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Capitolo 5: Le operazioni di Mergers & Acquisitions nel settore bancario

5.2 Le operazioni di fusione

Le operazioni di fusione sono discipitnate dagli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile del nostro ordinamento.

Si dicono fusioni societarie, quelle operazioni che prevedono come prima conseguenza un aumento dimensionale dell’azienda per linee esterne, e l’art. 2501 del c.c. ne definisce le due principali tipologie: “La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società o mediante l’incorporazione in una società preesistente di una o più altre.„

Vi è la possibilità di una fusione per unione, con la conseguente estinzione delle società coinvolte nell’operazione e la nascita di un nuovo ente. Mentre la seconda fattispecie,

quella relativa ad una fusione per incorporazione, la società che si estingue viene incorporata nella società incorporante. Normalmente quest‘ultima forma di fusione è quella più utilizzata, non solo perchè costa meno rispetto alla fusione per unione, ma anche perchè si estingue una sola società; inoltre è possibile effettuare ma retrodatazione determinando effetti contabili e fiscali che possono risultare convenienti. Infatti la retrodatazione consiste nella possibilità di anticipare le date per l’assegnazione del concambio in modo che le quote partecipino agli utili dell’anno precedente all’operazione; in questo caso si ha retroattività reddituale. Ma è anche possibile anticipare gli effetti patrimoniali o reddituali delle operazioni effettuate dalla società incorporata, assegnandoli alla società incorporante ed in questo caso si parlerà di retroattività contabile, (per maggiori dettagli si veda Ross (2010)). I motivi che spingono invece a compiere una operazione di fusione per unione possono essere legati ad esigenze di brand, non a caso si parla di nuovi marchi; ma è evidente come siano pochi i casi che rientrano in questa particolare categoria. Tuttavia è importante ricordare come a seguito di una fusione per unione, le azioni delle società che si estinguono vengono riconvertite attraverso il cosiddetto concambio (per esempi numerici si veda Bertinetti (2008)). Questa particolare operazione consente, attraverso la creazione di un rapporto ragionato, di calcolare le consistenze patrimoniali e di conto economico, in modo da creare una nuova azienda che abbia il giusto peso delle azioni delle sue società creatrici. Diversamente invece da quanto avviene in ipotesi di acquisizione, come si vedrà in seguito, viene definito un prezzo di acquisto delle azioni e si costruisce un rapporto moneta-azienda. Se invece si parla di fusione per incorporazione, si va ad aumentare il capitale sociale da parte della società incorporante, destinando l’aumento ai soci della società incorporata.

5.2.1. Le tappe dell’operazione di fusione

Al di là delle differenze sopra descritte, l’iter da compiere per le fusioni per unione e per le fusioni per incorporazione è il medesimo e principalmente si sviluppa attorno a tre punti focali: il primo è la definizione del progetto di fusione, il secondo è la sua conseguente delibera da parte del Consiglio di Amministrazione e il terzo, invece, è l’atto di fusione. La seguente descrizione viene supportata dalla Figura 5.1, che schematizza le operazioni che si stanno per descrivere nello specifico.

Per quanto riguarda la definizione del progetto, questo è il punto più importante dell’operazione di fusione poichè vengono definiti i modi e i tempi dell’operazione. Inoltre viene firmata la lettera di intenti che sancisce l’avvio della trattativa. Vengono poi nominati

degli advisor e gli esperti che si occuperanno della relazione di congruità del concambio. Nel caso in cui si preveda una fusione per unione, come detto in precedenza, dei tecnici professionisti si occupano di redigere una relazione che verifichi la validità del rapporto ragionato del concambio, come prestabilito dall’articolo 2501-sixies c.c.

