le difficoltà di approvvigionamento.
Per tutti i casi di massima elencati, l’aggiornamento potrà sempre essere eseguito attribuendo ai mappali in-teressati la variazione la caratura che il Piano prevede per il loro diverso classamento.
Ovviamente ciò comporterà uno scostamento di qualche misura in più o in meno rispetto alla cifra imponibile assegnata alla bonifica ed all'irrigazione, che si rifletterà sull’imponibile totale, sulla cui cifra peraltro sarà de-terminata di esercizio in esercizio la relativa aliquota.
Art. 8. Determinazione dell’indice
Nell’ambito dell’UTO n. 1 Lemene, l’indice relativo alle superfici agricole (AG) e produttive (UP), viene desun-to direttamente dalla cardesun-tografia di Piano.
Per quanto riguarda la determinazione dell’indice con riferimento alle superfici residenziali o turistiche (UR), la cartografia di Piano deve essere confrontata con la tabella 5.11. Tale prospetto individua l’indice di benefi-cio della superficie a partire dalla relativa classe (righe) ed all’interno di questa della particolare sottoclasse di Densità Fondiaria (colonne).
Gli immobili per i quali sia riscontrata una densità fondiaria superiore a 3 m3/m2, rientrano nella sottoclasse di maggior livello (2,91÷3,10 m3/m2) di cui alla tabella 5.11.
Art. 9. Superficie
La superficie sulla base della quale viene calcolata la contribuenza dell’immobile è quella catastale (Sc) dimi-nuita delle eventuali superfici in deduzione (Sd), di cui ai successivi articoli 17 e 18:
S = S
c− S
dArt. 10. Densità fondiaria
Nel caso di superfici ricadenti nell’UTO Lemene, appartenenti al tipo UR (urbano residenziale o turistico), la determinazione finale dell’indice di beneficio richiede il dato della Densità Fondiaria.
La Densità fondiaria (m3/m2) deriva dal rapporto fra il volume (V) effettivamente edificato sul terreno e la su-perficie catastale:
DF V S
c=
La DF è quella reale, che risulta dalla potenzialità edificatoria della superficie effettivamente espressa, e vie-ne calcolata con riferimento alla singola particella terreno e non per zovie-ne omogevie-nee.
Il volume della parte edificata si ottiene dal prodotto della proiezione al suolo dell’edificio (B) per la sua
altez-za (H), intesa come la distanaltez-za tra il piano campagna e l’intradosso dell’ultimo solaio.
V m( 3)=B m( 2)⋅H m( )
In alternativa, il volume può anche derivare dalla somma dei prodotti delle superfici dei singoli piani (sj), per le rispettive altezze (hj), calcolate da piano utile a piano utile:
V sj hj
j n
= ⋅
∑
= 1Nel caso in cui le superfici siano intese al netto delle murature, il valore ottenuto deve essere trasformato in un equivalente valore “vuoto per pieno” attraverso moltiplicazione per il coefficiente 1,25:
V =Vnetto⋅1 25,
Dal calcolo della DF sono esclusi tutti i volumi situati al di sotto del piano campagna.
Alle aree ad uso pubblico con caratteristiche di utilizzo particolari, per il culto, l’istruzione, e lo sport (queste ultime se coperte), viene attribuita la sottoclasse a minor indice di Densità Fondiaria (DF ≤ 3 m3/m2).
L’individuazione della sottoclasse minima di DF viene riservata anche alle superfici urbane la cui potenzialità di valorizzazione economica è limitata dalla sussistenza di vincoli di carattere storico, artistico o ambientale.
Nel caso di gruppi di immobili che costituiscono un corpo unico (condomini), la DF è determinata dal rapporto fra il volume di tutte le unità immobiliari e la superficie totale di pertinenza:
DF V
= ∑ S
∑
Il valore risultante costituisce elemento caratteristico delle particelle terreno classificate.
