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OBIETTIVITÀ E PREVEDIBILITÀ GEOMETRICA: LA CERTEZZA DEL DIRITTO

LA RAPPRESENTAZIONE DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO IN TERMINI GEOMETRICI

6. OBIETTIVITÀ E PREVEDIBILITÀ GEOMETRICA: LA CERTEZZA DEL DIRITTO

Al di là di queste ultime considerazioni, si può riconoscere come le esigenze di natura politico-sociale e le aspirazioni proprie ad una scienza geometrica del diritto ritrovano convergenza proprio nella promulgazio-ne del cosiddetto Code Napoléon, il quale offre ai giuristi gli strumenti, sino allora non disponibili, per operare in modo geometrico, primo fra tutti la legge generale ed astratta.

Questa, avuto riguardo alle sue caratteristiche, può agevolmente ritro-vare applicazione attraverso automatismi mutuati dalla logica dedutti-va, di cui il sillogismo è specie. La premessa maggiore viene pertanto offerta dalla disposizione codicistica rispetto alla quale il caso in spe-cie, la premessa minore, deve ritrovare, nella conclusione, la propria soluzione. L’esperienza giuridica si riduce, pertanto, come sopra ac-cennato, alla sola ricerca all’interno delle disposizioni contenute nel Codice, della legge che meglio si adatta alla risoluzione del caso, la quale scaturirà quale conclusione di un argomentare da condursi in modo automatico.

Sicché la soluzione giuridica di un problema posto dalla vita quotidiana sarebbe già sussistente prima del suo verificarsi e sussisterebbe anche in assenza del suo palesarsi, perché la soluzione è, per questa prospetti-va largamente dominante, racchiusa nell’articolo di legge. Si tratta solo d’applicarlo quale premessa maggiore di una deduzione sillogistica.

Po-sto che la conclusione di un ragionamento sillogistico, che nel nostro caso rappresenta la soluzione giuridica di un accadimento quotidiano, nulla aggiunge a ciò che è già contenuto nelle premesse, appare indub-bio che al determinarsi di date condizioni, in vero ricondotte nella pre-messa minore, la conclusione stessa non potrà che costituirsi in modo predeterminato. Questa è già prevedibile ancor prima del sorgere con-creto del caso, che verrà racchiuso nella premessa minore, in quanto è la risultante automatica del rapporto fra premessa maggiore e premessa minore. Ogni qualvolta si costituirà una certa premessa minore, posta la fissità della maggiore, che rappresenta la regola giuridica rispetto al quale giudicare il caso, la conclusione non potrà che necessariamente risultare una sola.

Il sillogismo applicato nell’ambito giuridico fa sì che lo stesso possa venire ricondotto all’alveo della scienza moderna nel momento in cui, data la legge che regolamenta il fenomeno concreto, le conseguenze dello stesso divengono prevedibili; non solo, conosciute le condizioni della sua sussistenza, lo stesso, può venire, per così dire, riprodotto a piacimento: quindi, dominato.

Due sono le conseguenze rilevanti in questo nuovo approccio; per un verso, il giudizio giuridico è sottratto ad ogni ingerenza personalistica, dato che lo stesso procede con automatismo verso la conclusione di un ragionamento deduttivo. In questo modo viene eliminata ogni influenza che il soggetto percipiente potrebbe avere sullo svolgersi del giudizio. Si giunge, pertanto e con l’ausilio della logica deduttiva, che, come già osservato, rappresenta la sintassi delle scienze moderne, a fondare una procedura obiettiva perché controllabile in ogni suo passaggio, tanto da poter predicare senz’ombra di dubbio la validità o meno della risultante dell’operazione giuridica.