Successivamente vi è la delibera del progetto da parte del Consiglio d’Amministrazione di tutte le società coinvolte nell’operazione; questa fase è disciplinata dall’art 2501-ter. Dopo di chè si procede con il deposito del progetto presso il registro delle imprese: questa operazione dev’essere effettuata almeno 30 giorni prima della decisione (art. 2501-ter e 2505-quater). Inoltre si richiede la redazione della situazione patrimoniale di fusione, che dev’essere riferita non prima di 120 giorni dalla delibera, o non dopo 6 mesi se si preferisce semplicemente riferirsi al bilancio d’esercizio (art. 2501-quater).

Si richiede anche la redazione di una relazione da parte degli amministratori che viene eseguita dopo la delibera del C.d.A. o contemporaneamente come previsto dagli articoli 2501-quinquies e 2505 del Codice Civile. A questo punto si procede depositando il progetto

Figura 5.1: fasi dell’operazione di fusione Fonte:Ross (2010)

di fusione, la relazione del C.d.A., la relazione degli esperti, i bilanci di tre esercizi, la situazione patrimoniale e la relazione illutrativa, (per maggiori dettagli si veda Ross (2010)), presso il registro delle imprese, come definito dagli articoli 2501-septies e 2505- quater del Codice Civile.

Si prevedono inoltre 60 giorni di tempo per eventuali opposizioni dei creditori, come previsto dagli articoli 2503 e 2505-quater del Codice Civile; inoltre si richiede autorizzazione all’Antitrust per l’operazione di fusione che si intende fare.

Terminata la fase del progetto e della delibera, si entra nella terza fase, ovvero quella della redazione dell’atto di fusione, il quale dev’essere redatto dal C.d.A. dopo 60 giorni dal deposito nel registro delle imprese dei documenti di cui sopra. L’atto di fusione poi si sancisce con il deposito dell’atto di fusione nel registro delle imprese, secondo quanto previsto dall’art 2504 del Codice Civile; a questo punto l’operazione produce il suo effetto della fusione.

5.2.2. Obiettivi delle operazioni di fusione

Uno dei principali obiettivi dell’operazione di fusione, come precedentemente detto, è un veloce aumento dimensionale per linee esterne. Ma il secondo per importanza è la razionalizzazione operativa, che vede come prima conseguenza una diminuzione dei costi, che unita all’aumento dimensionale porta al fenomeno delle economie di scala. Sicuramente a seguito di una fusione, la società riesce a costruire o a mantenere al meglio il proprio vantaggio competitivo, ma è in grado anche di sfruttare i vantaggi che derivano dalle cosiddette sinergie che nascono dall’operazione; si fa riferimento ad esempio a nuove capacità manageriali, oppure a nuove tecnologie. Una delle rincipali strategie che accompagna un aumento dimensionale, una migliore gestione dei costi aziendali e un aumento delle proprie quote di mercato è la strategia di diversificazione, che trova applicazione in casi come questi.

Inoltre l’operazione di fusione è uno strumento utile nella gestione delle crisi, si pensi al caso di molte banche, anche italiane, che sono state incorporate per limitarne la crisi in corso. Come detto nei primi capitoli, questo tipo di operazione, seppure preservi la stabilità del mercato, non consente di far fuoriuscire le inefficienze dal sistema.

Ultimo ma non per importanza è la capacità dell’azienda di aumentare la propria capacità di indebitamento, poichè la società incorporata porta all’interno della incorporante la sua fetta di capacità di indebitamento. Questo fa sì che si producano effetti non solo nel passivo

della società che si è venuta a creare, ma anche effetti nella struttura finanziaria, ovvero nel rapporto tra Debito e Equity.

In definitiva, gli obiettivi delle operazioni di fusione non sono molto diversi da quelli delle operazioni di acquisizione, tuttavia si preferisce attuare le prime per tre motivi principali: il primo è riassumibile facendo riferimento alla volontà da parte delle due società di perseguire una integrazione non solo economica ma anche produttiva. Il secondo motivo è la limitazione di un esborso finanziario pur volendo attuare un processo di concentrazione, infine si cerca di coinvolgere nel nuovo progetto anche la vecchia proprietà, ovvero quella della incorporata, da parte dell’incorporante.