Nel caso in cui le particelle terreno siano più di una, a ciascuna di esse verrà attribuito lo stesso valore di DF.
Art. 11. Ripartizione della contribuenza fra unità immobiliari ricadenti sullo stesso terreno
Nell’ambito dell’UTO lemene, la contribuenza relativa ad immobili appartenenti ai tipi UR o UP, viene calcola-ta con riferimento alla superficie secondo le modalità indicate all’art. 5.
Qualora sulla superficie classificata insistano più di una unità immobiliare, la contribuenza calcolata verrà ri-partita fra le singole unità sulla base della relativa quota millesimale di proprietà (qj):
Cj =C qi⋅ j
In mancanza di una tabella delle quote millesimali fornita dalle proprietà, i coefficienti di riparto di Ci vengono calcolati dall’Ufficio Catasto Consorziale a partire dai volumi rilevati per ciascuna delle unità immobiliari censi-te:
q V
Nel caso in cui il complesso immobiliare insista su più particelle catastali terreno, fino ad avvenuto accorpa-mento di queste ultime in un’unica particella, si provvederà a realizzare distinte suddivisioni della contribuen-za fra le diverse unità immobiliari insistenti, relativamente a ciascuna delle particelle terreno interessate 28.
Art. 12. Superfici non omogenee di tipo agricolo
Nel caso di superfici non omogenee, derivanti dalla presenza, nell’ambito della medesima particella catasta-le, di sottozone appartenenti a classi di beneficio diverse, ma tutte del tipo AG, la classe definitiva viene indi-viduata con riferimento a quella che, nell’ambito della particella, risulta prevalente per estensione.
Art. 13. Superfici non omogenee appartenenti a tipi AG e UP
Nel caso di superfici non omogenee, derivanti dalla individuazione, nell’ambito della medesima particella ca-tastale, di sottozone appartenenti a classi di beneficio diverse, dei tipi AG e UP, fino alla definizione del relati-vo frazionamento, la classe definitiva viene individuata con riferimento a quella della porzione con indice maggiore (tipo UP), sulla base della quale viene stabilito l’indice di base (Ib1).
L’indice definitivo, viene quindi ottenuto per moltiplicazione dell’indice di base per un coefficiente di adegua-mento (Ka):
Ib=Ib1⋅Ka
Questo viene calcolato, una volta determinata la superficie della porzione con indice maggiore (S1), apparte-nente al tipo UP, quella della porzione con indice minore (S2) ed il relativo indice (Ib2), nel modo seguente:
28 A riguardo si riporta un esempio: sia data un’area urbana definita da due particelle catastali Ta e Tb di superficie rispettivamente pari a Sa e Sb, sulla quale insiste un edificio costituito da 4 unità immobiliari U1, U2, U3 e U4, le cui volumetrie sono date rispettivamente da V1, V2, V3 e V4.
La pertinenza sulla superficie totale (Stot=Sa+Sb) delle quattro unità immobiliari è stabilita in rapporto alle rispettive quote millesimali di proprietà: q1, q2, q3 e q4 che in mancanza di opportuna notifica da parte dei titolari possono essere ricavate dalla relazione:
q V
La densità fondiaria dell’area è invece pari a :
DF =( V + V + V + V ) ( S + S )
1 2 3 4
a b
La classe di beneficio ed il relativo indice sono desunti dalla posizione dell’area nell’ambito della rappresentazione cartografica del Pia-no di Classifica. L’indice definitivo (Ib) viene invece dedotto dalla tabella 4, una volta individuata la sottoclasse, definita dal valore di DF sopra indicato.
Alla due particella Ta e Tb verranno quindi assegnate la quote di contribuenza (Cba e Cbb):
Cba =Cbu S⋅ a⋅Ib Cbb =Cbu S⋅ b⋅Ib
Le due somme verranno quindi ripartite fra le unità immobiliari insistenti sulle due superfici secondo rapporti proporzionali alle rispettive quote millesimali di proprietà.
