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La nuova “Direttiva Procedure” e i Paesi di Origine Sicuri

Una delle nuove e importanti proposte fatte il 9 settembre 2015 è la proposta di Regolamento finalizzata a stabilire un elenco comune a livello UE di Paesi Terzi considerati “Paesi di origine sicuri”, modificando così la Direttiva Procedure108. La base giuridica della proposta, che dovrà essere discussa secondo la procedura ordinaria, è quella dell’articolo 78 par.2 lett d) del TFUE che è la base giuridica per l'adozione di misure sulle procedure comuni per l'ottenimento e la perdita della protezione internazionale. Il punto principale del progetto è la definizione di Paese di origine sicuro, indicando quei paesi che sono designati come “sicuri” per i loro cittadini, sulla base dell’esistenza di un sistema democratico e del comprovato rispetto del diritto internazionale in materia di diritti umani. Tale designazione degli Stati esiste addirittura precedentemente della vecchia Direttiva 2005/85/CE la quale infatti permetteva agli Stati di mantenere normative che consentano di designare a livello nazionale certi paesi come sicuri. Le indicazioni della Procedura per il riconoscimento di uno Stato sicuro sono: “non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni […] né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

107 Guild E., Rethinking Migration Distribution in the EU: Shall we start with the

facts?, No. 23 / 22 January 2016 in CEPS Essay in Paper Essay No. 23 / 22 January

2016.

108 La Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno

2013 concerne e tratta delle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione).

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Per compiere tale valutazione, lo stesso allegato precisa poi che si debba tenere in considerazione, tra l'altro, la “misura in cui viene offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante: a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese ed il modo in cui sono applicate; b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e/o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e/o nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, in particolare i diritti ai quali non si può derogare a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, di detta Convenzione europea; c) il rispetto del principio di «non-refoulement» conformemente alla convenzione di Ginevra; d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.”109. Con l’identificazione dei Paesi “sicuri” non viene meno il diritto stesso di domandare asilo o di analizzarlo perché, se così fosse, la direttiva sarebbe illegittima. Quello che la normativa UE consente, grazie all’introduzione di questi elenchi, è che qualora ci si trovi ad analizzare una domanda di asilo di un cittadino di un così detto Stato sicuro, è che si possa far ricorso ad una “procedura accelerata” o “in frontiera”, sulla base della presunzione che la sua domanda di asilo sia infondata. Tale procedura, non può essere però per questo motivo, completamente discrezionale e deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla Direttiva. Al richiedente asilo deve essere perciò sempre data la possibilità di confutare la presunzione di sicurezza del suo Paese, adducendo gravi motivi per ritenere il contrario. L'art. 46 della Direttiva Procedure consente agli Stati di non garantire alle persone inserite in una procedura accelerata, la sospensione automatica dell'efficacia di una decisione di ritenere infondata una domanda di asilo in prima istanza. La direttiva lascia agli Stati la possibilità di prevedere nel proprio diritto interno che sia il giudice a esprimersi sul diritto del ricorrente a permanere sul territorio durante l'esame del ricorso; al contrario, per chi è

109 Commissione Europea, “ALLEGATO della Proposta di REGOLAMENTO DEL

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un elenco comune dell’UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE”,

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inserito in una procedura ordinaria la direttiva prevede l'obbligo di garantire tale sospensione automatica in attesa dell'esito del ricorso110. Esistono già delle liste di Paesi di origine sicura ma solo a livello nazionale e non europeo. La nuova Direttiva prevede solo la possibilità per gli Stati di introdurre e mantenere nell’ordinamento una normativa a livello nazionale che designi i Paesi di origine sicuri senza prevedere una lista. Oggigiorno in Europa sono 15 111gli Stati che hanno applicato questa normativa e solo 10 hanno efffettivamente una lista nazionale.

La Commissione propone di considerare come Paesi di origine sicuri l’Albania, la Bosnia, la Macedonia, il Kosovo, il Montenegro, la Serbia, la Turchia. Il paese più contestato è ovviamente la Turchia dato che, secondo le ultime statistiche di Eurostat, i suoi cittadini che richiedono protezione internazionale ricevono una protezione nel 23% dei casi. Nella proposta, si prevede poi l'obbligo per la Commissione di rivedere a intervalli regolari la situazione nei Paesi contenuti nell'elenco comune, basandosi su varie fonti di informazione: ogni eventuale modifica alla lista dovrà comunque essere adottata secondo la procedura ordinaria. Tuttavia, la Commissione potrà, in caso di cambi improvvisi della situazione in uno Paese terzo incluso nell'allegato, sospendere per un periodo di un anno quel Paese dalla lista. Più in generale, la mancanza di indicatori precisi e di argomentazioni decisamente più solide a giustificazione dell'inserimento di un Paese o di un altro in questa futura lista rischia, anche in prospettiva, di lasciare troppo spazio a considerazioni di opportunità politica a scapito di valutazioni sul rispetto del diritto internazionale in materia di diritti umani112.

110 Il blog dell’Associazione Asilo in Europa, La crisi dell'asilo in Europa - parte 2.

L'elenco comune dell'UE di Paesi di origine sicuri, 23.11.2015

111 I 15 Stati sono: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia,

Francia, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Slovacchia, Regno Unito.

112 Il blog dell’Associazione Asilo in Europa, La crisi dell'asilo in Europa - parte 2.

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