Per altro verso, si concretizza la possibilità di prevedere il risultato (giuridico) di una azione, ovvero quella che sarà la sua qualificazione giuridica; infatti, conosciute le premesse, di cui una, quella maggiore, è ritrovabile nella fissità della legge, l’altra, quella minore, nell’ipotesi dell’accadimento, sarà deducibile da queste la eventuale conseguenza giuridica di un comportamento concreto. Quindi, attraverso la cono-scenza della premessa maggiore, la disposizione di legge, che si assume come atta alla regolamentazione del caso proposto, è possibile con ge-ometrica esattezza valutare le conseguenze giuridiche di un comporta-mento. In questo modo anche la giurisprudenza entra a pieno titolo nel

contesto della sperimentazione, che caratterizza la scienza moderna26. In proposito va ancora una volta ribadito come le conseguenze giuridi-che risultano implicite nelle premesse; infatti, volendo indugiare lungo un itinerario caratterizzato dalla logica deduttiva attraverso l’utilizzo del sillogismo, appare evidente come possa correttamente parlarsi di

sillo-26 Che queste tendenze abbiano da far sentire la loro influenza nella cultura giuridica contemporanea è testimoniato con autorevolezza in una voce apparsa nel 1997 nella

Enciclopedia del diritto. In questa possiamo leggere: “senza nulla togliere

all’impor-tanza dell’informatica giuridica documentaria, il tema più importante dell’informatica giuridica deve, a nostro avviso, essere considerato quello dell’applicabilità automatica della legge”. Qui, in autorevole sede dottrinale, non solo si ripropone il tema, caro alla prospettiva geometrica del diritto, della applicazione meccanicistica della legge, ma lo si lega all’odierno sviluppo tecnologico, il quale renderebbe realizzabile l’aspirazione ad una sorta di matematicizzazione dell’esperienza giuridica. Il fulcro del discorso è rappresentato dalla legge-algoritmo. In proposito l’autore si richiama ad una radicata tradizione di pensiero giuridico, affermando che legge e automazione non sono affat-to termini inconciliabili, che gli Illuministi “avevano concepiaffat-to la legge esattamente come un algoritmo e su tale concezione avevano fondato il sistema della tripartizione dei poteri nello stato moderno”, cosìR. Borruso, sub voce Informatica giuridica, in

Enciclopedia del diritto. Primo Aggiornamento, p. 654.

Nell’argomentare su questa falsariga pone (anch’egli) come problema centrate la reda-zione dei documenti giuridici; questi per poter essere trasformati in algoritmi devono essere forgiati con un linguaggio inequivocabile, tale da evitare ogni possibile equivo-co interpretativo (solo per inciso si rileva che una delle caratteristiche dell’algoritmo, sempre redatto con linguaggio formalizzato, è l’interpretazione-applicazione meccani-ca) ibidem, p. 648. L’Autore si chiede: “la definizione dell’algoritmo non coincide, in-fatti, con la definizione possibile della legge? Non è forse anche la legge un complesso di regole generali e astratte, formulabili ex ante?”, ibidem, p. 658. Questa aspirazione si incontra e si fonde con l’esigenza (imprescindibile) di certezza del diritto, sicché algoritmo e certezza del diritto si accompagnano, in questa prospettiva, inscindibil-mente. Ibidem, p. 656. Totalmente contrario a tale prospettiva si dichiara, ad esempio, Zagrebelsky: “se oggetto e metodo devono concordare, occorre respingere l’idea della trattazione scientifica del diritto attuale alla stregua di una disciplina logico-formale. Non sarebbe invece così, se si pensasse di avere a che fare con un sistema dato e com-piuto, tratto da un unico fondamento e capace di svincolarsi deduttivamente secondo il principio di non contraddizione. Questa era la convinzione propria del giusnatu-ralismo razionalistico, ereditata poi dal positivismo di tradizione continentale. Sulla base di essa, si poteva coerentemente perseguire il compito di una scienza del diritto, costruita secondo dimostrazioni more geometrico, a immagine e somiglianza delle di-scipline logico-formali. Simili idee devono invece apparire insensate a chi ritiene che il diritto sia non un dato ma un «farsi» incessante, nel quale confluiscono esigenze molteplici poste da numerosi e talora contraddittori principî che pretendono di essere realizzati nel contatto con la realtà viva delle esperienze sociali”, così ne Il diritto mite, cit., pp. 167-168.