Per quanto detto, all’unità U1, spetterà una parte della contribuenza determinata in relazione alle due particelle terreno, calcolata nel modo seguente:
Cb1=(Cba⋅q1)+(Cbb⋅q1)
In modo analogo sarà determinata la quota di contribuenza spettante alle restanti unità U2, U3 e U4.
Ka S Ib S Ib
S S Ib
= ⋅ + ⋅
+ ⋅
1 1 2 2
1 2 1
( )
La suddivisione della particella fra le varie classi di destinazione avviene sulla base della zonizzazione di Pia-no e, se necessario, di appositi rilievi topografici sottoposti alla verifica dell’Ufficio Catasto Consorziale.
Art. 14. Superfici non omogenee appartenenti a tipi AG e UR
Nel caso di superfici non omogenee, derivanti dalla individuazione, nell’ambito della medesima particella ca-tastale, di sottozone appartenenti a classi di beneficio diverse, dei tipi AG e UR, fino alla definizione del relati-vo frazionamento, la classe definitiva viene individuata con riferimento a quella della porzione con indice maggiore (tipo UR).
Se la DF calcolata con riferimento alla superficie dell’intera particella risulta superiore a 0,3 m3/m2, l’indice de-finitivo viene determinato a partire dalla DF risultante, sulla base dei valori riportati nel prospetto di tab. 5.11.
Nel caso in cui la densità fondiaria calcolata come sopra risulti inferiore a 0,3 m3/m2, si fissa come indice di base (Ib1) quello determinato in relazione alla classe di beneficio della porzione appartenente al tipo UR, fa-cendo riferimento alla sottoclasse minima (DF ≤ 3).
L’indice definitivo, viene quindi ottenuto per moltiplicazione dell’indice di base per un coefficiente di adegua-mento (Ka):
Ib=Ib1⋅Ka
Al fine del calcolo di Ka, alla sottozona del tipo UR si assegna una superficie virtuale (S1) calcolata a partire dal valore del volume edificato e della densità fondiaria media stabilita per la sottoclasse minima pari a:
S V
1 = 0 2 ,
Data la superficie totale della particella (S), alla porzione rimanente, attribuita al tipo AG (il cui indice è Ib2), si assegna invece una superficie virtuale (S2) pari a:
S2 = −S S1
Determinati tali valori, Ka viene quindi calcolato nel modo seguente:
Ka S Ib S Ib
= ⋅ S Ib+ ⋅
⋅
1 1 2 2
1
Art. 15. Strade, piazzali, parcheggi ed aree cimiteriali
Nell’ambito dell’UTO Lemene, le strade, i piazzali, i parcheggi e le superfici ad essi assimilate, se ricadono all’interno di una particella di tipo UR o UP edificata, concorrono a formarne la Sc ed a determinarne la DF.
Se la strada o il parcheggio sono singolarmente individuati da una particella catastale, la classificazione av-viene per attribuzione di un apposito indice definito in relazione alla sottoclasse “strade” individuata nell’ambito della classe UP o UR di appartenenza, secondo lo schema indicato nella tab. 5.10.
Tale classificazione è riservata anche alle aree cimiteriali.
Se la strada è stata individuata nella cartografia di Piano come limite di separazione fra due distinte zone di beneficio omogenee, la strada assume la classifica della zona con indice maggiore.
Art. 16. Casi particolari
Nell’ambito dell’UTO Lemene, in accordo con quanto stabilito all’articolo 7 delle presenti norme, ai fini della classificazione delle singole particelle catastali, vale la destinazione effettiva della superficie riscontrata all’atto della determinazione dei ruoli di contribuenza. L’attribuzione di una superficie, ai tipi UR o UP, e la de-terminazione della relativa DF, avviene solo a seguito dell’accertamento, da parte dell’Ufficio Catasto, della avvenuta trasformazione dell’area od a seguito dell’emissione del relativo provvedimento attestante la chiusu-ra dei lavori.
