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La nozione di violenza di genere in ambito legislativo internazionale ed europeo

LA VIOLENZA DI GENERE

3.1 La nozione di violenza di genere in ambito legislativo internazionale ed europeo

La violenza contro le donne è un fenomeno strutturale che ha l'obiettivo di mantenere o aumentare la sottomissione della donna rispetto all'uomo quindi di perpetuare una asimmetria di potere all'interno dei rapporti di genere; si fonda sulla discriminazione nei confronti della donna a livello politico, culturale, economico e sociale.

A livello internazionale, La Convezione sull’eliminazione di ogni forma di

discriminazione nei confronti della donna, approvata il 18 dicembre 1979 dall’ONU

è stato il primo documento in cui si parla di discriminazione nei confronti della donna. Questo documento costituisce la principale garanzia che il diritto internazionale offre al rispetto dei diritti delle donne. L'art 1 di questa Convenzione afferma che “l'espressione "discriminazione nei confronti della donna" concerne

ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l'uomo e la donna”71

Tale Convenzione, conosciuta come la Convenzione CEDAW, non si riferisce nello specifico alla violenza sulle donne poiché non troviamo l'uso di questo termine all'interno di essa e quindi non contiene delle norme esplicite sui doveri degli stati firmatari in merito a questo argomento; tuttavia fa rientrare tutte le forme di violenza contro le donne nella definizione di discriminazione e quindi implicitamente invita tutti i paesi firmatari della Convenzione di vigilare e combattere i casi di discriminazione sulle donne come prevenzione della violenza di genere.

Per quanto riguarda nello specifico la violenza contro le donne, dobbiamo aspettare il 20 dicembre del 1993, data in cui viene approvata, dopo forti pressioni dei 71 Convenzione CEDAW 1979 http://www.retepariopportunita.it/defaultdesktop.aspx?page=3099

movimenti femminili, la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le

donne.

Tale Dichiarazione, a differenza degli interventi precedenti, è vincolante per tutti gli Stati che l'hanno firmata e quindi li impegna nella sua implementazione. La Dichiarazione assume un ruolo importante in quanto afferma che la violenza contro le donne costituisce una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e, per la prima volta, fornisce una definizione ampia della violenza di genere, definendola all'art.1 come “ “ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come

risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata.”72

Inoltre, provvede all'art. 2 a fornire un quadro delle varie forme di violenza, affermando che “la violenza va intesa come comprensiva, ma non limitata a, quanto

segue:

a. la violenza fisica, sessuale e psicologica che si verifica nella famiglia, in particolare maltrattamenti fisici, abusi sessuali nei confronti delle bambine nel contesto domestico, violenza correlata alla dote, stupro coniugale, mutilazioni dei genitali femminili ed altre pratiche tradizionali che recano danno alle donne, violenza da parte di persona diversa dal coniuge e violenza a fini di sfruttamento; b. la violenza fisica, sessuale e psicologica che si verifica nella comunità, in particolare stupro, abusi sessuali, molestie sessuali e intimidazioni sul lavoro, negli istituti scolastici e altrove, tratta delle donne e prostituzione forzata; c. la violenza fisica, sessuale e psicologica commessa o condonata dallo Stato,

ovunque avvenga73

La Dichiarazione pone inoltre l'accento sulla relazione tra l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro la donna e l'eliminazione della violenza di genere, infatti, il primo passo per contrastare il fenomeno della violenza è eliminare qualsiasi forma di discriminazione di natura sessista.

Come esplicitamente dichiara il Preambolo, la violenza viene riconosciuta come una manifestazione delle relazioni di potere storicamente asimmetriche tra gli uomini e le donne ed è considerata come uno dei meccanismi sociali attraverso i quali le donne permangono in una condizione subordinata rispetto agli uomini; essa è dunque un 72 Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne, 1993

ostacolo al raggiungimento dell'eguaglianza e rende inefficace almeno in parte quanto viene invece riconosciuto a livello giuridico internazionale. La violenza contro le donne viene descritta come un ostacolo alla parità, allo sviluppo e alla pace in generale. Negli anni successivi il concetto di violenza e delle sue forme data dalla Dichiarazione è stato ampliato fino a comprendere anche i crimini passionali, i matrimoni precoci, la tratta e tutte quelle forme di violenza a sfondo etnico e razziale, o legata a pregiudizi culturali e all'estremismo religioso.

Nel 1995 il tema viene ulteriormente approfondito nella Conferenza di Pechino, che ripropone la definizione di violenza contro le donne presentata nella Dichiarazione del 1993 ma identifica anche le 12 aree prioritarie di intervento per contrastarla ciascuna delle quali contiene un'analisi del problema ed una lista degli obiettivi strategici che governi, organizzazioni internazionali e società civile devono perseguire.

Inoltre, individua e stabilisce alcuni obiettivi strategici come implementare misure integrate per prevenire ed eliminare la violenza sulle donne, studiarne le cause e le conseguenze , eliminare la tratta delle donne ed assistere le vittime di violenza.74

La Conferenza di Pechino, ha contribuito a far diventare il tema della marginalizzazione delle donne nell'ambito dei diritti umani uno dei punti prioritari delle agende internazionali, inoltre, ha ribadito che i diritti delle donne sono diritti umani e che la violenza di genere costituisce una violazione dei diritti fondamentali delle donne.75

A livello Europeo, invece, assume un rilievo particolarmente significativo la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica approvata ad Istanbul l'11 Maggio del 2011, entrata in vigore il 1°Agosto del 2014 dopo essere stata ratificata da dieci Stati.

L'Italia è stato uno dei primi paesi a ratificarla con la Legge n.77 del 2013.

La Convenzione, con l’espressione “violenza nei confronti delle donne”, ha inteso indicare “una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le

donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita

74 Conferenza di Pechino, http://www.retepariopportunita.it/DefaultDesktop.aspx?doc=3755 75 Merli.A., Violenza di genere e femminicidio in Rivista Diritto Penale Contemporaneo, n.1,2015

privata”(Art.3)

Tale Convenzione è molto importante perché, non solo è uno strumento giuridico vincolante per gli Stati firmatari che devono quindi adeguare il loro dettato legislativo in materia di protezione dei diritti delle donne e lotta alle discriminazioni di genere, ma anche perché, prevede una serie di strumenti, assenti in altri trattati, per quanto riguarda due aree di intervento: la prevenzione e l'accesso ai servizi delle donne che hanno subito violenza. Gli assi portanti della Convenzione sono quindi, la protezione delle vittime, la prevenzione della violenza e la punizione dei colpevoli. Nel panorama legislativo internazionale ed europeo, la violenza di genere e la discriminazione delle donne sono legate da un significativo legame ed è proprio grazie alla consapevolezza di questo legame che ha dato l'avvio ad un percorso per molti Stati verso un riconoscimento del problema e un adeguamento delle leggi nazionali all'interno però di una cornice legislativa comune.

La violenza contro le donne è legata quindi alle strutture sociali e culturali dei rapporti tra uomo e donna, alla posizione di marginalità di quest'ultima presente in tutte le società, al ruolo che tradizionalmente le è riconosciuto nella cultura a dominanza maschile, sia dentro che fuori dalle mura domestiche, è quindi lo specchio di squilibri di potere e differenze di ruoli tra uomo e donna sia nella sfera pubblica che in quella privata.76