gismo perfetto, solo in presenza di una conclusione già implicitamente contenuta nelle premesse, dato che, come osservato, la conclusione non ha un contenuto di conoscenza superiore alle premessa dalle quali è de-dotta. Ciò ci induce a ritenere come la giuridicità sia tutta contenuta nel-le premesse, in particolare in quella maggiore, da cui dipende il giudizio sulla minore, ovvero sulla fattispecie concreta; nel procedimento non appare possibile aggiunge alcuna qualificazione giuridica alle premes-se né, tanto meno, lo stesso conpremes-sente di indurre elementi ulteriori da considerarsi in funzione della soluzione del problema; il procedimento risulta, per così dire, un moto automatico che permette soltanto di porre in evidenza una conclusione in vero già contenuta nelle premesse. Nella prospettiva giuridica moderna, le condizioni di cui sopra convergono verso un unico punto: la certezza del diritto. Il diritto risulta certo, anzi-tutto, perché contenuto esclusivamente nella legge; è, quindi, da esclu-dersi ogni ricerca dello stesso che si conduca verso altre ed alternative fonti. Tutte le fonti non riconducibili esclusivamente alla legge, la quale, in questo quadro, altro non è che la volontà sovrana formalmente posta, vanno eliminate dall’universo di discorso. In questo modo, ipotizzando l’unicità delle fonti, appare possibile dissipare ogni dubbio sull’origine del diritto, che non può essere ricercato oltre i limiti posti dalla legge. Il diritto risulta altresì nominato come certo per altre due ragioni alla prima correlate. Il diritto è certo in quanto, come sopra osservato, le ri-sultanti della sua applicazione sono sottoponibili ad un procedimento di controllo di natura logico-deduttiva; il tutto implica che il determinarsi delle soluzioni giuridiche non potrà che avvalersi di procedure logico deduttive, le quali, per propria natura, escludono ogni relazione inqui-nante con la personalità del soggetto operante. Per altro verso, si predica l’essere certo del diritto, in siffatto modo supposto ed adoperato, perché appare possibile all’interno di questo quadro concettuale operare, con metodo scientifico, delle previsioni sulla qualificazione giuridica di futu-ri ed eventuali accadimenti.

La certezza del diritto risulta pertanto specificata lungo tre assi fra loro convergenti; da prima la certezza del diritto si qualifica come possibilità concreta di immediata individuazione della regola del caso, consideran-do che le regole sono chiaramente raccolte in un’unica fonte di cogni-zione, frutto dell’attività di un’unica fonte di produzione. Questa attività perde ogni connotato arcano e ogni dubbio sulla sua risultante apparirà facilmente chiarificabile avuto riguardo soltanto alla lettera del Codice. Qui la certezza risulta conseguenza della chiara conoscenza del diritto.

Individuata con precisione la disposizione da applicarsi, la certezza del diritto si sviluppa lungo l’itinerario della controllabilità delle decisioni giurisprudenziali, le quali, in quanto informate dalla logica deduttiva, risultano sottoponibili a rigide procedure di controllo, che confermano l’obiettività della decisone, ovvero la sua validità rispetto al metodo di risoluzione prescelto e in considerazione alle premesse assunte. La cer-tezza, in questa sua seconda accezione, implica la possibilità di control-lare, rispetto ad un metodo preventivamente assunto, la validità delle conclusioni di un ragionamento giuridico.

Vi è, quanto meno, una terza declinazione della certezza del diritto nel momento in cui, all’interno di questo quadro concettuale, per tramite della conoscenza del diritto e della controllabilità delle conclusioni di un ragionamento giuridico appare possibile prevedere le conseguenza di un accadimento ancor prima che questo avvenga. La certezza del di-ritto è qui sinonimo della prevedibilità degli accadimenti futuri; infatti, conosciute le condizioni iniziali di un fenomeno e le regole del suo mu-tamento in considerazione alle sue componenti ritenute determinanti lo stesso, è possibile calcolare la sua evoluzione, prevedendone gli effetti. In questo ultimo caso la certezza del diritto appare conseguenza della possibilità di sperimentazione e, dunque, di quella previsione sull’evo-luzione fenomeni caratterizzante il mondo delle scienza, di cui una giu-risprudenza così costituita fa a pieno titolo parte.

7. LA GIURISPRUDENZA QUALE FORMA DI CONOSCENZA

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