Gli indici di beneficio delle superfici riconosciute appartenenti ai tipi UP o UR, rilevate in zone che secondo la cartografia di Piano sono classificate AG, saranno trasformati nei valori dei corrispondenti tipi urbani sulla ba-se delle tabelle di conversione 8.1 e 8.2.
Analoga procedura verrà adottata, utilizzando la tabella 8.5, per ricondurre al tipo AG le particelle definite ur-bane dal Piano di classifica sulla base delle previsioni dei PRGC, che all’attualità mantengono ancora una destinazione di tipo agricolo, comprese quelle sulle quali insistono fabbricati rurali.
Se nell’esecuzione dell’operazione di conversione si dovessero definire situazioni caratterizzate dalla con-temporanea presenza, nella medesima particella, di superfici non omogenee, si applicheranno le regole di cui agli artt. 12, 13 e 14.
Nel caso di conversione dal tipo UR al tipo UP e viceversa, si farà riferimento alle corrispondenze indicate nelle tabelle 8.3 e 8.4.
Art. 17. Superfici escluse
Sono escluse dalla classificazione le seguenti superfici:
1. sedime dei canali e argini, manufatti idraulici, impianti idrovori, magazzini ed altri edifici di competenza consorziale. Viene considerata sedime l’intera particella catastale su cui insiste l’opera;
2. corsi d’acqua, opere idrauliche di competenza statale o regionale, aree pubbliche destinate ad attività di protezione civile dal rischio idraulico.
Sono inoltre esentate dal contributo di bonifica le superfici relative alle opere idrauliche di proprietà privata che per rilevanza sono paragonabili alle opere consorziali.
La classificazione di una superficie ai fine della esenzione di cui al presente articolo, viene effettuata a segui-to di specifica richiesta da parte della proprietà interessata e dopo opportuno accertamensegui-to da parte degli Uf-fici Consorziali.
L’esenzione decorre dall’esercizio successivo a quello della data della richiesta. Il termine per la presentazio-ne delle istanze è fissato al 30 giugno di ogni anno.
Il riconoscimento del carattere di opera idraulica di rilievo consorziale viene accordato ai collettori idraulici che abbiano sezione media pari almeno a 8 m2, ai bacini di invaso di superficie maggiore od uguale a 1.000 m2 ed alle arginature con funzione di contenimento delle piene di corsi d’acqua pubblici.
Nel caso di collettori di scolo, la verifica della predetta condizione deve essere condotta sulla base di apposi-to rilievo nel quale l’interdistanza fra le sezioni verificate sia almeno di 50 m 29.
29 Se nell’ambito del collettore si individuano n sezioni (i) ciascuna dell’ampiezza si (m2) e valenza di (m), affinché possa esservi
dedu-Qualora il collettore sia situato al confine fra due proprietà, è sufficiente che tale limite sia verificato con rife-rimento all’intera sezione e non alle singole porzioni ricadenti all’interno delle proprietà confinanti.
Nel caso in cui le predette opere non coincidano con una precisa particella catastale, ma rappresentino la porzione di una particella più estesa, si applicherà una deduzione (Sd) sulla superficie catastale della particel-la entro cui ricade l’opera, pari al prodotto dello sviluppo in lunghezza del collettore, all’interno delparticel-la particelparticel-la (l), per la larghezza media ponderata della sezione al colmo aumentata della ampiezza delle fasce di rispetto (Ldtot):
Sd = ⋅l Ldtot
A tal fine la fascia di rispetto corrisponde ad una larghezza di 2 m su entrambe le sponde del collettore.
Non viene computata la deduzione in relazione a porzioni di fasce di rispetto relative ad opere idrauliche il cui sedime sia totalmente situato al di fuori della particella in esame.
