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Orbene, ciò chiarito, è facile concludere con l’inserimento deH’accertamento tributario in questa categoria di atti ricognitivi,

CASA EDITRICE DOTT. ANTONINO GIUFERÈ - MILANO

10. Orbene, ciò chiarito, è facile concludere con l’inserimento deH’accertamento tributario in questa categoria di atti ricognitivi,

rivolti a definire e successivamente trasformare in fattispecie vinco­ lanti i fenomeni della vita sociale. Cosa che, mentre da un lato con­ sente di sottolineare l’importanza decisiva dell’accertamento rive­ stita nella nascita del rapporto giuridico d’imposta, dall’altro non porta ad alterare il fondamentale principio che le obbligazioni non negoziali, come sono appunto quelle tributarie, sorgono in conse­ guenza e per effetto del verificarsi della situazione-base alla quale è collegato il sorgere del debito d’imposta.

Naturalmente, per intendere questa proposizione in tutta la sua portata, è indispensabile porre una precisazione: e cioè che l’espressione secondo cui fonte dell’obbligazione tributaria, non è il fatto in quanto tale, ma il fatto, in quanto accertato nei modi sta­ biliti dalla legge, dev’essere intesa nel senso che la situazione-base del tributo è vincolante nei lim iti in cui è oggetto del processo rico­

g n itivo. Tale precisazione, in apparenza accademica, ha in realtà

un’enorme importanza pratica ai fini della spiegazione d’una even­ tuale discrepanza fra realtà econom ica e risultato della ricognizione

giuridica : di fronte ad una tale evenienza, infatti, la più sempli­

cistica deduzione porterebbe ad affermare il primato di questo su quella, ed in pratica a sottolinearne l’ efficacia costitu tiva (25). Quando però, x’espinta l’impostazione problematica in termini di alternativa, per porre l’accento sull’ unità degli elementi vinco­ lanti (fatto imponibile ed accertamento), che danno insieme vita ad

una fa ttisp ecie [intesa questa espressione nel suo rigoroso signifi­

cato di stato di fa tto e di d iritto (26], non è diffìcile superare tale (24) Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1952, pagg.

284, seg.

(25) Così il D ’Alessio, Corso di diritto finanziario, Napoli, 1938, pagg. 288,

segg. : « L ’autorità amministrativa deve accertare che si è verificato quel fatto giuridico ipotizzato dalla legge per far luogo all’applicazione dell’imposta; ma poiché vi è un ” quid ” che è discrezionale (sia pure nel senso di una di­ screzionalità tecnica), questo intervento dell’autorità amministrativa, non si limita ad una semplice funzione di accertamento e di riconoscimento di una situazione giuridica preesistente, ma è costitutiva per la situazione giuridica che ne discende ».

(26) Così il Betti, Teoria gener. del neg. giurid., cit,, pag. 2, n. (2 ): « I l termine deriva dal latino medioevale facti species : che, alla lettera, significa figura del fatto (tipothesys, nel linguaggio di Teofilo). La denominazione è da preferire all’altra, comunemente usata, di ” fatto giuridico ” , perchè indica

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ostacolo, riconducendo l’eventuale divergenza fra realtà economica e risultato dell’accertamento, nei limii d’ una divergenza fra evento

ed apprezzam ento.

La mancanza d’una identità fra situazione base del trib u to , ed effettivo ammontare del debito d’imposta, non è altro che conse­ guenza della possibilità che la ricognizione diverga dall’oggetto considerato portando ad una prevalenza del principio formale su quello sostanziale, data la generale regola che i fenomeni sociali sono produttivi di effetti giuridici, non per la loro consistenza reale,

ma per la ricostruzione che ne è fatta dall’ordinamento giuridico. D’altro canto, ed in seguito al superamento della concezione liberale del negozio giuridico, anche nell’ambito della disciplina di questo s’è consolidata la concezione che ogni divergenza fra determinazione e dichiarazione, si risolve, quando questa sia stata resa in condizioni e modi da dare affidamento, in senso conforme alla seconda, e salva sempre l’esistenza di altra dichiarazione che contrasti con la prima (ipotesi di sim ulazione). « L’odierna finalità della forma, è stato detto esattamente, è soprattutto quella di assicurare contro ogni dubbio la univocità dell’atto e di garantirne la serietà, rendendo avvertito chi lo compie, che l’atto ha conseguenze sociali, le quali vanno maturata-mente ponderate » (27).

