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Gli Organi dello Stato cui sono conferite le funzioni statali in materia di giochi. giochi

Nel documento L’imposizione dei giochi e delle scommesse (pagine 102-106)

5. Il fenomeno ludico e il diritto tributario

5.5 Gli Organi dello Stato cui sono conferite le funzioni statali in materia di giochi. giochi

Il riordinamento delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giuochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse è stato disposto dall’articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che lo ha demandato a regolamenti di delegificazione, prescrivendo la razionalizzazione delle competenze e la loro attribuzione a una struttura unitaria, da individuarsi in un organismo esistente ovvero da istituire in forma di agenzia (ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999). È stata inoltre rimessa a regolamenti ministeriali la disciplina dei giuochi, delle scommesse e dei concorsi a premi, mentre la determinazione delle loro modalità tecniche è stata attribuita alla competenza di decreti dirigenziali.

Su questa base, il D.P.R. 24 gennaio 2002, n. 33, ha affidato all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) le funzioni statali in materia di giuochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, comprese quelle relative alla gestione delle relative entrate, già esercitate dall’Agenzia delle entrate.

Successivamente, l’articolo 4 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, ha trasferito all’Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato (AAMS) tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giuochi, scommesse e concorsi pronostici, riconducendo, in sostanza alla competenza dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato anche le funzioni già svolte dal CONI.

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Il D.P.R. n. 33 del 2002 sembrava aver demandato interamente all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle competenze statali in materia. Successivamente, tuttavia, il regolamento per la semplificazione degli adempimenti relativi all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, emanato con D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66, in attuazione dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 504 del 1998, ha attribuito all’Agenzia delle entrate le funzioni ad essa riferite.

Si è quindi reso necessario un intervento chiarificatore, operato dall’articolo 8 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27. Esso ha specificato che le funzioni statali concernenti le entrate in materia di giuochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, esercitate dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, si riferiscono alle entrate non tributarie, incluse quelle per quote di prelievo, mentre continuano ad essere attribuite all’Agenzia delle entrate l’amministrazione, la riscossione e il contenzioso concernenti le entrate tributarie riferite alla medesima materia. Ha tuttavia disposto che le stesse funzioni dell'Amministrazione finanziaria in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie riferite ai giochi, anche di abilità, ai concorsi pronostici, alle scommesse e agli apparecchi da divertimento e intrattenimento siano esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dal 1° aprile 2003.

Da ultimo, il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante la riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della legge n. 137 del 2002, novellando l’articolo 25 del decreto legislativo n. 300 del 1999 ha confermato che l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato svolge le funzioni attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze in materia di giuochi, scommesse e concorsi pronostici, comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l’imposta sul valore aggiunto, nonché in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati.

Con il D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385, è stato emanato il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

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A titolo di completezza l’art. 39 comma 13-ter del D.L. n. 269/03 ha disposto che le disposizioni in tema di attribuzione unitaria al Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giuochi si intendono nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle di controllo sulle attività che costituiscono, per la mancanza di reali scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giuochi.

Alla luce di quanto sopra esposto, in tema di imposte, l’AAMS assume il ruolo che l’Agenzia delle Entrate svolge con riferimento alle altre entrate tributarie (per esempio II.DD ed IVA), procedendo all’accertamento delle specifiche imposte sui giochi185.

Un ruolo preminente assume anche la Guardia di Finanza che, in quanto polizia economico-finanziaria, è orientata al contrasto di ogni fenomeno illegale che importi la lesione del suddetto monopolio causando nocumento agli interessi erariali.

In tale contesto, la Guardia di Finanza si pone quale referente naturale dei Monopoli di Stato.

Accanto a questi assumono rilevanza anche altri organi. Infatti è previsto che tutti i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici li comunicano all’ufficio dell’A.A.M.S. e al Comando provinciale del Corpo della Guardia di Finanza territorialmente competenti. Inoltre, gli organi di

185 Ai sensi dell’art. 15, comma 8-duodecies, del D.L. del 1 luglio 2009, n. 78, gli uffici

dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell’adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove applicabili. …Il Corpo della guardia di finanza coopera con gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competenti all’accertamento del tributo e all’irrogazione delle relative sanzioni per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell’imposta e per la repressione delle violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei citati uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui ai citati articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti.

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polizia giudiziaria, previa autorizzazione dell’A.G., che può essere concessa anche in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, trasmettono all’ufficio dell’A.A.M.S. e al Comando provinciale del Corpo della Guardia di Finanza territorialmente competenti, documenti, dati e notizie acquisiti nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, ai fini del loro utilizzo nell’attività di contestazione e accertamento amministrativo e fiscale186.

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