Ai fini di cui al presente articolo sono considerati bacini di invaso le aree di estensione superiore a 1.000 m2, normalmente occupate da acque e la cui quota di fondo media sia inferiore di almeno 1 m rispetto al piano campagna circostante.
La deduzione non si applica alle valli da pesca, agli allevamenti ittici anche estensivi, ai bacini di lagunaggio di impianti industriali o di depurazione e a tutte le aree occupate da acque per fini produttivi di qualunque altra natura.
La deduzione non si applica neppure alle condotte ed agli invasi a sezione chiusa sopra i quali sia comunque condotta la coltivazione dei terreni o siano stati realizzati interventi di edificazione.
Art. 18. Deduzione per le superfici destinate a fasce di rispetto
Ai terreni confinanti con canali a cielo aperto, di scolo ed irrigui, od argini consorziali, spetta una deduzione della superficie soggetta a contributo, corrispondente all’estensione della fascia di rispetto su di essi inciden-te, purché questa sia transitabile dai mezzi consorziali.
L’applicazione della deduzione viene effettuata a seguito di richiesta da parte della proprietà interessata e viene attuata a decorrere dall’esercizio successivo a quello della richiesta. Il termine per la presentazione del-le istanze è fissato al 30 giugno di ogni anno.
Tale superficie di deduzione viene calcolata moltiplicando lo sviluppo della fronte dell’opera verso la particel-la, per l’ampiezza di 2 m.
Art. 19. Superfici sottoposte a vincoli permanenti che ne limitino significativamente la produttività e la possibilità di variazione della destinazione d’uso
Nell’ambito dell’UTO 1 Lemene, per le superfici in relazione alle quali, a seguito di istanza della proprietà, corredata di apposita relazione tecnico-agronomica approvata dai competenti Uffici consorziali, sia
zione, deve quindi valere la condizione:
s d
ta l’esistenza di penalità di ordine fisico (eccesso di salinità, condizioni di permanente saturazione idrica, ecc.), assolutamente rimovibili con gli interventi tecnici ed agronomici ordinariamente attuabili, che ne renda-no possibile il solo utilizzo estensivo (bosco, prato stabile o qualità di coltura assimilabili), si applica una ridu-zione dell’indice di beneficio per moltiplicaridu-zione dello stesso con il coefficiente di adeguamento Ka=0,165 (vedi cap. 5).
La riduzione dell’indice di beneficio di cui al presente articolo si applica anche alle superfici per le quali la de-stinazione di tipo estensivo (boschi, zone umide) sia imposta da vincoli di carattere ambientale o paesaggisti-co.
La riduzione si applica a decorre dall’esercizio successivo a quello della data della richiesta. Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 30 giugno di ogni anno.
Non si considerano a questo riguardo le superfici imboschite, sommerse o comunque non messe a coltura, che per effetto di tale destinazione beneficiano di contributi pubblici per mancati redditi, di provenienza nazio-nale o comunitaria (es. set-aside, superfici che beneficiano dei contributi per mancati redditi per effetto di re-golamenti comunitari, ecc.).
La riduzione viene riconosciuta con riferimento alle particelle nelle quali le predette limitazioni interessino al-meno i 2/3 della superficie.
8.3 Norme specifiche relative alla applicazione della classifica degli immobili che beneficiano dell’attività irrigua.
Art. 20. Calcolo della contribuenza irrigua
I criteri di cui all’art. 5 si applicano anche al riparto della spesa relativa al servizio irriguo (CItot): la contribuen-za di ciascun immobile (CIi) si calcola quindi per moltiplicazione della sua superficie (Si), per il relativo indice di beneficio (Ibirri), per la tariffa di contribuenza unitaria (CIu):
i i
i
CIu S Ii
CI = ⋅ ⋅
Anche in questo caso, la tariffa di contribuenza unitaria deriva dal rapporto fra la contribuenza totale (CItot) e
Anche in questo caso, la tariffa di contribuenza unitaria deriva dal rapporto fra la contribuenza totale (CItot) e