Ora, pur nel campo degli atti non discendenti da una determi­ nazione cosciente, si afferma un’analoga esigenza di certezza, che porta ugualmente ad assicurare contro ogni dubbio la univocità delle situazioni produttive di conseguenze giuridiche ; cosicché anche in questo caso l’ordinamento, stabilito un determinato sistema di garanzie idoneo a tutelare tutti gli interessi implicati in una deter­ minata circostanza affinchè ogni documentazione risulti il più p o s ­

sibile aderente alla realtà, accompagna il risultato conseguito, qua­

lunque esso sia, con una presunzione di verità. La realtà giuridica, dunque, non è proprio la realtà sociale, m un riflesso che cerca di essere il più possibile ad essa simile, per quanto le cose stesse lo permettano. Ora, essendo la realtà sociale fluida, sia perchè facil­ mente travolta nel flusso, dei nuovi eventi, sia perchè non sempre esattamente determinabile, è di tutta evidenza la necessità di affer­ mare, in caso di divergenza fra realtà, e ricognizion e, il primato, il f a t t o propriamente detto, quanto, insieme, lo sta to di f a t t o e di d iritto , in cui il fatto incide e s’inquadra. In questo senso essa venne da noi introdotta nella prima edizione del nostro corso di ” I s titu z . di dir. rom . ” § 45 ; poi è divenuta di uso comune ».

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sulla prima, della seconda che ne costituisce V oggettiva zion e : ciò che si concreta appunto in un costante prevalere della form a sulla

sostanza, sia questa l’intero volere delle parti, ovvero una realtà

economico-sociale suscettibile di conseguenze giuridiche. Orbene, è proprio nell’ambito di questa esigenza di certezza, che si spiega, nel campo tributario, il prevalere del risultato dell’accertamento, sulla realtà effettiva; prevalere che va però inteso non come aspetto del carattere autoritario della ricognizione, ma piuttosto come con­ seguenza del fatto che, essendo stato il singolo ammesso a contrad­ ditorio, il risultato dell’ accertamento si presume per la necessità di disporre d’un punto di riferimento fisso, aderente alla realtà (28).

(28) Molto opportunamente, quindi, il Gian n in i, I cono, fondament. del dir. tribut. eit., rifacendosi a un rilievo dell’AixoRio, Natura della cosa giu­ dicata, in Riv. dir process. civ., 1935, I, pagg. 215, seg. osserva « che data la

efficacia del giudicato il quale — . . . — ” tronca e rende inutili le discus­ sioni sulla giustizia o ingiustizia della pronuncia,” l’obbligazione tributaria viene meno, non già perchè la sentenza, che si dice ingiusta, l ’abbia cancellata.

quantunque ne sussista il presupposto economico, ma proprio perchè la sen­

tenza ha escluso, con efficacia vincolante, che tale presupposto esista; sicché non vedo come da questo, che è dopo tutto un caso patologico, si possa trarre argomento per contestare il carattere dichiarativo dell’ accertamento ».

E che questa di rendere sicuri i rapporti, costituisca la funzione fonda- mentale dell’accertamento, il quale sostituisce, per motivi giuridici, alla realtà, la ricognizione formale, lo prova in modo particolare il fatto che anche nel diritto privato, l ’ accertamento soddisfa l’esigenza di eliminare « l ’incertezza nelle relazioni giuridiche » (cosi, Giorgianni, Il negozio d’ accertamento, Mi­

lano, 1939, pag. 3). Ogni analogia però, che possa istituirsi sotto questo aspetto fra i due tipi di accertamento (quello tributario e quello di diritto privato), sembra destinato a cadere per il carattere negoziale, che la prevalente dot­ trina (Stolfi, Natura giuridica del negozio d’accertamento, in Riv. dir. proc. civ., 1933, I, pagg. 132, segg. ; Giorgianni, op. cit.; Corrado, Il negozio d’accer­ tamento, Torino, 1942) attribuisce a quest’ultimo, facendone così più che un

mezzo ricognitivo, uno strumento per creare una nuova situazione giuridica. Contro l ’orientamento tradizionale, però, si è di recente espresso [cfr. Santoro- Passarelli, La transazione (ediz. provv.), Napoli, 1956, pagg. 25 segg.] fon­

datamente l ’opposto avviso che : « il potere di accertamento, viene, di solito, dedotto dal potere di disposizione in base . . . all’argomento che, se le parti sono in grado di disporre dei loro interessi, possono anche accertare soltanto quale sia la sistemazione in atto di questi interessi ». Contro questo ragiona­ mento però, l ’a. rileva che « non solo dall'esistenza del potere di disporre non è lecito dedurre resistenza di un potere dei privati di accertare, ma è da rite­ nere al contrario che con l’ assorbente potere di disporre è incompatibile il potere di accertare. Se i privati hanno il potere di creare una sistemazione dei propri interessi, mediante il negozio giuridico, è ad essi preclusa la possibilità di valersi di questo medesimo strumento per accertare quale fosse la sistema­ zione in atto. . . Non è dunque una questione di meno (accertamento) rispetto al più (disposizione) : è una questione di diversità irriducibile. . . Ciò significa che solo un atto non negoziale può operare un accertamento ».

Tutto ciò è estremamente significativo, in quanto conduce a sottrarre ai soggetti a cui è rimessa l ’attività d’indagine, ogni e qualsiasi potere modifi­ cativo della situazione base, e pertanto ad accentuare il carattere meramente

ricognitivo dell’accertamento, con tutte le conseguenze implicite in questa cir­

11. Tutto ciò, però, non spiega ancora l ’esistenza di tributi